Le parti comuni condominiali possono essere utilizzate da tutti i condomini e nessun può impedire ad altri di farlo: che cosa succede se sono troppo piccole?
Uso delle parti comuni condominiali: che cosa fare se sono troppo piccole?
Una sentenza della Cassazione fornisce la risposta e pone l'accento su un fatto: l'uso da parte di un solo condomino dev'essere tollerato, fintanto che la cosa non serve anche agli altri.
Cerchiamo di capire bene i vari aspetti della vicenda con un esempio.
Nel condominio in cui abito esiste una parte dell'edificio, un piccolo cortile, che può essere utilizzato per la sosta di moto e biciclette.
Ad oggi il piccolo cavedio è utilizzato solamente dal mio vicino Tizio che vi parcheggia la sua moto e le bici di moglie e figli.
Il condominio si compone di sei partecipanti e anche se il cortiletto non fosse utilizzato solamente da Tizio, non entrerebbero tutte le biciclette o motociclette degli altri.
Che cosa possiamo fare?
Il fatto che da qualche tempo quella parte dell'edificio è utilizzata solamente da Tizio, gli dà qualche diritto in più degli altri?
La risposta è la seguente: i condomini in qualunque momento possono dire a Tizio di smetterla di usare solamente lui quello spazio dell'edificio e disciplinarne l'utilizzo.
Se l'uso contemporaneo non è possibile, l'assemblea, salvaguardando il pari diritto di ognuno, può disporre l'utilizzazione turnaria.
Sentenza della Cassazione sull'uso delle parti condominiali
La conferma giurisprudenziale a questa affermazione la troviamo in una sentenza resa dalla Suprema Corte di Cassazione lo scorso mese di aprile (n. 9654 del 19 aprile 2013).
Nella pronuncia, che si rifà ad altri pronunciamenti, il caso esaminato riguarda i parcheggi delle autovetture.
Come dire: un caso similare.
Nel provvedimento succitato si legge che se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale (Cass. Sez. 2, n. 24647 del 03/12/2010; Cass. 4.12.1991, n. 13036) (Cass. 19 aprile 2013, n. 9654).
Insomma l'assemblea ha sempre l'ultima parola, ma nel frattempo il singolo condomino, se i suoi vicini non obiettano nulla, può usare la cose comune in modo esclusivo.