Polizza calamità: detrarre sino al 90% con il Sismabonus 110%
Com'è possibile portare in detrazione il 90% della polizza assicurativa calamità per il Sisambonus 110%
Il Decreto Rilancio a far data dal mese di luglio dell'anno 2020, ha esteso sino al 90% la detrazione fiscale sulla polizza per calamità, relativa ai lavori edili finalizzati alla riduzione del rischio sismico, quando si vuole usufruire del Sismabonus 110%.
L'art. 15, comma 1, lettera f bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), riconosce già dal primo gennaio 2018, la detrazione del 19% del premio assicurativo versato, quando viene sottoscritta una polizza sull'abitazione per eventi di calamità naturale.
La detrazione del premio assicurativo è estesa anche per i condomini. Le singole abitazioni potranno godere dell'agevolazione in base al valore del premio pagato, calcolato secondo le indicazioni fornite dal regolamento del condominio.
In presenza di condominio di natura mista, la detrazione spetta in base alle unità residenziali e pertinenze connesse.
La detrazione non si applica se stipulata solo per le pertinenze. La detrazione spetta a colui che sottoscrive la polizza assicurativa, a prescindere da chi sia l'effettivo titolare della casa.
Il Decreto Rilancio ha esteso la detrazione dal 19% nella misura del 90%, nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa viene sottoscritta per interventi edilizi previsti dal Super Sismabonus 110%. Si precisa che, le strutture abitative presenti nei territori che registrano un livello basso di rischio sismico, non possono usufruire della suddetta detrazione.
La detrazione sino al 90% è consentita: quando si realizzano lavori edilizi di contenimento del rischio sismico indicati dal Super Sismabonus 110%, quando si opta per la cessione del credito, quando si cede il credito del 110% ad una società di assicurazioni e quando viene stipulata una copertura assicurativa per eventi di calamità naturale.
La spesa potrà essere recuperata in dichiarazione dei redditi, divisa in 10 quote per 10 anni, iscritta nel quadro E, rigo E8/E10, codice 43 del modello 730/2021. Per ottenere la detrazione sulla polizza assicurativa per calamità, sia del 19% o del 90%, occorre che le spese siano effettuate con pagamenti tracciabili.