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La Regione Toscana ha detto sì all'ultima proroga del piano casa regionale.
L'atto normativo è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione il 30 dicembre 2016.
Si tratta della L.R. n. 91 del 27 dicembre 2016.
L'Art. 4 Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari, Modifiche all'articolo 7 della l.r. 24/2009, comma 1 così riporta: Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente), le parole 31 dicembre 2016 sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2018.
Come preannunciato dalla Regione e riportato sul testo della legge, essa ha carattere di straordinarietà e, pertanto, non prevederà altre proroghe.
Cosa vuol dire sostanzialmente?
Innanzitutto che i termini di cui alla legge regionale toscana contenente le disposizioni sul Piano Casa, la n. 24 del 2009, inizialmente con scadenza al 31 dicembre 2010, poi prorogati, sono stati nuovamente spostati in avanti.
Precisamente, quale termine viene prorogato?
Quello per depositare la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), che non sarà più al 31 dicembre di quest'anno ma al 31 dicembre del 2018.
Come detto, la legge di riferimento è la n. 24 del 2009, intitolata Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
In sintesi, detta legge prevede, a determinate condizioni, la possibilità di ampliare gli edifici esistenti mediante interventi su edifici abitativi (v. art. 3), edifici a destinazione industriale o artigianale (v. art. 3 bis) o di effettuare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione su edifici aventi destinazione d'uso abitativa (v. art. 4).
Alcune modifiche alla suddetta legge erano state introdotte con la Legge regionale n. 79/2015 che prevedeva, tra le altre cose, una prima proroga al 31 dicembre 2016.
Per quanto concerne gli interventi, l'ampliamento consentito sarà sempre del 20% come prima.
Affianco all'espressione edifici abitativi si avrà anche l'espressione edifici a destinazione d'uso abitativa.
Viene precisato che l'art. 3 si riferisce solo agli interventi straordinari di ampliamento di edifici abitativi.
Per gli edifici bifamiliari viene eliminato il limite della superficie lorda dei trecentocinquanta mq, mentre viene aggiunta un'altra lettera, la lett. bbis), che include tra gli edifici abitativi ampliabili anche l'edificio non rientrante tra i primi due (unifamiliari e bifamiliari, come specificati) con superficie utile lorda non superiore ai trecentocinquanta metri quadrati.
Nella L.R. 79/2015 è stato sostituito il comma 3 dell'art. 3, e la modifica essenziale introdotta consiste nel prevedere che detti interventi di ampliamento, consentiti solo nei casi in cui la legge n. 65 consente quelli di ristrutturazione urbanistica, le addizioni volumetriche e quelli di ristrutturazione edilizia ricostruttiva (cioè nei casi indicati dall'art. 134, lett. f, g, ed l,), saranno possibili anche in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati.
Le altre condizioni già previste rimangono. Precisamente, si deve trattare di situazioni in cui:
a) gli edifici siano situati all'interno di centri abitati oppure, ove collocati fuori dai centri abitati, siano comunque dotati di approvvigionamento idropotabile e siano dotati, anche attraverso la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, di idonei sistemi di smaltimento delle acque reflue, secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici comunali.
In caso di demolizione e ricostruzione rimane il tetto del 35%; viene poi precisato che le norme dell'art. 4 riguardano solo edifici abitativi.
Per tali interventi è richiesto il rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sostituzione edilizia e per la ristrutturazione edilizia (oggi art. 134, co.1, lett. l ed f) e al contempo, come per gli altri interventi, viene ammessa la deroga ai parametri urbanistici ed edilizi, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati consentite dai regolamenti urbanistici di cui alla l.r. 1/2005, dai piani operativi di cui alla l.r. 65/2014 o dai regolamenti edilizi comunali.
Si devono comunque verfiicare le seguenti condizioni:
a) gli edifici abitativi siano situati all'interno dei centri abitati;
b) gli edifici siano collocati in aree esterne agli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica molto elevata e a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) o dalle indagini geologiche allegate agli strumenti urbanistici dei comuni.
Dette condizioni vengono estese anche ai lavori sugli immobili a destinazione d'uso industriale e artigianale ed ai lavori effettuati con permesso di costruire.
Il limite di tre metri per le altezze utili rimane, ma sparisce l'aggettivo interne.
Altra novità è l'inserimento nel concetto di perimetro entro cui effettuare gli interventi straordinari (di cui all'art. 2, co.1, lett. c) anche quello del territorio urbanizzato, come indicato dall'art. 4, della legge urbanistica qualora i comuni abbiano approvato gli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica di cui alla nuova legge urbanistica toscana n. 65, succitata.
Detto articolo 4, dedicato appunto alla Tutela del territorio e condizioni per le trasformazioni. Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato (ed alla cui lettura integrale si rimanda), al comma 3 include nel territorio urbanizzato: centri storici, le aree edificate con continuità dei lotti a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, le attrezzature e i servizi, i parchi urbani, gli impianti tecnologici, i lotti e gli spazi inedificati interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria.
Infine, la scelta del titolo abilitativo.Rimangono immutati i contenuti i contenuti della L.R. 79/2015 secondo la quale gli interventi possono essere realizzati mediante SCIA o rilascio di permesso di costruire.
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