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Il d.lgs n. 507 del 1993 ha istituito la tassa per l'occupazione dei suoli e delle aree pubbliche, piu' in breve detta TOSAP.
Il primo comma dell'art. 38 del suddetto decreto specifica chiaramente che sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
Il successivo quarto comma completa la disposizione citata aggiungendo che la tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Dal dettato normativo emerge inequivocabilmente un dato: i ponteggi che l'impresa esecutrice dei lavori deve montare ai fini dell'esecuzione dei lavori sono soggetti alla TOSAP.
Ciò sia allorquando l'impalcatura sia poggiata sulla pubblica via, sia qualora fosse in area privata sottoposta a servitù di pubblico passaggio.
Da chi ed a chi è dovuta la tassa?
In quale misura?
Quali sono gli adempimenti necessari per essere in regola?
L'art. 39 specifica che la tassa è dovuta al comune o alla provincia dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
In sostanza, prendendo il caso di un'immobile (sia esso in proprietà solitaria o in condominio) il soggetto passivo sarà il proprietario dell'edificio mentre quello attivo il comune o la provincia.
La competenza degli enti è individuata su base territoriale, ossia in ragione del luogo in cui è ubicato il fabbricato.
Ai sensi del successivo art. 40, primo e secondo comma, d.lgs n. 507/93 il comune e la provincia sono tenuti ad approvare il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Con il regolamento i predetti enti disciplinano i criteri di applicazione della tassa secondo le disposizioni contenute nel presente capo nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.
In sostanza la legge determina, per i comuni, sulla base di parametri afferenti gli abitanti, e per le province a forfait, la misura massima e minima del tributo, lasciando agli enti locali la sua specifica individuazione.
Per le occupazioni temporanee (i ponteggi rientrano tra queste) l'art. 45 del più volte richiamato decreto legislativo precisa la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'articolo 42, comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune o dalla provincia in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura compresa tra il 20 ed il 50 per cento (art. 45, primo comma, d.lgs n. 507/93).
In sostanza il proprietario dell'immobile, una volta decisa l'effettuazione dei lavori ed appurato che per gli stessi si renderà necessaria l'utilizzazione di ponteggi, dovrà recarsi presso i competenti uffici comunali (o provinciali) ai fini della regolarizzazione della propria posizione al fine di evitare d'incorrere nell'irrogazione delle sanzioni previste per il caso d'omessa denuncia (artt. 50 e 53 d.lgs n. 507/93).
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