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07 Gennaio 2011 ore 17:04 - NEWS Normative |
Il codice civile, agli artt. 2229 e ss., disciplina le cosi' dette professioni intellettuali.
Ai sensi dell'art. 2229 c.c.
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Si pensi, per fare riferimento diretto ed immediato al caso che andremo a trattare, all'architetto: chi svolge questa professione deve avere sostenuto un esame di Stato, che lo abilita al suo esercizio, oltre ad aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale di riferimento.
Per l'esecuzione di determinate opere la legge impone che l'interessato (sia esso un consumatore o un'impresa) debba rivolgersi ad un tecnico qualificato ed abilitato ad eseguirle: tra queste figure molto spesso è da ricomprendersi l'architetto.
Un esempio chiarirà il concetto permettendoci contemporaneamente di sviluppare alcune riflessioni utili a comprendere alcuni passaggi del rapporto cliente – professionista che alle volte possono apparire poco chiari.
Si pensi a Tizio proprietario d'un terreno edificabile, che decida di costruirvi la propria abitazione.
Per fare ciò, egli si rivolge ad un architetto per fare eseguire un progetto dell'opera.
In questo contesto le parti stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale, vale a dire il committente (Tizio) converrà con l'architetto (progettista) la realizzazione di un qualcosa che per le proprie caratteristiche intrinseche vede la prevalenza del lavoro intellettuale rispetto a quello manuale.
Ai sensi dell'art. 2230 c.c.
Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
In questo contesto da un lato il committente si obbliga a versare il prezzo pattuito per la realizzazione del progetto e dell'altra il professionista s'impegna a realizzare quanto richiestogli.
L'obbligazione del professionista si definisce come obbligazione di mezzo e non di risultato.
Questa distinzione è di fondamentale importanza rispetto ad eventuali contestazioni che il committente può avanzare in relazione all'oggetto del contratto.
Un esempio chiarirà la distinzione che molto spesso può apparire, soprattutto ai non addetti ai lavori, di difficile comprensione.
Per dirla molto banalmente: il medico ha l'obbligo di curare e non quello di guarire.
Certamente si deve pretendere la diligenza massima per raggiungere l'obiettivo sperato ma non si può chiedere in termini di certezza assoluta di vedere appagata appieno la propria aspettativa di guarigione.
Per essere ancor più diretti: il medico deve mettere a disposizione del paziente tutte le conoscenze e le competenze necessarie ed utili per giungere alla sua guarigione ma non potendo la stessa dipendere da lui non gli si potrà imputare tale mancanza quanto piuttosto l'imperizia nelle scelte effettuate.
Allo stesso modo, con i dovuti adattamenti, deve essere inteso il rapporto contrattuale committente – progettista.
L'architetto assumerà l'incarico dovendosi attenere alle indicazioni fornitegli dal cliente; ciò tuttavia il professionista, in virtù del generale dovere di eseguire la propria prestazione secondo la diligenza che ci si attende per quel genere di lavoro, dovrà bilanciare le richieste del committente con le difficoltà tecniche che potrebbe incontrare nella realizzazione di quanto domandatogli.
È questo elemento che deve essere valutato correttamente e non il risultato finale.
In buona sostanza comprendere se il professionista ha operato nel migliore dei modi vuol dire valutare se egli abbia agito nel miglior modo possibile in relazione alle conoscenze tecniche cui fare riferimento relativamente all'incarico affidatogli.
In questo contesto, pertanto, a nulla vale che il risultato finale non sia gradito al committente in quanto parzialmente difforme da quello richiesto; infatti, se allo stato dell'arte e sulla base delle condizioni fattuali quanto domandato non era completamente eseguibile perché tecnicamente irrealizzabile o, ad esempio, poco sicuro nulla potrà essere rimproverato all'architetto.
Tale stato delle cose porta a concludere che, in assenza di negligenze del professionista, egli avrà diritto ad essere retribuito per l'opera svolta non potendosi il cliente rifiutarsi di corrispondere il compenso pattuito solamente perché la soluzione trovata non è di suo gradimento.
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