L?assemblea, per quella che è la definizione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza, è il luogo in cui i condomini assumono le decisioni
L'assemblea, per quella che è la definizione comunemente accolta da dottrina e giurisprudenza, è il luogo in cui i condomini assumono le decisioni attinenti la gestione e conservazione delle cose comuni.
Con il termine condomino s'intende indicare il proprietario dell'unità immobiliare ubicata nell'edificio.In determinati casi (art. 67 disp. att. c.c. e art. 10 l. n. 392/78) al posto del proprietario è legittimato a partecipare l'usufruttuario o il conduttore dell'appartamento.
Ciò detto è utile domandarsi: che cosa accade se è interessato a partecipare alla riunione l'ex proprietario?
Potrà prendervi parte?
Si pensi al caso in cui il passaggio di proprietà è avvenuto prima della chiusura dell'anno di gestione e il venditore abbia interesse a contestare alcuni interventi operati dall'amministratore.
Non sfugge, in ragione della solidarietà tra cedente e cessionario, che quest'ultimo possa essere chiamato a rispondere dei debiti per l'anno precedente e per quello nel corso del quale è avvenuta la vendita.
Ciò, però, senza che gli sia preclusa la rivalsa per quote che non solo a lui riferibili.
Secondo la Corte di Cassazione al riguardo, occorre considerare che in tema di condominio di edificio, in caso di alienazione di un piano o di porzione di un piano, dal momento in cui il trasferimento venga reso noto al condominio, lo status di condomino appartiene all'acquirente, e pertanto soltanto quest'ultimo è legittimato a partecipare alle assemblee e ad impugnarne le deliberazioni, mentre il venditore, che non è più legittimato a partecipare direttamente alle assemblee condominiali, può far valere le sue ragioni connesse al pagamento dei contributi (relativi all'anno in corso e a quello precedente, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ.) attraverso l'acquirente che gli è subentrato, e per il quale, anche in relazione al vincolo di solidarietà, si configura una gestione di affari non rappresentativa che importa obbligazioni analoghe a quelle derivanti da un mandato, e fra queste quella di partecipare alle assemblee condominiali e far valere in merito anche le ragioni del suo dante causa (Cass. n. 23345/08).
Nulla da osservare: per quanto abbia partecipato al condominio l'ex proprietario è da considerarsi estraneo alla compagine, una volta ceduta l'unità immobiliare, venditore ed acquirente, dunque, dovranno incontrarsi e il secondo dovrà seguire le direttive impartite dal primo.
Questa la regola generale che però soffre di un' eccezione ossia che il compratore, salvo divieti regolamentari di partecipazione all'assemblea di estranei al condominio, può delegare il venditore a partecipare alla riunione.