Permesso di Costruire in deroga

Una recente sentenza del TAR Piemonte ribadisce la possibilità di chiedere Permessi di Costruire in deroga anche per i privati, rispettando precise condizioni.
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Il Permesso di Costruire è il titolo autorizzativo richiesto per la realizzazione di interventi edilizi più complessi.
Per il suo rilascio è necessario che siano rispettate tutte le norme previste dagli strumenti urbanistici in vigore nel territorio del comune in cui si realizza l'intervento.

Tuttavia le norme vigenti prevedono casi particolari in cui è possibile realizzare degli interventi anche in deroga alle disciplina urbanistica corrente.


Caratteristiche del Permesso di Costruire in deroga


permesso di costruire in derogaIl Testo Unico dell'Edilizia (d.p.r. 380/2001) riconosce, in base a quanto disposto dall'articolo 14, la possibilità di concedere un Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici in vigore, ma solo per gli edifici pubblici o di interesse pubblico.

In pratica è possibile realizzare delle costruzioni, o ristrutturare edifici esistenti, pur senza rispettare in parte o del tutto i parametri previsti dalla normativa, come gli indici volumetrici, le distanze dalle altre costruzioni, le altezze massime consentite e così via, ma sempre operando nell'ambito dell'edilizia pubblica.

Tale istituto è stato poi ampliato con il Decreto Sviluppo, il Decreto Legge n. 7 del 2011 (e più precisamente con l'art. 5, commi da 9 a 14), poi convertito in Legge 106 del 2011, estendendolo anche all'edilizia privata, al fine di rilanciare l'edilizia e di riqualificare le aree urbane degradate, insieme ad altre misure.

La legge, quindi, consente oggi di realizzare interventi di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente anche attraverso interventi come incrementi volumetrici, delocalizzazione delle volumetrie in altre aree, modifiche delle destinazioni d'uso, modifiche della sagoma.

In base alle disposizioni del decreto, però, affinché possa essere rilasciato un permesso di costruire in deroga, l'intervento edilizio, oltre ad essere conveniente per il privato, deve presentare anche particolari caratteristiche:
- deve essere predeterminato e circoscritto;
- deve lasciare inalterato l'assetto urbanistico della zona nel quale si inserisce;
- deve essere rilasciato in maniera discrezionale, valutando di volta in volta la sussistenza, accanto alla convenienza per chi lo realizza, di interessi pubblici, oltre che urbanistici, edilizi, paesistici e ambientali.


Sentenza sul Permesso di Costruire in deroga


sentenza sul permesso di costruire in derogaUna recente sentenza del TAR del Piemonte ribadisce, anche riprendendo precedenti sentenze, la possibilità di interventi privati, aprendo così una piccola prospettiva di ripresa per l'edilizia privata.
Si tratta della sentenza n. 1287 del 28 novembre 2013.

La pronuncia si era resa necessaria a seguito del ricorso che una società immobiliare proprietaria di un immobile contiguo, aveva presentato contro una delibera comunale con la quale veniva rilasciato il titolo autorizzativo in deroga, per la riqualificazione di un edificio di quattordici piani fuori terra, mai terminato e rimasto in stato di abbandono.

Il permesso di costruire in questione prevedeva anche che la destinazione d'uso cambiasse da terziaria a residenziale, trasformando in abitativa almeno il 50% della superficie totale, ma a condizione che una parte di questi alloggi ottenuti fossero destinati ad edilizia convenzionata.

Il tribunale amministrativo piemontese ha sentenziato che può essere rilasciato un permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, se esiste un opportuno bilanciamento tra gli quelli che sono gli interessi pubblici e la convenienza del privato che investe.

In questo caso le condizioni richieste erano rispettate e pertanto, il permesso rilasciato dal comune, contro il quale era stato presentato ricorso, risultava legittimo perché rispondente ai criteri di rilancio dell'edilizia e di riqualificazione di aree degradate obiettivo di questa procedura.
Quindi il tribunale si è pronunciato respingendo il ricorso, ritenuto infondato.

Alla luce di questa sentenza si aprono così nuovi spiragli per la ripresa del settore edilizio, perché potrebbero essere proposti da altri privati interventi di riqualificazione di edifici dismessi, destinando una quota del costruito, ad esempio, proprio all'edilizia convenzionata oppure alla costruzione di impianti sportivi o per strutture di interesse comune a servizio della città.

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