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Ci sono sentenze che meritano di essere menzionate perché esprimono principi all'apparenza pacifici che divengono contestabili all'attuazione pratica.
Entriamo nel dettaglio e spieghiamo quest'affermazione.
S'ipotizzi che una persona debba far causa ad un condominio:
a chi dev'essere notificato l'atto introduttivo del giudizio?
Se c'è un amministratore l'atto va notificato a lui o a tutti i condomini;
se l'amministratore non c'è l'atto dev'essere notificato ai comproprietari.
Perché?Perché l'amministratore li rappresenta tutti e quindi in sua assenza, o comunque se non lo si considera, non si può non chiamare in causa ogni condomino.
L'opzione prescelta da tutti, com'è ovvio che sia, è la notifica all'amministratore.
La notificazione unitaria è favorita anche dalla legge.
L'art. 65 disp. att. c.c., infatti, specifica che:
Quando per qualsiasi causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio può richiedere la nomina di un curatore speciale ai sensi dell'art. 80 Cod. Proc. Civ.
Il curatore speciale deve senza indugio convocare l'assemblea dei condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Che cosa accade, invece, se l'attore è convinto che sia ancora amministratore una persona che non lo è più?
Se gli notifica l'atto introduttivo del giudizio, essa dev'essere considerato nullo.
Secondo la Cassazione, infatti, che la nomina del nuovo amministratore che sostituisca il dimissionario, per spiegare efficacia, deve avvenire con una formale deliberazione di nomina del suo successore, nelle forme di cui all'art. 1129, comma 1, c.c., l'unica, in sostanza, che possa agevolmente e con certezza conosciuta dagli estranei, quando debbano negoziare con il Condominio o agire in giudizio nei suoi confronti.Discende, infatti, dal principio generale di tutela dell'affidamento nei rapporti intersoggettivi che non si possa prescindere dall'emanazione dell'atto formale previsto dalla legge per il conferimento, l'estinzione e la modificazione dei poteri rappresentativi, affinché la sua efficacia possa essere opponibile ai terzi (Cass. 22 agosto 2012 n. 14599). Fin qui nessun problema. Il dubbio, però, sorge spontaneo.
La delibera, infatti, non è un atto pubblico; insomma può accadere che l'attore possa non essere a conoscere del cambio di guardia.
Ed allora?Pure in questo caso la Cassazione non ammette eccezioni: la notificazione deve avvenire nei confronti d'un soggetto abilitato a ricevere l'atto.
L'amministratore di condominio revocato o dimissionario e sostituito non lo è in quanto non ha più nulla a che fare con la compagine.
In sostanza: nel dubbio meglio far notificare l'atto a tutti i condomini.
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