Polizza decennale postuma del costruttore per immobili in costruzione

Il costruttore deve stipulare di la c.d. polizza decennale postuma a beneficio dell'acquirente dell'immobile costruito, per eventuali difetti di costruzione o danni
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Polizza postuma decennale: che cos'è ?


Comprare casa in costruzione ha indubbi vantaggi, sia in termini economici sia in termini di possibilità di scelta.

Ciò nondimeno, l'acquisto di una casa in costruzione presenta anche dei rischi di non poco conto, che è possibile limitare, mediante il ricorso a una serie di tutele predisposte e previste da parte dell'ordinamento giuridico.

Fra tali strumenti di tutela si annovera la c.d. polizza decennale postuma.

Polizza decennale postuma: cosa è?
Si tratta di una garanzia di legge sui lavori edili, ovverosia di una garanzia postuma di durata decennale, che il costruttore è tenuto a stipulare a beneficio dell'acquirente o dell'assegnatario dell'immobile da lui costruito, per eventuali difetti di costruzione e danni arrecati a terzi.


Assicurazione decennale immobili nuovi: riferimenti normativi


Tale obbligo di garanzia decennale è previsto, in primis, dall'art. 1669 c.c., ove è stabilita la responsabilità del costruttore nei confronti dell'acquirente, per vizi costruttivi (per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina), verificatesi entro dieci anni dal compimento dell'opera (Cass., n. 8050/1995) e non dalla data di acquisto dell'immobile (Cass., n. 4510/1996).

Assicurazione postuma decennale
La normativa in materia è alquanto complicata, poiché costituita da un coacervo di norme giuridiche, soggette negli anni a diversi correttivi.

E, infatti, ulteriori riferimenti normativi di tale obbligo postuma decennale sono rinvenibili nel D.Lgs. 20 giugno 2005 n. 122, in seguito modificato dalla Legge 19 ottobre 2017, n. 155 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) e dal Decreto attuativo (D.lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14).


Cosa copre la polizza assicurativa postuma?


I vizi e i danni coperti dalla polizza sono indicati dalla normativa codicistica, la quale, come rilevato fa riferimento a vizi costruttivi, come a esempio vizi del suolo, ovvero franosità del terreno sul quale si è edificato o erronea valutazione inerente la non idoneità del suolo a sostenere il peso di un edificio.

Per vizio di costruzione si intende, invece, un errore imputabile all'attività dell'uomo, che abbia compromesso la funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata (Cass., 19 febbraio 2007, n. 3752).

In tale classificazione, che è bene precisare è molto ampia e necessità di una valutazione ad hoc, rientrano a titolo esemplificativo anche:

  • lesioni alle strutture, imperfezioni o difformità tali da diminuire sensibilmente il valore economico dell'edificio nel suo complesso o di singole sue parti, senza che debba sussistere anche il pericolo di un crollo immediato (Cass., n. 2977/1998);

  • alterazioni che attengono a quegli elementi, accessori o secondari, che consentono però l'impiego duraturo cui l'opera è destinata (Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 8811/2003; Cass., n. 9636/2001; Cass., n. 456/1999) quali, ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria (Cass., n. 11740/2003; Cass., n. 456/1999);

  • carenze strutturali dipendenti da inidonea progettazione dell'appaltatore (Cass., n. 3752/2007), sorte in conseguenza delle caratteristiche del suolo, ove sia stata realizzata la costruzione (Cass., n. 26552/2017).

La garanzia postuma copre anche la rovina totale o parziale, che si verifica allorquando l'edificio cessi di esistere in tutto od in parte, per disintegrazione degli elementi che ne compongono le strutture necessarie alla stabilità, oppure quando la compromissione dei suoi elementi essenziali influisca negativamente sulla sua durata e solidità (Cass., n. 261/1970).

Per pericolo di rovina si intendono, invece, modificazioni o le alterazioni a carico degli elementi essenziali per la statica, tali da indicare di per sé una situazione di pericolo, indipendentemente dal fatto che la rovina sia imminente o prossima (Cass., n. 2861/1958; Cass., n. 1034/1951).


Chi paga la polizza assicurativa postuma?


La polizza per la garanzia decennale costruttore deve essere da questi sottoscritta e pagata in caso di vendita di immobili non ancora edificati o ultimati a favore degli acquirenti.

Ne deriva che soggetto contraente la polizza postuma è una società o una cooperativa e il beneficiario è un privato.

Chi paga la polizza assicurativa postuma
Il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con l'art. 103, comma 7, ha esteso la disciplina della polizza postuma decennale anche al settore delle costruzioni pubbliche.


Polizza decennale postuma e tutele per l'acquirente


È bene precisare che la mancata stipula di un contratto di assicurazione postuma decennale, in origine non era sanzionata da alcuna norma di legge, con la conseguenza che, se tale obbligo veniva sostanzialmente disatteso, l'acquirente era esposto al rischio di dover sostenere esborsi (spesso anche molto onerosi) per i danni dell'immobile.

Tale lacuna normativa è stata di fatto risolta dal Codice della Crisi d'impresa, il quale ha stabilito che nel caso di mancata stipula della polizza decennale postuma, l'acquirente può annullare il contratto definitivo e al contempo escutere la fideiussione a garanzia di tutte le somme e corrispettivi incassati dal costruttore sino al trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento (artt. 2 e 3 del DLgs. n. 122/2005), prima della conclusione del contratto definitivo.

In altri più specifici termini, in caso di conclusione di un contratto definitivo, l'acquirente può chiedere l'annullamento della compravendita. Se invece si è perfezionato esclusivamente il contratto preliminare, l'acquirente può escutere la fideiussione acconti acquisto casa.

In ogni caso, prima della sottoscrizione di qualsivoglia proposta o contratto preliminare è consigliabile verificare che sia stata stipulata tale polizza postuma decennale.

Altre tutele per l'acquirente in caso di polizza decennale postuma


L'art. 1669 c.c. stabilisce che è possibile esperire l'azione giudiziale entro un anno dalla scoperta del vizio, nei confronti di tutti coloro che abbiamo in qualche modo concorso a cagionare l'evento dannoso, a nulla rilevando la natura e la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità (Cass., n. 8904/1994).

L'effettiva imputabilità della responsabilità deve essere acclarata in sede di giudizio da parte del giudice di merito.



La responsabilità potrebbe essere accertata nei confronti del progettista quando i gravi difetti dipendono da errori di progettazione o del direttore lavori, o direttamente del costruttore.

Al riguardo, occorre precisare che l'onere della prova circa la tempestività della proposizione della denuncia incombe sul committente e non sul costruttore.

L'azione in giudizio ha natura personale, ciò significa che può essere fatta valere dall'acquirente o dal singolo condomino, nel caso di contesti condominiali, senza la necessaria partecipazione degli altri condomini, sia nel caso che i vizi denunciati riguardino la cosa comune, sia qualora investano unità immobiliari di proprietà esclusiva (Cass., n. 4485/2000).

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Polizza decennale postuma
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  • Luciano
    Luciano
    Mercoledì 18 Ottobre 2023, alle ore 23:32
    Ho comprato un terreno e ho dato in appalto la costruzione ad una ditta edile, che mi dice che non è obbligata a rilasciarmi la polizza decennale postuma.
    È cosi'?
    Luciano.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Luciano
      Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 20:10
      La polizza decennale postuma o assicurazione postuma decennale, è una copertura assicurativa obbligatoria per le nuove costruzioni di unità immobiliari.
      Ha lo scopo di garantire una protezione per un periodo di 10 anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori per vizi e difetti causati da una cattiva esecuzione.
      Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Luciano
        Luciano Pasquale
        Giovedì 19 Ottobre 2023, alle ore 21:35
        Il costruttore dice che non essondoci compravendita dal notaio, lui garantisce l'immobile rispettando la legge 1669 del Codice Civile.
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Luciano
          Venerdì 20 Ottobre 2023, alle ore 08:45
          È la classica risposta di tutti i costruttori che corrisponde ad un altrettanto classico modo per non pagare il malfatto nei dieci anni post-lavori.
          Nella pratica è piuttosto raro che un costruttore interviene a posteriori per vizi e difetti evidenziatisi nel tempo, salvo se non costretto da sentenze di tribunali.
          Ciò significa che Lei si deve attivare in sede giudiziaria e sperare, nella migliore delle ipotesi, che la ditta è seria ed ancora in vita, cosa non affatto scontata.
          La polizza decennale postuma o assicurazione postuma decennale la mette al riparo dal verificarsi di qualsiasi situazione, il problema è che ha un costo che l'impresa non vuole accollarsi.
          Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Chiara
    Chiara
    Giovedì 9 Marzo 2023, alle ore 00:15
    Ho acquistato un appartamento da impresa costruttrice su "carta" nel 2019 con modalità stato avanzamento lavori.
    Nel 2021 entriamo e viene fatta la pratica di fine lavoro, ma ad oggi mancano da terminare la recinzione del giardino esterno e l'asfaltatura della strada a carico dell'impresa (di cui risulto essere comproprietaria con i vicini).
    A seguito della crisi l'azienda costruttrice pare stia fallendo, è possibile chiedere e pretendere la polizza decennale postuma adesso, dato che i lavori non sono stati ultimati?
    rispondi al commento
    • Debora Mirarchi
      Debora Mirarchi Chiara
      Giovedì 9 Marzo 2023, alle ore 10:06
      Ritengo sia difficile, atteso che, in linea generale, la polizza copre vizi di costruzione, salvo altre e diverse pattuizioni più favorevoli per il committente.Ritengo che possa rivalersi con altri strumenti previsti dall'ordinamento in casi come questo.
      rispondi al commento
  • Simone
    Simone
    Mercoledì 23 Novembre 2022, alle ore 16:54
    Ho casa nuova acquistata nel 2018 con polizza decennale postuma dal costruttore.
    Da poco i muri esterni iniziano a scrostarsi data muffa interna ai muri provocando importante "bolle" e spaccature dell'intonaco a rivestimento.
    Posso avvalermi della polizza?
    In tal caso posso procedere direttamente con la compagnia assicurativa o devo passare obbligatoriamente tramite il costruttore?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Simone
      Mercoledì 23 Novembre 2022, alle ore 22:12
      In primis va accertata la natura di questa muffa sulle pareti esterne per capire se la causa può essere addebitata ad un cattivo isolamento termico o dalla tenuta ermetica degli infissi esterni che non lasciano la normale traspirazione/ricambio. In ogni caso deve prima notificare all'impresa esecutrice dei lavori  una raccomandata A/R del malfatto, intimando l'eliminazione dell'inconveniente manifestatosi entro un determinato periodo di tempo, oltre il quale darà luogo alle garanzie prestate. Cordiali saluti.  
      rispondi al commento
  • Liviop
    Liviop
    Mercoledì 31 Agosto 2022, alle ore 16:23
    Casa nuova in costruzione il cui proprietario decide prima che finiscano i lavori di venderla.
    Essendo un privato che ha affidato lavori a terzi e che adesso vuole venderla, non puo emettere la Decennale Postuma.
    Ora mi chiedo, come deve comportarsi chi vorrebbe acquistarla?
    È possibile stipulare qualcosa di simile privatamente?
    Che rischi si corrono?
    Ee quanto può incidere nel prezzo finale di acquisto?
    La casa è nuova ma è come se fosse acquistata di seconda mano in questa maniera (sebbene il proprietario ci strare qlc settimana solamente...)
    Livio
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Liviop
      Giovedì 1 Settembre 2022, alle ore 09:53
      Nel Suo caso è necessario procedere alla verifica del provvedimento autorizzativo rilasciato dal comune e la relativa conformità rispetto all'eseguito; se è stato acceso un mutuo bancario avere la contezza dello stato di passività e dei ratei pregressi e non; accertarsi se ci sono debiti con l'impresa esecutrice ed il relativo stato patrimoniale e dei suoi fornitori; verificare se ci sono liti pendenti con il vicinato o altri. Il prezzo finale, ovviamente, influirà a seconda delle problematiche appurate. Le consiglio di affidarsi ad un tecnico di Sua fiducia che saprà meglio districarsi. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Paolo Graziano
    Paolo Graziano
    Lunedì 30 Maggio 2022, alle ore 00:36
    Per una costruzione iniziata nel 2009, con collaudo c.a. nel 2011 e termine lavori nel 2020, è obbligo stipulare la polizza decennale? Può l'assicurazione rifiutarsi perchè decorsi 10 anni dal collaudo dei c.a.? Grazie.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Paolo graziano
      Lunedì 30 Maggio 2022, alle ore 16:10
      Sì, anche se per motivi diversi è stata ultimata molti anni dopo, trattasi sempre di "nuova costruzione". Non credo che la compagnia assicurativa si rifiuti, anzi può essere una ulteriore garanzia. Cordiali saluti. 
      rispondi al commento
  • Paolo
    Paolo
    Giovedì 24 Marzo 2022, alle ore 19:48
    Come si può richiedere l'attivazione della polizza decennale postuma al costruttore?
    C'é un modulo in particolare?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Paolo
      Lunedì 28 Marzo 2022, alle ore 11:08
      No, Lei non deve fare niente è il costruttore che si attiva presso la propria banca o assicurazione per l'emissione della polizza a garanzia a Suo favore. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Marco
    Marco
    Lunedì 28 Febbraio 2022, alle ore 13:58
    Ho comprato un immobile in via di costruzione.
    Per la scelta dei pavimenti sono stato mandato presso un loro rivenditore, il quale propone prezzi folli e fuori mercato (giustamente ci deve riguadagnare impresa e lo stesso negozio di pavimenti).
    Alla mia volontà di voler scorporare tale lavorazione mi viene assolutamente negato in quanto non riuscirebbero a fornire la Postuma Decennale. È normale?
    Devo quindi sottostare al non libero mercato di scelta dei pavimenti e fare quindi il loro gioco?
    Come mi posso muovere?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Marco
      Mercoledì 2 Marzo 2022, alle ore 09:32
      E' una "forzatura" dell'impresa quella di legare i pavimenti all'impossibilità del rilascio della polizza assicurativa. L'art. 4 del Dlgs n. 122 del 20.6.2005 dispone quanto segue: "Il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all'acquirente all'atto del trasferimento della proprietà una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell'acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuto ai sensi dell'artico 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, vizi del suolo o per difetto della costruzione e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione".  Dalla lettura del dispositivo si legge chiaramente che la polizza copre "gravi difetti costruttivi" che non può esimersi dal rilascio. Come comportarsi? Si faccia fare una stima del costo previsto dal capitolato allegato al preliminare in modo da compararlo con le offerte del rivenditore e cercare di "mediare" al meglio. Ogni altra azione, compresa quella legale, Le comporterebbe una spesa maggiore. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Marco
        Marco Pasquale
        Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 11:05
        Salve Pasquale, Innanzitutto la ringrazio per la cortese risposta.
        Ci tengo a precisare che nel Capitolato sottoscritto e firmato da entrambe le parti vi è una nota con "la possibilità di scorporare interi locali non piastrellati o rivestiti, al 50% del prezzo da capitolato".
        La mia sensazione è che vogliano "farci la cresta" insieme al rivenditore di piastrelle.
        Forte di questa scrittura firmata è possibile forzare la mano secondo lei? (ovviamente senza arrivare a chiamare in causa avvocati)
        La ringrazio nuovamente
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Marco
          Giovedì 3 Marzo 2022, alle ore 17:36
          Da quanto descritto non è un Capitolato "blindato" tipo chiavi in mano, per cui può forzare per avere mani libere nella fornitura dei materiali di finitura. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
  • Roberto Gianfreda
    Roberto Gianfreda
    Lunedì 28 Febbraio 2022, alle ore 10:04
    Non trovo alcun riferimento per chi proprietario di un terrendo stipula un contratto con un costruttore che gli realizza la casa. In questo caso non vi è una compravendita. Più nello specifico:
    - terreno di proprietà del privato- contratto per la realizzazione villetta 01/2019- permesso di costruire 06/2019- Chiusura cantiere e agibilità 12/2021In questa situazione il costruttore non ha l'obbliga di consegnare la postuma?
    Mi rimane solo la garanzia di legge 1669 del codice civile??Grazie a chiunque sappia darmi indicazioni
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Roberto gianfreda
      Mercoledì 2 Marzo 2022, alle ore 08:41
      Nel Suo caso, oltre all'art. 1669 del codice civile, le garanzie, termini e condizioni, sono legate alle norme pattuite e sottoscritte nel contratto di appalto e dal capitolato speciale allegato. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Nef196410
    Nef196410
    Giovedì 3 Giugno 2021, alle ore 23:51
    Nel 2021 ho acquistato un appartamento già costruito, agibilità nel 2016.
    All'atto del rogito davanti il notaio, il legale rappresentante della società mi ha consegnato una garanzia postuma decenale di una assicurazione fallita.
    Quindi ho denunciato per truffa il LR della società che ha costruito l'appartamento.
    Al notaio ho chiesto i danni per non avere verificato che il LR società mi ha consegnato una garanzia postuma non valida e per non aver controllato
    È responsabile il notaio per non aver controllato la garanzia postuma?
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Nef196410
      Domenica 6 Giugno 2021, alle ore 18:27
      Il nuovo Dlgs 14/2019, nel Suo caso, non trova applicazione in quanto le maggiori tutele si applicano a tutti i contratti (preliminari o definitivi) relativi a fabbricati abitativi per i quali il titolo abilitativo (permesso di costruire/SCIA/DIA) sia stato richiesto o presentato al Comune dal 16 marzo 2019. Nella versione precedente, il dlgs 122/2005 tutelava il promissario acquirente durante il corso della nuova costruzione ad ogni stato d'avanzamento lavori, veniva emessa un polizza assicurativa a garanzia. L'obbligo della garanzia decennale postuma al trasferimento definitivo è stato introdotto successivamente. In pratica Lei si trova tra i due decreti ed oggettivamente il notaio sembra essere fuori dall'obbligo di controllo. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
      • Nef196410
        Nef196410 Pasquale
        Domenica 6 Giugno 2021, alle ore 19:01
        Non ho nessun Decreto o Legge che mi garantisce eventuali eventuali danni anzi ci sono già neanche il 1669 del codice civile?
        In presenza del notaio il LR mi ha consegnato una garanzia fjedussione di una ditta fallita e il Notaio non l'ha verificata che non serviva.
        Il Notaio nel rogito ha ripotato che le parti sono edotte dell'art. 2.3.4 della legge 122/2005 poteva non scriverlo?
        Di che cosa mi ha edotto?
        Doveva aggiungere che non rientravo o no?
        rispondi al commento
        • Pasquale
          Pasquale Nef196410
          Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 12:53
          Se il costruttore è solido ne risponde direttamente con o senza il codice civile.  Lo scopo della legge è quello di dare risposta alle tante sentenze rimaste sulla carta e mai eseguite, in quanto il costruttore nel corso della causa veniva dichiarato fallito. A fronte di tanti "scippi" perpetrati ai danni di acquirenti in buona fede, il legislatore ha posto in essere la polizza postuma che decorre dalla dichiarazione di ultimazione lavori che, nel Suo caso, aveva già eroso quasi metà del tempo. Tornando al notaio, citando gli articoli 2, 3 e 4 del dlgs 122/2005, era tenuto ad informarla sulle garanzie e validità temporale della fideiussione. È una mancanza se non lo ha fatto. Cordiali saluti.
          rispondi al commento
          • Nef196410
            Nef196410 Pasquale
            Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 13:47
            Nel rogito ha scritto che le parti sono rese edotte della legge 122/2005 ma non mi ha detto che l'assicurazione era fallita e cancellata dalla banca d'Italia.
            Una mancanza che credo si stata voluta perchè se stava così non compravo l'appartamento.
            Mi è stata consegnato All'atto del Rogito e non potevo controllare nel web come ho scritto il nome la prima pagina mi è apparso un file cancellata dalla banca d'Italia.
            Sono andato in buona fede sia dal Notaio, che l'ho pagato, che dal costruttore e loro mi hanno truffato ora.
            Una legge non può essere spiegata in due minuti ad una persono inesperta.
            Poteva scrivere che è fallita oppure.
            Nef
            rispondi al commento
            • Pasquale
              Pasquale Nef196410
              Lunedì 7 Giugno 2021, alle ore 15:00
              Concordo pienamente con Lei. Cordiali saluti.
              rispondi al commento
              • Nef196410
                Nef196410 Pasquale
                Mercoledì 9 Giugno 2021, alle ore 12:02
                Grazie della sua disponibilità.
                Ultima cosa che forse le ho già detto ho denunciato il costruttore per truffa e ho fatto una missiva al notaio che doveva salvaguardare i miei diritti e questo non è stato fatto a quanto pare.
                Cosa farebbe lei nella mia situazione?
                Nef
                rispondi al commento
                • Pasquale
                  Pasquale Nef196410
                  Giovedì 10 Giugno 2021, alle ore 18:25
                  Certamente avrei intentato la Sua stessa azione. Nel Suo interesse mi auguro che il costruttore non si sia "nascosto" dietro la classica società a responsabilità limitata, perché il rischio di arrivare ad una sentenza favorevole e l'impresa, nel frattempo fallita, è piuttosto alto. Cordiali saluti.
                  rispondi al commento
                  • Nef196410
                    Nef196410 Pasquale
                    Giovedì 10 Giugno 2021, alle ore 18:54
                    Grazie, ovviamente si è nascosto nella società srl ma ho denunciato per truffa non l'amministratore ma la persona cioè ho fatto una denuncia penale.
                    Oltre aver fatto la causa alla società e al direttore dei lavori per eventuali difetti responsabilità.
                    E per il notaio come le dicevo ho fatto una missiva.
                    La controparte del notaio a risposto che non rientro ma c'è della dottrina in merito la mancanza di non riportare nell'atto che non ha visionato la polizza.
                    È stata denunciata la società.
                    I documenti allegati all'allegati all'atto dichiarano che è una è in categoria A1 ma a mio avviso non rientriamo.
                    In sostanza l'appartamento ha delle infiltrazioni nella zone garage condominiali che mi ha occultato quando ho visto il condominio.
                    Inoltre è proprietario di due/tre appartamenti che potrebbero essere pignorati.
                    Forse ci conviene far fare una ristrutturazione tipo il superbonus per aver una polizza per il condominio.
                    Nef
                    rispondi al commento
                    • Pasquale
                      Pasquale Nef196410
                      Venerdì 11 Giugno 2021, alle ore 18:24
                      Ha fatto i passi corretti. Prima di aderire ai vari bonus è opportuno chiedere al Tribunale l'accertamento tecnico preventivo al fine di determinare con certezza lo stato di fatto e la quantificazione dei danni. Cordiali saluti.
                      rispondi al commento
                      • Nef196410
                        Nef196410 Pasquale
                        Lunedì 14 Giugno 2021, alle ore 09:47
                        Grazie della sua sua disponibilità.
                        Cordiali saluti
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