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Spesso capita che lavori di ristrutturazione o di risparmio energetico per i quali si intende beneficiare delle detrazioni fiscali vengano eseguiti per una parte in un anno solare e per la parte restante nell'anno successivo.
Ad esempio, possono cominciare a ottobre e finire a febbraio.
Come ci si comporta in questi casi in merito alle detrazioni fiscali?
Per capirlo sarà utile fare discorsi separati per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie e per la detrazione sul risparmio energetico.
Il riferimento principale ai fini della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie è la data dei pagamenti. Escludiamo quindi la data di presentazione della pratica edilizia, la data di emissione delle fatture e concentriamoci quindi solo sui pagamenti.
Quando si esegue un lavoro a cavallo di due anni, si devono prendere in considerazione le date di tutti i pagamenti effettuati, come ad esempio i diritti pagati per la presentazione della pratica edilizia, gli oneri di urbanizzazione, le spese professionali (progettista, direttore lavori, termotecnico, coordinatore per la sicurezza, certificatore energetico, etc), le spese per l'esecuzione delle opere.
Si dovranno poi separare le spese effettuate nel primo anno dei lavori dalle spese dell'anno successivo. Le prime potranno essere portate in detrazione già a partire dalla prima dichiarazione dei redditi utile, mentre le seconde slitteranno alla dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.
Facciamo un esempio:
Eseguo un intervento di manutenzione straordinaria del bagno, comprensivo di rifacimento dell'impianto sanitario ed elettrico. L'intervento può beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Una parte dei lavori viene pagata tra novembre e dicembre 2017, mentre la parte restante tra gennaio e febbraio 2018.
In questo caso le spese effettuate nel 2017 potranno essere inserite nella dichiarazione dei redditi ai fini della detrazione fiscale già a partire dalla dichiarazione che si presenterà nel 2018.
Invece le spese sostenute nel 2018 slitteranno alla dichiarazione dei redditi successiva.
Poiché la detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, le prime spese saranno portate in detrazione tra il 2018 e il 2028, mente le seconde tra il 2019 e il 2029.
Con riferimento alla detrazione sul risparmio energetico (o ecobonus), le date dei pagamenti continuano a ricoprire un ruolo fondamentale, funzionando esattamente come prima descritto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie.
Inoltre, per la detrazione sul risparmio energetico è importante un'altra data, quella di fine lavori, perché entro 90 giorni da questa data deve essere inviata la cosiddetta comunicazione ENEA (adempimento non previsto per la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie).
Le date dei pagamenti sono importanti per capire in quale dichiarazione dei redditi cominciare a inserire le spese da detrarre, mentre la data di fine lavori è importate per un adempimento burocratico (comunicazione ENEA) sempre legato alla detrazione sul risparmio energetico.
Facciamo un esempio su come gestire dei lavori e pagamenti effettuati a cavallo di due anni:
Decido di isolare il tetto della mia abitazione, eseguo le opere fra dicembre 2017 e gennaio 2018, concludendo i lavori esattamente il 12 gennaio 2018. I pagamenti vengono eseguiti in parte nel 2017 e in parte nel 2018.
Come precedentemente analizzato per la detrazione sulle ristrutturazioni, le spese effettuate nel 2017 possono essere inserite nella dichiarazione dei redditi ai fini delle detrazioni già a partire dalla dichiarazione da presentare nel 2018.
Invece le spese sostenute nel 2018 slitteranno alla dichiarazione dei redditi successiva.
Per quanto riguarda la comunicazione ENEA, bisogna prendere come riferimento la data di fine lavori. Quindi andrà inviata entro 90 giorni dalla fine lavori, ossia, sempre seguendo il nostro esempio, entro il 12 aprile 2018.
Parentesi storica: fino a dicembre 2014 e solo per la detrazione sul risparmio energetico, quando si eseguivano lavori e pagamenti a cavallo di due anni consecutivi, era necessario inviare all'Agenzia delle Entrate il modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica), istituito dal decreto legge 185/2008 all'articolo 29, comma 6.
Il modello IRE serviva a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'esistenza di lavori in corso per i quali erano già stati effettuati pagamenti nel primo anno e per i quali si prevedevano spese anche nell'anno successivo.
Dal 13 dicembre 2014 i contribuenti che accedono alla detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici non devono più inviare il modello IRE per gli interventi a cavallo di due anni.
Infatti, il decreto legislativo 175/2014 ha abrogato il comma 6, articolo 29 del Dl 185/2008, pertanto il modello IRE non è più previsto.
Tornando alla comunicazione ENEA, è importante sapere che ogni anno ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) mette a disposizione un portale telematico specifico per l'invio delle pratiche finalizzate alla detrazione sul risparmio energetico.
La data di fine lavori ci permette di individuare quale portale utilizzare.
Per interventi di riqualificazione energetica con fine lavori avvenuta nel 2017 bisogna utilizzare il sito Finanziaria 2017 Enea
Per interventi con fine lavori nel 2018, il sito di riferimento sarà http://finanziaria2018.enea.it, non ancora online.
L'individuazione del portale corretto va fatta considerando solo la data di fine lavori, mentre la data dei pagamenti è ininfluente ai fini della comunicazione ENEA.
Chiariamo i casi che fanno sorgere più dubbi.
a- Lavori terminati nel 2017, pagati in parte nel 2017 e in parte nel 2018: vanno comunicati attraverso il portale finanziaria2017;
b- Lavori terminati nel 2018, pagati con acconto nel 2017 e saldo nel 2018: vanno comunicati attraverso il portale finanziaria2018.
Ogni nuovo anno il portale di riferimento per le comunicazioni ENEA viene messo online non dal 1° gennaio, ma più avanti, verso fine marzo.
I motivi del ritardo sono puramente organizzativi perché ogni anno le novità sulle detrazioni sono inserite nella Legge di Bilancio, che generalmente è approvata a fine dicembre; devono poi essere pubblicati i decreti attuativi per le detrazioni e solo da quel momento ENEA può predisporre il nuovo portale relativo all'anno in corso.
Quindi per lavori terminati a gennaio o febbraio bisogna in ogni caso attendere che sia attivo il nuovo portale, non è possibile procedere sul portale relativo all'anno precedente.
Il bonus ristrutturazioni mantiene già da qualche anno la medesima percentuale di detrazione, pari al 50%. Di conseguenza, effettuando lavori a cavallo di due anni, non si presentano particolari dubbi sulla percentuale di detrazione da applicare.
Per l'ecobonus, fino al 31 dicembre 2017 la percentuale di detrazione era fissa al 65% per tutte le tipologie di intervento inerenti abitazioni private.
Dal 1° gennaio 2018 la percentuale di detrazione dell'Ecobonus non è più fissa al 65%, ma per alcuni interventi è stata abbassata al 50%:
1- sostituzione di serramenti;
2- installazione di schermature solari;
3- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di generatori a biomasse combustibili;
4- sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto e senza contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti.
Cosa succede se un lavoro appartenente alle categorie citate viene effettuato e/o pagato tra 2017 e 2018?
In caso di intervento per il quale è stata modificata la percentuale di detrazione, bisogna sempre individuare le date dei pagamenti.
I pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 2017 beneficiano di una percentuale di detrazione pari al 65%, mentre i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2018 beneficiano di una percentuale di detrazione pari al 50%.
Attenzione: restiamo sempre nell'ambito della detrazione sul risparmio energetico, ma applichiamo percentuali di detrazione diverse in base alle date dei pagamenti.
Nella comunicazione Enea, da effettuare entro 90 giorni dalla fine dei lavori di risparmio energetico, bisogna comunicare le spese sostenute per i lavori e le spese professionali; inoltre, c'è un campo apposito in cui va specificato l'importo detraibile.
Sulla base delle considerazioni appena esposte, non sarà ora difficile calcolare l'importo detraibile corretto.
Vediamo come procedere nelle varie situazioni.
a- Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamento di un acconto nel 2017 e del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.
b- Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.
c- Inizio lavori e pagamento di un acconto nel 2017, fine lavori e pagamento del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.
d- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.
e- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2017: i pagamenti sono detraibili al 65%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.
Specifico che le indicazioni appena fornite valgono per le categorie di intervento per le quali la detrazione sul risparmio energetico è passata dal 65% al 50%.
Per quanto riguarda la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie, gli interventi detraibili nel 2017 sono allo stesso modo detraibili anche nel 2018.
Non sorgono, quindi, particolari incertezze per il bonus ristrutturazioni.
Con la Legge di Bilancio 2018 sono, invece, stati esclusi dalla detrazione sul risparmio energetico gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto.
Interventi di questo tipo effettuati tra 2017 e 2018 possono creare qualche dubbio, perché nel 2017 erano detraibili al 65% con ecobonus, mentre nel 2018 non possono più beneficiare in alcun modo dell'ecobonus.
Bisogna osservare che la stragrande maggioranza delle caldaie a condensazione attualmente sul mercato rientra almeno in classe A.
Tuttavia, soprattutto nella grande distribuzione del fai da te, restano ancora in commercio prodotti di classe inferiore, per i quali è bene fare una disamina qualora siano stati installati e/o pagati a cavallo tra 2017 e 2018.
Come bisogna comportarsi in questi casi?
I pagamenti di caldaie a condensazione inferiori alla classe A di prodotto effettuati entro il 2017 possono essere detraibili al 65% con ecobonus, in quanto alla data di pagamento l'intervento rientrava nei requisiti richiesti.
I pagamenti effettuati nel 2018, invece, non potranno più essere detraibili con ecobonus in quanto i requisiti non corrispondono più a quelli richiesti dalla detrazione sul risparmio energetico.
A questo punto il contribuente non deve sentirsi perso.
I pagamenti effettuati nel 2018 per l'intervento citato, pur non potendo più beneficiare dell'ecobonus in alcuna percentuale, possono tuttavia beneficiare della detrazionesulle ristrutturazioni edilizie, poiché in quest'ultima detrazione può rientrare qualsiasi intervento di miglioramento sull'impianto di riscaldamento, indipendentemente dalla classe di efficienza della caldaia installata.
Pertanto gli importi sostenuti nel 2017 potranno godere della detrazione sul risparmio energetico per una percentuale pari al 65%, mentre gli importi sostenuti nel 2018 potranno godere della detrazionesulle ristrutturazioni edilizie per una percentuale pari al 50%.
La normativa, infatti, consente di beneficiare di detrazioni diverse per il medesimo intervento, purché ovviamente le detrazioni non si cumulino per gli stessi importi versati.
Analizziamo i vari casi:
a - Installazione di caldaia a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto, inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamento di un acconto nel 2017 e del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65%, il saldo non può beneficiare dell'ecobonus (può comunque beneficiare della detrazione sulle ristrutturazioni), la comunicazione ENEA per la parte detraibile al 65% va effettuata sul portale http://finanziaria2017.enea.it.
b - Inizio lavori e fine lavori nel 2017, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50% con detrazione ristrutturazioni edilizie, non bisogna fare comunicazione ENEA.
c - Inizio lavori e pagamento di un acconto nel 2017, fine lavori e pagamento del saldo nel 2018: l'acconto è detraibile al 65% con ecobonus, il saldo al 50% con bonus ristrutturazioni, la comunicazione ENEA relativa al solo ecobonus va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.
d- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2018: i pagamenti sono detraibili al 50% con detrazione ristrutturazioni edilizie, non bisogna fare comunicazione ENEA.
e- Inizio lavori nel 2017, fine lavori nel 2018, pagamenti nel 2017: i pagamenti sono detraibili al 65%, la comunicazione ENEA va effettuata sul portale http://finanziaria2018.enea.it.
Per ulteriori dubbi rimando a consulenza personalizzata.
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