Il Piano Casa in Valle d'Aosta

In Valle d'Aosta il Piano Casa è nella L. R. n. 24/2009 e successive modifiche, che coniuga sostenibilità ambientale e ampliamenti, senza avere limite di tempo.
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Il Piano Casa in Valle d'Aosta


case in Valle d'AostaAnche la Valle d'Aosta ha il suo cosiddetto Piano Casa; ci riferiamo qui a quelle norme volte a dare attuazione all'impegno che assunsero le Regioni con Intesa stretta tra lo Stato, le Regioni ed Autonomie Locali il 1 aprile 2009 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2009.

In particolare, tale Intesa impegnava le Regioni ad approvare norme volte a regolare interventi edilizi volti a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici residenziali con un incremento della volumetria limitato (cioè, con i limiti del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari o comunque di volumetria non superiore ai 1000 metri cubi, per un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi, fatte salve diverse determinazioni regionali che possono promuovere ulteriori forme di incentivazione volumetrica); nonché norme volte a regolare interventi edilizi straordinari di demolizione e ricostruzione (con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalita' di miglioramento della qualita' architettonica, dell'efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilita' ambientale, ferma restando l'autonomia legislativa regionale in riferimento ad altre tipologie di intervento).

Infine, per l'attuazione dei detti interventi edilizi, le Regioni si impegnano a introdurre forme semplificate e celeri in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale. Dall'ambito di applicazione delle emanande norme erano esclusi gli edifici abusivi o situati nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta.

Le leggi regionali avrebbero potuto escludere o limitare ulterirmente i detti interventi con particolare riferimento ai beni culturali e alle aree di pregio ambientale e paesaggistico, nonché gli ambiti nei quali i medesimi interventi sono favoriti con opportune incentivazioni e premialita' finalizzate alla riqualificazione di aree urbane degradate.

Dette norme avrebbero avuto una scadenza temporale, salvo diversa previsione delle singole regioni.

Così la Valle d'Aosta ha dato esecuzione a quell'impegno con la Legge Regionale n. 24 del 2009, varie volte modificata nel corso del tempo (le modifiche più rilevanti della legge sono state apportate, per quanto ci riguarda, dalla L.R. n. 18/2011).

Vediamone gli aspetti più salienti, dando come sempre attenzione alle norme che attengono alle case, dunque agli edifici a destinazione residenziale.

Teniamo inoltre presente che la legge va letta insieme da altre norme, finalizzate sempre a regolare la questione abitativa, tra cui la L.R. n. 3/2013 e la L.R. n. 11/1998.

L'atto normativo prevede, in sintesi, a determinate condizioni e limiti, come vedremo, incrementi di volume in deroga alla normativa ancorando il tutto al rispetto di determinati requisiti di sostenibilità ambientale.

Vediamo ora più da vicino le norme di cui alla L. n. 24/2009, raccomandando sempre, per la soluzione dei casi concreti, la consulenza di un esperto.


Piano Casa Valle d'Aosta: ambito di applicazione


Casa in Valled'AostaPer espressa previsione (art.1, co.2), le norme riguardano solo una parte del patrimonio edilizio; a seconda delle destinazioni d'uso e con ulteriori limitazioni, dunque partendo dalla ripartizione operata dall'art. 73, co.2, L. R. n. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Dunque, viene precisato che le norme si applicano a: edifici con destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, ma limitatatamente agli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari; agli edifici con destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali; con destinazione ad abitazione permanente o principale; a destinazione ad abitazione temporanea; con destinazione a usi e attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale; fatta eccezione per quelli a destinazione industriale; con destinazione ad usi ed attività commerciali, di interesse prevalentemente locale; con destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive, eccetto gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13) e Le aziende alberghiere esistenti, come definite dall'articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e gli esercizi di affittacamere esistenti, come definiti dall'articolo 14 della l.r. 11/1996, i cui ampliamenti sono disciplinati dall'art. 90-bis della Legge Regionale n. 11/1998.

La destinazione d'uso del locale derivante dall'ampliamento è quella del locale interessato dall'intervento. Sono fatte però salve le norme relative al mutamento della destinazione d'uso, di cui all'art. 74, L. R. n. 11/1998.

La norma del piano casa consente espressamente il mutamento della destinazione d'uso dell'unità immobiliare interessata dall'intervento, nel rispetto della destinazione d'uso prevista dal PRG.

La norma ammette (in deroga alle norme generali, di cui all'art. 74, co.4, L.R. 11/1998, per cui Gli immobili, o loro parti, di fatto impiegati per usi diversi da quelli ammessi dal PRG o dal PTP nell'area o nell'immobile interessati, permanendo la destinazione esclusa, possono essere sottoposti solo ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di consolidamento statico) anche interventi su immobili con destinazione d'uso non prevista dal PRG, purchè sia contestualmente mutata la destinazione d'uso in conformità con le destinazioni previste per la zona.

I detti interventi sono soggetti a titolo abilitativo.


Interventi e ampliamenti


All'art. 2, intitolato Interventi sul patrimonio edilizio, dunque è consentito, l'ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari mediante l'esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi; ciò, però, sempre che si garantiscano le prestazioni energetiche e igienico-sanitarie esistenti, nonché la sostenibilità ambientale dell'immobile.

L'incremento complessivo, che può essere realizzato anche con più interventi, non deve superare il 20% del volume esistente al momento del primo intervento.

Rimane fermo il rispetto delle norme sulla stabilità degli edifici, di ogni altra normativa tecnica e delle distazna tra edifici e possono essere realizzati atraverso una nuova costruzione in ampliamento rispetto al volume esistente.

Tutto ciò vale però solo per le unità immobiliari che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2008.

Se l'immobile è classificato dal PRG come di pregio gli interventi sono ammessi solo se non incidano sulla complessiva tipologia originaria ... e previo parere favorvole delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e tutela del paesaggio.

Le altezze possono essere ridotte fino a 15 centimetri meno delle altezze minime di cui all'art. 95, co.1, L.R. n. 11/1998.


Integrale demolizione e ricostruzione


Casa e montagne in Valle d'AostaIl successivo art.3, intitolato Interventi per la riqualificazione ambientale ed urbanistica degli edifici ammette in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, anche la totale demolizione e ricostruzione di edifici con ampliamento sino al 35% in più del volume esistente; ciò, purchè siano rispettati criteri e tecniche di edilizia sostenibile, fonti di energia alternative e rinnovabili o misure di risparmio delle risorse energetiche o idriche; deve inoltre trattarsi di edifici costruiti prima del 31 dicembre 1989.

All'art. 4 la possibilità di ampliamento sale al 45% se si tratta di iniziative che coinvolgono un territorio esteso, come i Piani Urbanistici di Dettaglio (PUD) di inziativa privata o pubblica (v. artt. 49 e 50, L. n. 11/1998), e i Programmi integrati, intese e concertazioni per la riqualificazione del territorio (v. art. 51, L. R. n. 11/1998).


Esclusioni


Prevede poi l'art. 6 che gli interventi sono consentiti anche:

a) nelle aree gravate da vincolo di inedificabilità di cui al titolo V, capo I, della l.r. 11/1998;
b) nelle aree insistenti nei parchi nazionali o regionali o nelle aree naturali protette;
c) nelle altre aree soggette a vincoli, previo rilascio dei pareri, delle autorizzazioni o degli assensi, comunque denominati, da parte delle autorità preposte alla tutela dei predetti vincoli.

Nel rispetto però della relativa disciplina.

Inoltre, sempre secondo l'art. 6 citato, gli interventi non sono comunque consentiti: sulle unità immobiliari anche parzialmente abusive, salvo quelle che hanno ottenuto il titolo abilitativo edilizio in sanatoria, nonché su quelle che sorgono su aree demaniali o vincolate ad uso pubblico o dichiarate inedificabili per legge, sentenza o provvedimento amministrativo; sulle unità immobiliari oggetto di notifica della dichiarazione di interesse culturale, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); sulle unità immobiliari classificate dagli strumenti urbanistici generali come monumento o documento, nonché, limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, sulle unità immobiliari classificate di pregio; sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A (le zone A sono le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi"(art. 22, co.1, lett. a, L.R. n. 11/1998), in assenza della classificazione degli edifici (di cui all'art. 52, L. R. n. 11/1998).

Inoltre, per i beni culturali che siano opera di autore non piu' vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili (v. art. 12, co.1, D.Lgs. n. 42/2004) per i quali è prevista la verifica dell'interesse culturale, il titolo abilitativo non può essere rilasciato sino a che non si compie detta verifica.

Nelle zone teritoriali E ("e parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili... definiti dal provvedimento della giunta regionale (v. art. 22, L.R. 11/1998) gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono ammessi solo per le unità immobiliari destinate agli usi di destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale, a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali, ad abitazione permanente o principale (v. art. 73, co. 2, lett. d), L.R. n. 11/1998); ad abitazione temporanea, senza però che l'intervento comporti oneri aggiuntivi di urbanizzazione per l'ente pubblico.

Inoltre, nel caso di unità immobiliari adibite ad alloggio di conduzione a servizio di aziende agricole, l'ampliamento deve, in ogni caso, garantire il rispetto degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 11/1998.

Infine, gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 su fabbricati collocati nelle fasce di rispetto stradale anche al di là dei limiti posti (dagli articoli 39 e 40, L.R. 11/1998), purché siano rispettate la distanza preesistente dalla strada e le distanze minime tra le costruzioni.


Poteri e obblighi dei Comuni


Centro abitato in Valle d'AostaI comuni possono disporre ulteriori prescrizioni costruttive mirate per i casi specifici al fine di perseguire il rispetto delle dispizioni tecniche di settore e dell'armonizzazione architettonica con il contesto paesistico e con il patrimonio edilizio esistenti.

La corresponsione del contributo per il rilascio della concessione (v. art. 64, L.R. n. 11/1998), per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, è calcolato esclusivamente sulla quota di maggiore volumetria o di superficie realizzata, secondo le aliquote approvate e vigenti in ogni Comune.

Mentre, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, il contributo è ridotto del 50 per cento nel caso di l'abitazione permanente o principale.

Infine, la norma prevede che i comuni debbano accertare la conformità agli standard urbanistici nella verifica prevista dagli strumenti urbanistici.

I comuni stabiliscono modalità per l'attività di controllo sulla corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione o ultimata a quanto dichiarato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di titolo abilitativo, relativamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro dodici mesi dalla comunicazione di fine dei lavori, ovvero, in assenza di tale comunicazione, entro dodici mesi dal termine di ultimazione dei lavori indicato nel titolo abilitativo;

b) il controllo, effettuato anche a campione, deve riguardare almeno il 20 per cento degli interventi edilizi eseguiti o in corso di realizzazione.

Infine, la norma affida alla giunta regionale la definizione de:

a) i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l'efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli articoli 3 e 4;

abis) i criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4.

b) le misure di semplificazione per l'acquisizione dei titoli abilitativi consistenti, tra l'altro, nella definizione di procedure e modulistica standardizzate;

c) ulteriori riduzioni ed esenzioni del contributo di cui all'articolo 64 della l.r. 11/1998, nel caso degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 che utilizzino in modo significativo fonti di energia rinnovabile o tecniche di edilizia sostenibile o comportino un miglioramento importante della sostenibilità ambientale dell'edificio;

d) le modalità applicative per l'individuazione del volume esistente di cui agli articoli 2, 3 e 4.

dbis) le caratteristiche degli edifici ex rurali non strumentali agli usi originari.

Sono così seguite, per quanto strettamente riguarda l'argomento qui trattato, la Nota informativa Val d'Aosta prot. 10154, n. 16090, le delibere della giunta tra cui la n. 3753/2009, la n. 635/2010, la n. 634 del 2010, la n. 514/2012, la n. 1847/2014, alla cui lettura si rinvia per l'applicazione pratica delle norme.

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