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L’installazione di una pergola bioclimatica in condominio richiede un’attenta valutazione delle normative edilizie e del regolamento condominiale per evitare contestazioni.
Sebbene in molti casi rientri nell’edilizia libera, è fondamentale verificare se l’intervento necessita di autorizzazioni comunali, soprattutto in presenza di vincoli paesaggistici o urbanistici.
Pergola bioclimatica in condominio con vetrate su terrazzo - Extra Pergole
Inoltre, bisogna rispettare le distanze dai vicini previste dal Codice Civile e valutare se l’installazione incide sulla cubatura dell’edificio, in particolare quando si utilizzano Vetrate Panoramiche Amovibili (Vepa).
In contesti soggetti a normative sismiche, è importante assicurarsi che la struttura rispetti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge.
Per evitare problemi, è sempre consigliabile confrontarsi con l’amministratore di condominio e, se necessario, consultare un tecnico esperto per ottenere le giuste autorizzazioni.
Installare una pergola bioclimatica nel rispetto delle normative consente di migliorare la vivibilità degli spazi esterni senza incorrere in sanzioni o obblighi di rimozione.
Le pergole bioclimatiche rientrano tra le opere di edilizia libera, secondo il Decreto Legislativo 222/2016, a condizione che non alterino in modo permanente la volumetria dell'edificio.
Questa tipologia di struttura, infatti, è caratterizzata da una copertura mobile o retrattile, che non costituisce un aumento della superficie utile coperta.
Pergola e distanza delle costruzioni dalle vedute del vicino - Partisani Outoor
Tuttavia, per evitare problemi con il Comune di residenza, è consigliabile verificare il Regolamento Edilizio Comunale, poiché alcune amministrazioni locali potrebbero richiedere una comunicazione lavori (CL) o comunicazione di inizio lavori (CILA) per garantire il rispetto delle normative urbanistiche.
L’installazione di una pergola bioclimatica non richiede permessi specifici poiché rientra tra le opere di edilizia libera, tuttavia, ci sono alcune eccezioni in cui potrebbe essere necessario ottenere un'autorizzazione:
Quando si installa una pergola in condominio, così come una tettoia, occorre rispettare le distanze minime previste dalla legge.
In particolare, la distanza minima tra il piano sottostante e quello superiore deve essere di almeno 3 metri.
Questa regola si applica anche tra due pergole prospicienti, sia in orizzontale che in verticale.
L'articolo 907 del Codice Civile in merito alle Distanza delle costruzioni dalle vedute stabilisce che se un condomino:
“... ha acquisito il diritto di veduta diretta verso il fondo vicino, il proprietario di quest'ultimo non può costruire a meno di tre metri, misurati secondo le disposizioni dell'articolo 905.”
Il medesimo articolo al comma 2 e 3 precisa che il proprietario della pergola intende appoggiare la struttura al muro perimetrale dell'edificio, questa deve essere posizionata ad almeno 3 metri dalla soglia della finestra del condomino del piano superiore che gode del diritto di veduta.
Un altro aspetto importante da considerare nell'installazione di una pergola, tettoia o veranda è il diritto di veduta in avanti e in appiombo.
Questo principio sancisce che, indipendentemente dalla distanza tra le costruzioni, chi realizza una pergola non può limitare la vista in avanti o in appiombo di chi ha un diritto di veduta preesistente.
L'articolo 1102 del Codice Civile, non deroga a quanto stabilito dall'articolo 907, il che significa che qualsiasi struttura che violi il diritto di veduta deve essere rimossa.
“...Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7269/2014, ha ribadito che l'opera in contrasto con tale diritto costituisce titolo esecutivo per la rimozione, indipendentemente da valutazioni di idoneità.
In sintesi, il proprietario di un appartamento in condominio ha diritto di veduta in appiombo dalle proprie aperture.
Qualsiasi struttura, come pergole o tettoie, che ostruisca tale diritto, anche solo parzialmente, può essere contestata e ne può essere richiesta la rimozione.
Oltre alle disposizioni normative e ai permessi comunali, un altro aspetto fondamentale da considerare è il regolamento condominiale.
Questo documento può contenere disposizioni specifiche riguardo alle dimensioni, ai materiali e ai colori delle pergole che possono essere installate all'interno del condominio.
Per evitare contestazioni legate al decoro architettonico, è sempre consigliabile consultare l'amministratore di condominio prima di procedere con l'installazione della pergola.
In assenza di norme specifiche nel regolamento condominiale, l'assemblea non può opporsi alla realizzazione della struttura, a patto che vengano rispettate le distanze minime, i diritti di veduta e l'estetica complessiva dell'edificio.
Proprio per questo molti installatori offrono un servizio di pre consulenza condominiale.
Ad esempio Andrea di Extra Pergole consiglia la raccolta firme prima dell'assemblea per dimostrare il consenso dei condomini e agevolare l'approvazione della proposta, evitando discussioni prolungate o rinvii.
Esempio di richiesta autorizzazione installazione pergola in condominio prima della delibera
Alla c.a. dei Condomini di Via ….
e.p.c. all’Amministratore di Condominio
Oggetto: Autorizzazione e scelta del colore della Pergola Bioclimatica per il Giardino/Terrazzo
Dopo una serie di raccolta di preventivi, desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione la questione relativa alla installazione e scelta del colore per la pergola da installare nel giardino.
Al fine di garantire l'armonia estetica e il rispetto del design del nostro complesso condominiale, sono state individuate due opzioni che riflettono lo stile e i colori già presenti nelle strutture circostanti.
Le opzioni sono le seguenti:
- Bianco, come gli infissi e più luminoso, con codice colore RAL 9010;
- con codice colore RAL 7016.
Siamo orientati per il colore bianco, pertanto vi chiediamo la vostra autorizzazione per tale scelta. Ringraziamo anticipatamente per la Vostra collaborazione.
San Giovanni in Persiceto, 17-12-2024
Cordiali saluti,
Segue raccolta firme per conferme
Testo fornito da Extra Pergole
Una domanda frequente riguarda la possibile incidenza della pergola bioclimatica sulla cubatura dell'edificio.
In linea generale, se la struttura ha una copertura completamente apribile e non costituisce una chiusura permanente, non viene considerata volumetria.
Tuttavia, se la pergola viene chiusa con vetrate o altri sistemi fissi, può essere considerata un ampliamento della superficie abitabile, incidendo quindi sulla cubatura.
Per evitare contestazioni, è sempre opportuno consultare un tecnico abilitato che possa verificare la normativa vigente nel Comune di riferimento e assicurarsi che l'installazione avvenga nel rispetto delle leggi edilizie.
Il tema della cubatura e delle modifiche volumetriche degli edifici rimane centrale. la normativa ha delineato regole chiare per l'installazione delle vetrate panoramiche amovibili (VePa).
Queste soluzioni sono particolarmente utili per la chiusura temporanea di balconi, logge e porticati e sono disciplinate per evitare impatti permanenti sull'unità immobiliare.
Le VePa, così definite, devono essere trasparenti e facilmente amovibili, progettate per proteggere dagli agenti atmosferici e migliorare le prestazioni termiche e acustiche dell’edificio.
In regime di edilizia libera, l’installazione di queste vetrate è consentita purché rispetti precisi requisiti:
La normativa regionale inoltre prevede che l'installazione delle VePa nei porticati sia consentita, a meno che non si tratti di porticati gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche.
Il quadro normativo definisce con precisione le condizioni per ricondurre l'installazione di VePa (Vetrate Panoramiche Amovibili) all’ambito dell’edilizia libera, circoscrivendone l’applicazione e tipizzando gli interventi.
In primo luogo, la norma fornisce un elenco tassativo degli elementi su cui è possibile installare le VePa: balconi sporgenti rispetto al corpo dell'edificio, logge (che rientrano all'interno dell’edificio) e porticati che non siano gravati da diritti di uso pubblico o prospicienti aree pubbliche.
È importante sottolineare che l’elenco non può essere esteso ad altre strutture, come terrazzi, scale esterne, ballatoi o tettoie.
La pergola chiusa con Vetrate Panoramiche Amovibili (VePa) - ExtraVetrate
Le VePa, inoltre, devono rispettare specifici requisiti tecnici e funzionali:
Il rispetto di tutti questi requisiti è fondamentale per mantenere l’opera nell’ambito dell’edilizia libera, evitando modifiche volumetriche che richiederebbero un titolo abilitativo.
In merito alla questione il T.A.R. Lazio Roma, Sez. II bis, 12/10/2023, n. 15129 si è espresso :
“Il materiale utilizzato (vetri), le non irrilevanti dimensioni del manufatto, la sua collocazione con altezza che arriva al soffitto e il posizionamento sulla facciata di una loggia già chiusa su tre lati costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere l'opera astrattamente idonea a delimitare uno spazio suscettibile di una destinazione diversa da quella attuale di superficie accessoria e, precisamente, di una superficie utile lorda con conseguente aumento di volumetria”
La disciplina per l’edilizia libera e l'installazione di pergole in zona sismica risulta semplificata.
Infatti, sono identificate come prive di rilevanza per la pubblica incolumità (IPRIPI) due tipi di strutture:
Le tende, le pergotende e le coperture descritte dal DM 2 marzo 2018 - voce 50, se rispettano questi parametri dimensionali, rientrano nella categoria di opere disciplinate in base agli IPRIPI.
Nel caso di strutture al punto 1), non è necessaria alcuna documentazione aggiuntiva.
Per quelle contrassegnate al punto 2), è obbligatorio predisporre una documentazione essenziale che dimostri il rispetto delle caratteristiche tecniche sopra indicate.
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