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La mappatura del territorio italiano a fini censuari e fiscali prende forma fin dai primi anni successivi all'unità d'Italia con l'istituzione del catasto.
Negli anni 30 si è provveduto, con una serie di leggi, alla revisione ed all'ammodernamento del sistema catastale (si parla infatti di N.C.E.U. e N.C.T. ossia rispettivamente di nuovo catasto edilizio urbano e nuovo catasto terreni).
Questo sistema di mappatura del territorio segue delle regole ben precise finalizzate ad individuare e catalogare, con precisione, ogni singola parte del territorio nazionale, sia essa urbana (e quindi compresa nel N.C.E.U.), sia essa rurale (e pertanto inserita nel N.C.T.).
Oggi quando dobbiamo ottenere una visura catastale, se essa non è nominativa ma si base invece sugli estremi identificativi del bene, siamo tenuti a conoscere una serie di dati.
Tra essi spicca la cosi detta particella catastale.
Ai sensi dell'art. 2 r.d. (regio decreto) n. 1572 del 1931, la particella catastale è costituita da una porzione continua di terreno o da un fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione.
Vale la pena approfondire la funzione di questo strumento identificativo, nel più generale sistema delle visure catastali, al fine di comprenderne la reale utilità.
Per capire come funziona esattamente un'identificazione catastale si pensi ad una macchina fotografica ed al suo zoom.
Partendo dall'immagine generale è possibile stringere il capo in modo sempre più preciso su un determinato oggetto.
Con questa funzione, è evidente, abbiamo la possibilità di individuare, mettere a fuoco e selezionare solo quella parte dell'intero che ci interessa.
Questo meccanismo è all'incirca lo stesso che sta alla base dell'individuazione catastale di terreni ed edifici.
L'inquadratura generale è la mappa e di regola ogni comune avrà una sola mappa (art. 12 r.d. n. 1572/31).
Scendendo più nel dettaglio, ci sarà la sezione ed il così detto foglio catastale, vale a dire una particolare zona del Comune interessato.
All'interno di questo foglio avremo la particella, ossia l'individuazione precisa dell'immobile e di conseguenza anche l'indicazione del suo possessore.
Se la particella è suddivisa in più porzioni avremo al di sotto della particella il c.d. subalterno, ossia l'individuazione esatta della porzione di piano che ci interessa.
Un esempio chiarirà il concetto.
Si pensi a Tizio che, volendo conoscere la proprietà di un determinato immobile, si reca all'ufficio del catasto.
Per sapere a chi risulti intestato quel determinato bene deve:
a) individuare la mappa e qui basterà indicare il Comune che interessa;
b) indicare il foglio, ossia una specifica parte della mappa (si pensi, ma è puramente un esempio e non è detto che sempre ci sia coincidenza, che il foglio identifichi un quartiere o un rione);
c) a questo punto dovrà indicare la particella, vale a dire quella porzione di terreno o di fabbricato che risulta essere in possesso di una determinata persone;
d) se il fabbricato ha più porzioni di piano (si pensi ai condomini, ma anche ad immobili con pertinenze quali box o cantine) sarà necessario indicare anche il subalterno, ossia l'ulteriore elemento che permette di risalire al proprietario del bene.
È chiaro quindi come la particella catastale rappresenti l'ultimo (o il penultimo) elemento identificatore del bene che consente di giungere a attribuirne la proprietà.
Accedere alla pagina dedicata dell'Agenzia del Territorio
Sono necessari i seguenti elementi:
- Codice fiscale del proprietario dell'immobile;
- Identificativi catastali rilevabili dall'atto di compravendita: Comune, Sezione (spesso per comuni piccoli è unica quindi U), foglio, particella e subalterno;
- Provincia in cui insiste l'immobile.
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