Piano Casa Marche: aspetti principali e proroga dei termini di validità

Aspetti principali del Piano Casa Regione Marche (L.R. 8 ottobre 2009 n.22), proroga dei termini di validità, novità introdotte dalla L.R. n.8 del 3 maggio 2018
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Cos'è e come funziona il Piano casa


In ambito normativo l'espressione Piano Casa nasce all'interno del D.L. 112 del 25 giugno 2008, precisamente all'articolo 11.

Con tale espressione ci si riferisce a determinati provvedimenti normativi ed economici rivolti all'Housing Sociale.

Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli alloggi in locazione. (articolo 11, D.L. 112 del 25 giugno 2008)


L'accezione originaria è quindi differente rispetto a quanto intendiamo comunemente oggi.
Con la successiva Intesa Stato-Regioni del 1 aprile 2009 è stato definito l'impegno, da parte delle Regioni, di approvare leggi volte a migliorare la qualità architettonica e/o energetica degli edifici entro il limite del 20% della volumetria esistente di edifici residenziali uni-bi familiari; di disciplinare interventi straordinari di demolizione e ricostruzione con ampliamento per edifici a destinazione residenziale entro il limite del 35% della volumetria esistente con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell'efficienza energetica e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale; di introdurre forme semplificate e celeri per l'attuazione degli interventi edilizi in coerenza con i principi della legislazione urbanistica ed edilizia e della pianificazione comunale.

Come funziona il Piano Casa
Nel testo del provvedimento vengono specificati inoltre due aspetti importanti: gli interventi edilizi non possono riferirsi ad edifici abusivi o effettuarsi nei centri storici o in aree di inedificabilità assoluta; la validità delle leggi regionali è limitata nel tempo, non superiore a 18 mesi dalla loro entrata in vigore, salvo diverse determinazioni delle singole Regioni.

Tale Provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2009 al n. 98.

Successivamente a tale accordo, ogni Regione ha legiferato in materia Edilizia, Urbanistica e di Opere Pubbliche, emanando Leggi Regionali basate sui principi comuni definiti nell'Intesa Stato-Regioni, ma adeguate alle effettive condizioni e necessità delle Regioni stesse.

É qui che nasce il Piano Casa secondo l'accezione più diffusa ad oggi.


Piano Casa Regione Marche


In seguito all'Intesa Stato-Regioni, la Regione Marche ha emanato la Legge Regionale 8 ottobre 2009n. 22:

Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile.


Tale legge, dichiarata urgente, è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La sua durata era prevista fino a giugno 2011 ma nel tempo si sono susseguite ulteriori norme che ne hanno prorogato i termini di validità.

Tra i principali aspetti la Legge Regionale ha definito, in linea con le direttive Nazionali, la possibilità di ampliamento volumetrico degli edifici residenziali nei limiti del 20 per cento della volumetria esistente per edificio o per ogni singola unità immobiliare, con possibilità di aumento superiore ad una unità immobiliare rispetto alle esistenti, limitando però l'aumento volumetrico per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola ad un massimo di 200 metri cubi.

Tale ampliamento è consentito anche per gli edifici non residenziali, nei limiti del 20 per cento della Superficie Utile Lorda (SUL).

Regione Marche Piano Casa : recupero dei sottotetti
Altro importante punto che viene toccato con il Piano Casa Marche è quello del recupero dei sottotetti, grazie al quale è consentito realizzare l'ampliamento del 20 per cento e la trasformazione dei sottotetti, anche mediante recupero a fini abitativi del piano sottotetto purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media non inferiore a 2,40 metri per gli spazi ad uso abitativo, riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori e di servizio.

Nell'ambito degli interventi di demolizione e ricostruzione è da segnalare la possibilità di ampliamento di edifici residenziali nel limite del 30 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2005 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009 n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 192/2005); nel limite del 40 per cento della volumetria esistente da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Piano Casa Marche: efficienza energetica
Per gli edifici non residenziali è consentito un ampliamento nel limite del 30 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si ottenga un aumento del 15 per cento dell'efficienza energetica dell'edificio rispetto ai parametri fissati dal Decreto Legislativo n. 192/2005 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 59/2009; nel limite del 40 per cento della superficie utile lorda da demolire, qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Tale possibilità è indice dell'attenzione volta dal legislatore all'aumento di efficienza energetica del patrimonio edilizio regionale.

Anche l'aspetto sicurezza antisismica è alla base della norma. Viene prevista infatti la possibilità di un ulteriore incremento del 15 per cento della volumetria o della superficie utile lorda (SUL), qualora l'intervento da realizzare preveda anche un adeguamento sismico della struttura portante dell'intero edificio esistente, ove non già obbligatorio per legge.

Un ultimo punto toccato dalla legge è quello relativo alle opere pubbliche, al patrimonio immobiliare della Regione, degli enti locali e dell'ERAP (Ente Regionale per l'Abitazione Pubblica).

All'articolo 3 si esplicita infatti la possibilità di effettuare ampliamenti in misura identica a quelli relativi all'edilizia privata, purché siano previsti in ogni caso il miglioramento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, nonché il miglioramento o l'adeguamento della sicurezza antisismica degli edifici.

Sono inoltre consentiti, previo accordo di programma tra gli ERAP ed i Comuni interessati, interventi di demolizione anche integrale e ricostruzione di immobili di edilizia residenziale pubblica di proprietà degli ERAP o dei Comuni, con eventuale ampliamento nel limite del 50 per cento della volumetria esistente.


La Legge Regionale n.8 del 2018 e il Piano Casa Marche


Il Piano Casa della Regione Marche è tuttora in vigore perché prorogato negli anni da varie norme regionali che si sono susseguite. La più recente è la Legge Regionale 3 maggio 2018 n.8 (B.U.R. del 10 maggio 2018 n.41), che ha prorogato la validità della Legge Regionale 8 ottobre 2009 n.22 al 31 dicembre 2020 come si legge all'articolo 10.

Questa Legge Regionale approfondisce però anche altri due aspetti importanti per chi opera nel settore dell'Edilizia e dell'Urbanistica.

Legge Regionale Marche
Essa infatti agli articoli 2 e 3 e relativi allegati, recepisce lo schema di Regolamento Edilizio Tipo definito in ambito nazionale con l'Intesa del 20 ottobre 2016 tra Governo, Regioni e Comuni pubblicata in Gazzetta Ufficiale 268 del 16 novembre 2016 per definire un modello unico di regolamento edilizio atto ad uniformare definizioni e indici urbanistici, e a definire una raccolta di disposizioni sovraordinate in materia edilizia.

La norma, inoltre, modifica alcuni articoli della Legge Regionale 20 aprile 2015 n.17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia edilizia) con l'obiettivo di renderli coerenti con le ultime modifiche intervenute in ambito di normativa nazionale in riferimento ai regimi amministrativi applicabili agli interventi edilizi come da Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n.222:

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione di regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n.124.

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