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Detrazioni fiscali casa: come effettuare i pagamenti

Detrazioni fiscali per la casa: il pagamento si fa col bonifico parlante, con eccezioni e alcuni possibili correttivi in caso di errore. Vediamoli in dettaglio.
Pubblicato il / Aggiornato il

Pagamento detrazioni fiscali per la casa


Riqualifcazioni energeticheCome noto, la legge di bilancio per il 2019 (L. n. 145/2018) ha prorogato, con modifiche, le agevolazioni fiscali previste per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Si tratta di detrazioni di varia entità da effettuare sulle spese sostenute per realizzare lavori o per acquistare i beni suddetti.

A tal fine, la legge prescrive particolari modalità per il pagamento che, nella normalità dei casi, va effettuato con il cosiddetto bonifico parlante (un discorso a parte va fatto per la detrazione mobili, di cui ci occupiamo più avanti), salvo eccezioni.

Ricordiamo che le ricevute dei bonifici sono tra i documenti che vanno conservati ed esibiti in caso di controlli.

Dunque, un aspetto da seguire con attenzione è quello relativo alle corrette modalità di pagamento.


Bonifico parlante


Il bonifico parlante è una particolare forma di bonifico - che si distingue dal bonifico ordinario - nel quale devono essere indicati determinati dati, ovvero: la causale del versamento, con indicazione della relativa norma sull'agevolazione, del codice fiscale del beneficiario della detrazione e del codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.


Codice fiscale, ordinante e beneficiario della detrazione


Può succedere che l'ordinante sia diverso dal beneficiario della detrazione; in tal caso, in presenza di tutte le altre condizioni, beneficerà della detrazione colui che è indicato come beneficiario (v. Circ. 17/2015).

Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l'invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti (Circolare 7/2018).


Ove più soggetti sostengano le spese e tutti vogliano beneficiare della detrazione, il bonifico deve contenere il codice fiscale di tutti.

Nel caso di parti in condominio, deve essere indicato, oltre al codice fiscale del condominio, anche il codice fiscale dell'amministratore o del condòmino che effettua il pagamento (sono stati ammessi alla detrazione anche i condomini minimi privi di codice fiscale, purché si indichi in autodichiarazione il codice fiscale del condòmino che effettua il pagamento e si possa dare prova della natura condominiale delle parti su cui è effettuato l'intervento, v. Circ. 3/2016).


Bonifico parlante, causale


Nella causale del versamento bisogna indicare che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.

Nel caso in cui, per errore materiale, siano stati riportati i riferimenti errati indicando interventi di recupero invece di interventi di riqualificazione energetica o viceversa, in presenza di tutte le altre condizioni la detrazione può comunque essere riconosciuta (Circ. 11/2014).

Condominio

Ricordiamo che i riferimenti normativi variano a seconda della detrazione e che la distinzione tra percentuali (prima erano 65% per il risparmio energetico, 50% per il recupero) non è più così semplice, in particolare dopo le modifiche introdotte della legge di bilancio 2018.


Banche, Poste e Istituti di pagamento


Il bonifico parlante può essere effettuato anche online.

Al momento del pagamento le banche e le Poste devono operare una ritenuta d'acconto (dal 1.1.2015, ammontante all'8%) sull'imposta di reddito dell'impresa che effettua i lavori.

L'obbligo è stato introdotto dal D.L. 78/2010


per l'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta D. L. 78/2010.


Il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010 ha poi indicato alcune modalità di attuazione dell'adempimento.

Detrazioni fiscali mobili

Il bonifico parlante è dunque utilizzabile presso le Banche e le Poste Italiane (per quest'ultime, lo ha specificato l'Agenzia con la Circolare 24 del 2004, mentre per le riqualificazioni è ammesso espressamente nel DM 19.02.2007), ma, secondo quanto ha chiarito con la Risoluzione 9 del 2017 (cui si rimanda per i dettagli), anche da Istituti di pagamento, cioè imprese finanziarie non bancarie autorizzate dalla Banca d'Italia a effettuare servizi di pagamento nell'ambito del mercato unico; gli Istituti di pagamento sono una figura introdotta dal D.Lgs. 11 del 2010.

Anche l'Istituto di pagamento deve operare la ritenuta d'acconto ex D.L. 78/2010 secondo le modalità indicate dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.

L'Istituto di pagamento deve inoltre aderire alla Rete Nazionale Interbancaria e utilizzare la procedura TRIF, che consente lo scambio dei dati tra gli operatori e la trasmissione dei dati all'Agenzia (obbligo quest'ultimo, di cui al DM 41/1998).

Ricordiamo, inoltre, che con la Circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l'Agenzia ha indicato ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento della ritenuta (base imponibile su cui operare la ritenuta, decorrenza dei termini per l'adempimento, etc.).


Cosa si può pagare senza bonifico parlante


Il bonifico parlante non è previsto per oneri di urbanizzazione, diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo.

Ulteriore caso a parte è quello relativo alle detrazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici: in questo caso la maglia è un po' più larga: oltre al bonifico parlante è infatti ammesso il pagamento mediante bonifico ordinario e carte di debito e di credito; restano esclusi assegni e contanti o altri mezzi di pagamento.

Detrazioni fiscali arredi

Nel caso in cui si utilizzino i mezzi di pagamento diversi dal bonifico parlante, non vi è l'obbligo di ritenuta da parte di banche, Poste e Istituti di pagamento.

Per i lavori di riqualificazione energetica, dove la detrazione è ammessa anche per le imprese, i titolari di reddito d'impresa non sono tenuti al pagamento per bonifico parlante e la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione; lo stesso è previsto nel caso degli interventi di riqualificazione mediante leasing.

Per usufruire della detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati (ai sensi dell'art. 16-bis, co.4, DPR 917/1986) non è necessario che il pagamento sia effettuato con bonifico.


Bonifico parlante e finanziamento a rate


L'Agenzia ha inoltre ammesso la detrazione anche se il pagamento sia effettuato da una società finanziaria in caso di finanziamento a rate per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica.

L'importante è che tale pagamento sia effettuato con bonifico parlante e correttamente e che il contribuente abbia copia del bonifico.


Errata compilazione del bonifico


Come detto, ai sensi del DM 41/1998, il bonifico deve indicare la causale del versamento, con riferimento alla norma, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita IVA del beneficiario del pagamento.

Secondo lo stesso DM la detrazione non è riconosciuta (tra le altre ipotesi) in caso di mancato rispetto delle dette modalità.

Di conseguenza, l'Agenzia ha escluso l'ammissione alla detrazione in caso di pagamento non corretto, che pregiudicasse:

in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare la ritenuta disposta dall'art. 25 del DL n. 78 del 2010.


Questo a meno che non si ripetesse il pagamento in maniera corretta (Ris. 55/2002).

L'Agenzia delle Entrate, però, con la Circolare 43/2016, ha anche ammesso alla detrazione il caso in cui l'errore del bonifico abbia precluso l'effettuazione corretta della ritenuta d'acconto da parte di banche etc., e non sia stato possibile ripetere il bonifico se l'impresa:

attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell'impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito. Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'amministrazione finanziaria (Circ. 43/2016 e v. anche Circ. 7/2017).


La Circolare 43/2016 traeva spunto da un interpello riguardante la detrazione per acquisto di box pertinenziale (compresa tra gli interventi che consentono la detrazione, ex art. 16-bis, D.P.R. 917/1986). In tal caso si ammetteva, ai fini della detrazione, il pagamento mediante assegno attestato nell'atto notarile purché il venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, presenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inclusione dei corrispettivi accreditati a suo favore nella contabilità dell'impresa, ai fini della loro concorrenza alla determinazione precisa del reddito del percipiente, se notorio.

Per ulteriori informazioni si possono consultare le guide annuali sulle detrazioni emesse dell'Agenzia delle Entrate e tutte le norme e i documenti di prassi ivi richiamati.

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Commenti e opinioni



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Alert Commenti
  • Matteo
    Matteo
    Venerdì 8 Aprile 2022, alle ore 20:21
    Mio padre ha una scia aperta per ristrutturazione, per i prossimi lavori vorrei pagargli io le fatture.
    In questo caso suppongo di non poter usufruire delle detrazioni perché non siamo conviventi, ma almeno lui potrebbe?
    In caso affermativo, le fatture dovrebbero sempre essere intestate a lui e il bonifico lo dovrei compilare come se lo facesse lui?
    Grazie.
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Matteo
      Lunedì 11 Aprile 2022, alle ore 13:19
      Sì, è possibile. La Circolare dell'AdE n. 17/2015, ha chiarito questo aspetto che Le riporto fedelmente: “Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato”. Le fatture, in ogni caso, devono essere intestate a Suo padre.  Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Bila
    Bila
    Venerdì 19 Marzo 2021, alle ore 20:42
    L’impresa che sta facendo la ristrutturazione del mio appartamento ha emesso una unica fattura totale per i lavori, che io pagherò con vari bonifico ad avanzamento lavori.
    Per quando riguarda le detrazioni del 50% e’ corretto ?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Bila
      Martedì 30 Marzo 2021, alle ore 10:14
      Ciao Bila, non sono un’esperta, ma secondo me è corretto, dato che non trovo specificazioni in tal senso; bisogna prestare attenzione nel caso di pagamenti in anni diversi. Chiedi conferma del tutto al tuo consulente fiscale, ciao.
      rispondi al commento
  • Elena
    Elena
    Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 17:08
    Ho iniziato i lavori a giugno 2020 con CILA, finendo e chiudendo i lavori dall’architetto a dicembre 2020.
    Dato che ho pensato di rifare degli ulteriori infissi con bonifico parlante da far rientrare nella ristrutturazione, lo posso ancora fare visto che la CILA è stata chiusa?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Elena
      Mercoledì 30 Dicembre 2020, alle ore 18:10
      Se per effettuare il lavoro di cui parli la SCIA dev’essere aperta, no, non puoi farlo senza SCIA; una delle regole generali anche per le detrazioni fiscali è la regolarità del lavoro; personalmente non sono un tecnico, potresti parlarne con il tuo architetto, ciao.
      rispondi al commento
  • Fabio
    Fabio
    Giovedì 24 Settembre 2020, alle ore 17:32
    Sto ristrutturando casa quindi sto pagando tutto con bonifico parlante.
    In alcuni casi però, ad esempio per pagare le piastrelle da Iperceramica.
    Ho dovuto inserire anziché il numero di fattura il numero d'ordine perché loro emettono la fattura solo dopo, dicendomi però che per la detrazione va bene lo stesso.
    È corretto ho mi hanno fatto perdere la detrazione?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Fabio
      Martedì 29 Settembre 2020, alle ore 12:41
      Ciao, non sembra che la fattura sia tra gli elementi essenziali del bonifico parlante. Credo sia sufficiente indicare il numero d’ordine e conservare il numero d’ordine e la fattura (quando verrà emessa). Per scrupolo ti consiglio di chiedere conferma all’Agenzia, ciao!
      rispondi al commento
    • Giank
      Giank Fabio
      Domenica 10 Gennaio 2021, alle ore 14:35
      Quale norma hai usato per l'acquisto delle piastrelle durante la ristrutturazione con CILA?
      Sto nella stessa condizione tua
      rispondi al commento
  • Michele22
    Michele22
    Martedì 21 Gennaio 2020, alle ore 21:54
    È un articolo molto chiaro, espone bene la circostanza che riguarda la possibilità, per uno dei due coniugi, pagando personalmente le spese e oneri, di potere fruire di detrazioni relative anche se non proprietario dell'immobile.
    Michele
    rispondi al commento
  • Saverio3
    Saverio3
    Sabato 20 Luglio 2019, alle ore 03:14
    Stufa a pellet comprata online con carta, stampando la ricevuta si può portare in detrazione o è necessario acquistarla con un altro metodo di pagamento?
    rispondi al commento
    • Svevavolo
      Svevavolo Saverio3
      Lunedì 29 Luglio 2019, alle ore 20:05
      Ciao, si tratta di acquisto fatto nell’ambito di un intervento di ristrutturazione o riqualificazione energetica?
      rispondi al commento
  • Chicca731
    Chicca731
    Mercoledì 9 Gennaio 2019, alle ore 18:12
    Sono un funzionario comunale ed ho ricevuto da un cittadino che deve fare una ristrutturazione il pagamento di Oneri di urbanizzazione e diritti di segreteria decurtato della ritenuta fiscale dell'8%, come se fosse un "bonifico parlante".
    Chiaramente un errore, inoltre nella causale di pagamento è indicato un nostro codice fiscale errato..
    Come ci comportiamo?
    Devo chiedere all'utente la differenza? 
    Enrica.
    rispondi al commento
  • Lucasoli
    Lucasoli
    Mercoledì 22 Agosto 2018, alle ore 16:01
    Sto effettuando un fotovoltaico per quanto riguarda i bonifici bancaro parlanti, posso effeuarli in piu pagamenti sempre relativi alla stessa fattura e dallo stesso conto corrente ?
    rispondi al commento
  • Giorgi82
    Giorgi82
    Martedì 3 Aprile 2018, alle ore 11:48
    Sto effettuando una ristrutturazione di casa, posso pagare una fattura con due pagamenti differenti (dilazionarla) sempre tramite boinfico parlante? 
    rispondi al commento
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