Proroga del Piano Casa Marche

Anche le Marche concedono un'ulteriore proroga del Piano Casa al 31 dicembre 2018. Vediamo i contenuti della L.R. 22/2009 e le novità introdotte dalla L.R. 26/2016.
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Proroga del Piano Casa Marche


La Regione Marche proroga la scadenza del Piano Casa e lo fa posticipandola alla data del 31 dicembre 2018, diversamente da quanto previsto nella Legge regionale n. 22/2009 e ss.mm. ii.

La modifica della data di scadenza e altre novità in materia sono state introdotte con la Legge Regionale n. 26 del 25 novembre 2016, «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 Interventi della regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile e alla legge regionale 4 dicembre 2014, n. 33 Assestamento del bilancio 2014, pubblicata sul B.U. n. 133 del 7 dicembre 2016».
Vediamo quali sono gli aspetti che rimangono invariati e le sostanziali novità introdotte dalla nuova legge.


Contenuti e novità del Piano Casa della regione Marche


La Legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, «Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile», ha introdotto la possibilità di effettuare interventi di ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione di edifici residenziali e non, di proprietà pubblica e privata.

Per quanto riguarda l'ampliamento di edifici a destinazione residenziale l'aumento è consentito nel limite del 20% della volumetria esistente, e fino ad un massimo di 200 mc, anche per immobili ricadenti in aree agricole.

Gli immobili che presentino una superficie complessiva inferiore agli 80 mq possono essere ampliati fino al raggiungimento della superficie utile netta prevista dalla Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).

Per gli edifici non residenziali situati nelle zone omogenee a destinazione industriale, artigianale, direzionale, commerciale e agricola l'ampliamento concesso è pari al 20% massimo della Superficie Utile Lorda.

Piano Casa Marche
Alcune novità, introdotte dalla L.R. 33/2014, rimangono invariate: per gli edifici situati in zona agricola, non dotati di valore storico e architettonico, è possibile accorpare la volumetria degli accessori di pertinenza per una superficie massima di 100 mq, anche con cambiamento della loro destinazione d'uso. Nella Legge 22/2009 e ss.mm.ii. il limite era fissato a 70 mq.

Tutti gli interventi di ampliamento previsti nell'art.1 sono finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'edificio a livello energetico.

L'articolo 1 bis, sempre introdotto dalla L.R. 33/2014, è dedicato al recupero dei sottotetti: oltre all'ampliamento, già previsto, viene introdotta la possibilità di trasformazione dei sottotetti mediante recupero a fini abitativi, purché sia assicurata un'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, e a 2,20 m per gli spazi accessori e di servizio. Per gli immobili situati all'interno di centri storici non è possibile intervenire sulle altezze complessive, modificando falde o linee di gronda.

Una prima ed importante novità che riguarda sia l'ampliamento che gli interventi di demolizione e ricostruzione è contenuta nell'art. 2 della L.R. 26/2016: in caso di interventi strutturali volti ad un adeguamento sismico del fabbricato, è prevista una premialità del 15% sulla superficie utile lorda o sul volume.

In caso quindi di ampliamento si può arrivare ad un bonus complessivo del 35% della superficie utile lorda realizzabile.

All'art.2 vengono analizzati gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali e non.

Per quanto riguarda gli edifici residenziali, è consentita la demolizione anche integrale e la ricostruzione, con esclusione di quelli situati in zona agricola, che necessitano di essere rinnovati e adeguati sotto il profilo della qualità architettonica.

La ricostruzione può contemplare anche forme architettoniche diverse da quelle preesistenti.

I parametri da rispettare sono i seguenti: l'ampliamento è consentito nel limite del 35% della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15% dell'efficienza energetica dell'edificio, oppure nel limite del 40% della volumetria esistente, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Come sopra descritto, anche per la demolizione e ricostruzione è prevista una premialità del 15% sul volume realizzabile in caso di adeguamento sismico del fabbricato.

Sia l'ampliamento che la ricostruzione sono concessi anche su immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di restituire alla collettività strutture più sicure e al passo coi tempi.

Gli interventi sopra descritti si applicano agli edifici in corso di ristrutturazione o ultimati alla data del 31 dicembre 2008.

Sono esclusi dalla possibilità del ricorso al Piano Casa Marche gli immobili ricadenti in centri storici -fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 bis e dal comma 3 dell'articolo 2-, in terreni con probabilità di esondazioni o frane, in parchi e riserve naturali, su aree inedeficabili, e gli immobili parzialmente o totalmente abusivi.

I contributi di costruzione, qualora dovuti, sono ridotti del 20% per la porzione in ampliamento, mentre per gli interventi di demolizione e ricostruzione sono determinati in ragione dell'80% per la parte eseguita in ampliamento e del 20% per la parte ricostruita.

Piano Casa Marche interventi di adeguamento
Infine, un'importante novità sempre introdotta dalla L.R. 26/2016 è contenuta all'art. 4 e prevede la sostituzione dell'articolo 35 della l.r. 33/2014.

In sostanza si tratta dell'attuazione art. 2 bis del Testo Unico dell'Ediliza D.P.R. 380/2001 che prevede la possibilità, negli edifici esistenti, di realizzare, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali, interventi edilizi in deroga ai limiti di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile o della disciplina di tutela degli edifici di valore storico, architettonico e culturale.

Vedremo, se come già successo in precedenza, la Corte Costituzionale si pronuncerà su tale articolo.


Procedimento per accedere al Piano Casa Marche


I titoli abilitativi edilizi richiesti sono quelli previsti dal D.P. R. N° 380/01, Permesso di Costruire e Segnalazione Certificata Inizio Attività; la pratica deve essere predisposta da un tecnico abilitato il quale redigerà una relazione che asseveri, relativamente agli interventi di ampliamento, il miglioramento delle prestazioni energetiche.

Piano Casa Marche procedure
Per gli interventi di demolizione e ricostruzione, la relazione deve, invece, asseverare il rinnovamento e l'adeguamento o miglioramento dell'edificio sotto il profilo della sicurezza antisismica, nonché il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

L'utilizzo delle tecniche costruttive e il rispetto di queste condizioni sono attestati dal direttore dei lavori o da altro professionista abilitato con la comunicazione di ultimazione dei lavori, alla quale seguirà il rilascio dell'agibilità.

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Piano Casa Regione Marche: la proroga
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