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Per combattere l'uso smodato di suolo e promuovere la riqualificazione del nostro tessuto edilizio con interventi volti al risanamento degli edifici esistenti, anche la Regione Basilicata estende a tutto il 2018 il cosiddetto Piano Casa, ossia la possibilità di intervenire sugli stabili a destinazione abitativa o no, in deroga ad alcuni degli strumenti urbanistici vigenti.
Il primo Piano Casa fu introdotto in Basilicata con la Legge Regionale n.25 del 7 agosto 2009, ossia
Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n.34 del 7 agosto 2009.
Si tratta di una disposizione normativa a carattere straordinario, di durata limitata, volta a invogliare i privati a dare slancio al settore edilizio e a riqualificare i beni esistenti intervenendo con misure atte anche a promuovere il risparmio energetico, il miglioramento sismico, la qualità architettonica.
Negli anni la scadenza di tale norma è stata più volte procrastinata, fino ad arrivare ai giorni d'oggi, quando, con la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2016, Disposizioni varie ed in materia di scadenze e termini, nell'articolo 1 è presente la modifica all'art. 10 della L.R. 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.: la presente disciplina ha una validità temporale fino al 31 dicembre 2018.
Quindi, fino al 31 dicembre 2018, è possibile ampliare o demolire e ricostruire gli edifici rispettando le seguenti prescrizioni. Vediamo nello specifico quali sono.
La prima distinzione da operare è tra edifici a destinazione residenziale e non: nel primo caso se si tratta di edifici monofamiliari isolati, aventi superficie pari a 200 mq, è possibile effettuare un ampliamento nella misura del 20% della volumetria esistente.
Le abitazioni plurifamiliari o bifamiliari isolate, aventi superficie fino a 400 mq, sempre nella misura del 20%.
Se, invece, l'edificio presenta una destinazione d'uso diversa da quella residenziale, è possibile ampliare nella misura massima del 15% della superficie coperta, ma deve presentare una superficie massima di 250 mq.
A questo punto entrano in ballo altre premialità, volte, appunto, a incentivare l'adozione di misure che migliorino dal punto di vista energetico il comportamento dell'edificio: qualora si progettino interventi per il risparmio energetico previsti dalla Legge Regionale 28/2007, è previsto un ulteriore bonus del 5%.
Ma quali sono questi interventi?
Tra di essi annoveriamo:
- impianti fotovotaici;
- impianti per il solare-termico;
- impianti a biomasse o biogas;
- impianti geotermici, etc.
A testimoniare la validità di tali interventi, aventi il potenziale di ridurre almeno del 20% i consumi energetici, è necessaria l'asseverazione di un tecnico abilitato e la redazione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE).
Nell'ambito del premio volumetrico è includibile anche il recupero dei sottotetti ai fini residenziali.
Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione, è previsto un bonus del 30% della superficie esistente degli edifici realizzati dopo il 1942 che presentino deficit in materia sismica ed energetica.
Qualora si conducano interventi che migliorano le prestazioni energetiche il bonus sale al 35%, e, fino al 40% quando si realizzino gli interventi specificati all'art. 11 comma 9 a), c), e), della L.R. n. 28/2007.
Gli interventi, che siano di ampliamento o di demolizione e ricostruzione, devono rispettare la normativa in materia di distanze minime, ma possono derogare le altezze fino ad un massimo di 3,10 metri, nonché prevedere la modifica delle sagome e delle tipologie, e la loro diversa distribuzione nell'ambito del lotto di pertinenza.
È molto importante sapere che non è possibile intervenire su edifici abusivi o:
- ubicati all'interno dei centri storici o tessuti di antica formazione, all'interno dei tessuti consolidati, perimetrati negli strumenti urbanistici vigenti;
- ubicati in aree a vincolo di inedificabilità assoluta;
- definiti beni culturali ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
- ubicati in aree dichiarate intrasformabili per l'uso insediativo;
- ricadenti in aree aventi destinazione di parco, di elevato interesse naturalistico e paesaggistico, e nelle aree a riserve naturali nazionali e riserve integrali regionali;
- ubicati in ambiti a rischio idrogeologico e idraulico.
Sono previste, però, delle discrezionalità in capo ai Comuni: pertanto è consigliabile recarsi allo Sportello Unico del proprio Comune prima di progettare un intervento.
Il Piano Casa non va inteso come uno strumento per la realizzazione di interventi fini a se stessi, ma una norma temporanea in grado di ridare nuovo slancio all'economia ma soprattutto dare un aspetto più dignitoso e in linea con i tempi e le odierne esigenze in tema di sicurezza ed energia, alle nostre città.
Ed è in quest'ottica che il Piano Casa Basilicata promuove anche interventi volti alla realizzazione di alloggi sociali e alla riqualificazione di aree degradate.
Nel primo caso si parla di interventi in Comuni con più di 10.000 abitanti, con realizzazione e recupero di alloggi sociali, con proposte presentate anche dai privati.
Questi devono sempre rispettare le norme in materia sismica e migliorare dal punto di vista energetico l'edificio.
Per quanto concerne, invece, la riqualificazione dei tessuti degradati, si tratta di interventi realizzati in sinergia tra pubblico e privato, volti a:
- riqualificare l'ambiente costruito, attraverso il risanamento del patrimonio edilizio e il cambio d'uso degli immobili, purché compatibile o complementare con le destinazioni d'uso prevalenti dell'area;
- riqualificare gli spazi pubblici, garantendo la tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio storico-culturale, paesaggistico, ambientale;
- recuperare e riqualificare gli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;
- riorganizzare l'assetto urbanistico attraverso il recupero o la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi e la previsione delle relative modalità di gestione.
Per dare avvio agli interventi sopra descritti è di fondamentale importanza rivolgersi a un tecnico abilitato, il quale si informerà sulla fattibilità dell'intervento e darà avvio alla progettazione e al deposito della documentazione necessaria.
Come specificato all'art. 8 della L.R. 25/2009, gli interventi sono realizzabili o con Segnalazione Certificata di Inizio Attività o con Permesso di Costruire, eventualmente sostituibile dalla Denuncia di Inizio Attività; la documentazione deve essere depositata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, al termine dei quali l'opera deve essere collaudata e corredata di Attestazione di Prestazione Energetica che dimostri il miglioramento dell'edificio.
Ogni Comune può determinare una eventuale riduzione degli oneri di costruzione, pertanto è auspicabile informarsi di tale possibilità.
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