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A stabilirlo è il TAR Lazio, purché sia garantita la permeabilità. In una recente sentenza (n. 9457 del 1 settembre 2021) il TAR Lazio-Roma si è così pronunciato su un caso specifico in cui il ricorrente contestava l'ordine di demolizione di alcune opere, tra cui un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno sopra al quale, durante i mesi invernali, veniva sistemata una copertura in pvc per ripararlo dalle intemperie.
Il TAR ha quindi affermato che, per l'apposizione dell'impianto fotovoltaico sul pergolato, è sufficiente la CILA in quanto, come evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, il fatto che la copertura della tettoia non sia composta da rampicanti ma bensì da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi.
Fattore determinante rimane la permeabilità che deve essere garantita.
La funzione del pergolato è quella di sostegno, e la copertura altro non è che un complemento ammissibile, alla duplice condizione di:
Una volta rispettate le suddette condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene ulteriori restrizioni, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Al riguardo è stata richiamata un'altra recente sentenza del TAR Lombardia-Brescia (n. 29 del 7 gennaio 2021) secondo la quale l'installazione di pannelli fotovoltaici sopra un pergolato, qualora sia garantita la permeabilità, non altera il regime edilizio proprio dei pergolati.
Come, tra l'altro, già affermato anche dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 2134 del 27 aprile 2015, che ha ritenuto la nozione di pergolato invariabile se alle piante si sostituiscono i pannelli fotovoltaici, solo se gli stessi:
Sintetizzando, per pergolato si intende una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore.
Normalmente, non ha bisogno di titoli abilitativi edilizi. Nel caso in cui il pergolato venga coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non facilmente amovibile, è allora assoggettato alle regole relative alla realizzazione delle tettoie.
Quindi, per essere considerato tale, un pergolato deve:
Soddisfatti i suddetti requisiti e in assenza di altri vincoli, il manufatto può essere realizzato a seguito di CILA.
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