È stato prorogato al 31 dicembre 2017 il Piano Casa Abruzzo.

Prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per la presentazione in Abruzzo delle domande per ampliamenti o demolizione e ricostruzione di fabbricati già esistenti.
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Piano Casa Abruzzo: proroga al 31 dicembre 2017


Sebbene sembrassero oramai giunte al termine le numerose proroghe del Piano Casa in Abruzzo, con la Legge di Stabilità Regionale 2017, il termine per la presentazione delle istanze slitta dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017.

La proroga è contenuta all'interno della Deliberazione legislativa n. 85/3 del 22.12.2016 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti; per la precisione, all'art 1, comma 1, si riporta: Al comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) le parole "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

Proroga Piano Casa Abruzzo
Insomma un intervento che, in extremis, punta ad un costante rilancio dell'edilizia, usufruendo del patrimonio edilizio esistente, senza ulteriore sfruttamento del territorio.

Ma vediamo nello specifico cosa prevede la Legge Regionale n.16/2009 che, indipendentemente dalle scadenze, rimane sostanzialmente invariata.


Piano Casa Abruzzo, i contenuti


La norma, denominata in seguito a livello nazionale Piano Casa, persegue sostanzialmente l'obiettivo di rilanciare l'economia attraverso il sostegno all'edilizia, con interventi che migliorino la qualità architettonica, energetica e abitativa, preservando e riqualificando il patrimonio edilizio esistente, senza un ulteriore consumo di territorio.

Il tutto nel rispetto della normativa in materia di beni storici, culturali e paesaggistici e della normativa sismica.

In deroga, quindi, alle previsioni dei singoli regolamenti e degli strumenti urbanistici comunali, provinciali e regionali, sono consentiti interventi di ampliamento o demolizione e successiva ricostruzione degli edifici aventi una superficie a destinazione d'uso residenziale pari o superiore al 50%, purché siano stati realizzati anteriormente alla data del 31 marzo 2009.

Tali modifiche non possono essere apportate su manufatti sprovvisti di titolo abilitativo o difformi da esso, quindi abusivi, oppure collocati su aree inedificabili, su edifici con valore storico, culturale ed architettonico, immobili vincolati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o collocati nei territori dei parchi e delle riserve nazionali o regionali.

Due sono, quindi, gli interventi previsti dalla norma regionale: ampliamento o demolizione e ricostruzione. Vediamo nello specifico quali sono i parametri da rispettare, sia nel primo che nel secondo caso.


Piano Casa Abruzzo, interventi di ampliamento


Piano Casa Abruzzo, interventi di ampliamentoIn caso si scelga di procedere con un ampliamento dell'edificio, esso deve essere realizzato in coerenza architettonica e progettuale e in contiguità rispetto al fabbricato esistente; tutto ciò per garantire una corretta progettazione e il perseguimento di uno degli obiettivi della norma, ossia la riqualificazione del patrimonio esistente.

A livello dimensionale, il limite massimo imposto dalla norma e contenuto all'art.4, è del 20% della superficie esistente e non oltre i 200 mc. Per edifici di modesta entità è previsto un ampliamento di almeno 9 mq.

In caso di edifici situati in zone a rischio sismico 1 e 2, essi devono essere necessariamente dotati di certificazione antisismica; in caso contrario l'intero edificio deve essere adeguato alla normativa.


Interventi di demolizione e ricostruzione nel Piano Casa Abruzzo


Perseguendo gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, unitamente al miglioramento della qualità architettonica e al raggiungimento di elevati standard energetici, il Piano Casa Abruzzo prevede la demolizione integrale di un manufatto e la sua successiva ricostruzione, con un ampliamento massimo del 35% della superficie esistente. Il tutto a patto che vengano usati criteri di progettazione bioclimatica e che l'edificio risulti appartenere almeno alla classe energetica B.

Come per l'ampliamento, anche in questo caso deve trattarsi di un immobile con superficie a destinazione residenziale non inferiore al 50% e, inoltre, realizzato anteriormente alla data del 31 marzo 2009; in sostanza, la fine lavori, acquisita al protocollo del Comune, deve riportare una data non successiva a questa.

Per quanto riguarda l'area di sedime della nuova costruzione, che può essere anche diversa dalla precedente, le distanze dai confini e le altezze, si rimanda alle norme statali in materia e alle Norme Tecniche di Attuazione dei singoli Comuni.

Casa Abruzzo Piano Casa

Sempre nell'ottica della riqualificazione del patrimonio e del miglioramento energetico degli edifici, i Comuni possono individuare aree occupate da edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, e che possono essere cedute gratuitamente al patrimonio comunale, prevedendone una sistemazione a verde pubblico attrezzato, parcheggi o altra opera di urbanizzazione primaria o secondaria.

In questo caso, il proprietario che cede l'area potrà usufruire di una ulteriore premialità, pari al 30% della superficie utile dell'edificio demolito, con la condizione, però, che il nuovo edificio risulti almeno di classe energetica B.


Iter procedurale del Piano Casa Abruzzo


Piano Casa Abruzzo, progettazioneGli interventi sono soggetti a oneri di urbanizzazione, corrisposti in misura doppia, e al versamento di contributi di costruzione commisurati agli incrementi realizzati e ridotti del 50%, se si tratta di prima casa; è a discrezione dei singoli Comuni una ulteriore riduzione, in caso di utilizzo di tecniche di bioedilizia o di riqualificazione di aree fortemente degradate.

Tutti i Comuni recepiscono la norma con deliberazioni di Consiglio, stabilendo modalità e limiti nell'applicabilità, in relazione allo stato di fatto del proprio territorio.

Per quanto riguarda l'iter burocratico, gli interventi sopra descritti sono disciplinati dal D.P.R. 380/2001 che prevede una Denuncia di inizio attività per l'ampliamento e il rilascio del Permesso di costruire, per demolizione e successiva ricostruzione, da richiedere allo Sportello Unico del proprio Comune.

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  • Barbara08
    Barbara08
    Mercoledì 11 Febbraio 2015, alle ore 13:04
    3 sorelle abruzzesi ricevono, per succ. ereditaria, un edificio di 3 piani fuori terra composto da: (PT) un miniapp.to di 50 mq + locale magazzino di 50mq; (P1) un app.to di 100 mq; (P2) un app.to di 100 mq. Possono ricorrere al PC per accorpare al miniapp.to il loc. magazzino variandone, in deroga agli Strum. Urb., la destinazione d'uso,? Tutto ciò in modo da facilitare una equa divisione con assegnazione di un app.to da 100 mq a sorella.
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