Nel condominio in cui abito l'assemblea condominiale ha deciso uno strano orario di accensione del riscaldamento, che cosa posso fare?
Nel condominio in cui abito l'assemblea ha deciso uno strano orario di accensione del riscaldamento, che cosa posso fare?
La parola strano è un eufemismo.
Capita spesso, agli amministratori ed agli addetti ai lavori imbattersi in domande del genere.
Dal punto di vista legale, ossia dalla posizione di un avvocato che deve dare risposta al condomino che si ritiene danneggiato dalla decisione assembleare, la strada è molto stretta.
Detto diversamente: se l'assemblea ha assunto la decisione in merito all'orario di accensione del riscaldamento con le maggioranze prescritte dalla legge, quella deliberazione dev'essere considerata legittima.
Perché giustamente, potrebbe chiedere il condomino.
La risposta è semplice:
l'assemblea è sovrana e il giudice chiamato a verificare la legittimità delle decisioni dell'assise non può mai entrare nel merito delle stesse, insomma il suo controllo deve limitarsi ai requisiti formali (rispetto quorum costitutivi e deliberativi, convocazione, ecc.).
In questo contesto, il Tribunale di Savona, nel mese di agosto del 2012, ha dato giustizia proprio in un caso riguardante l'orario di accensione del riscaldamento.
Nella causa il condomino lamentava che l'impianto centralizzato funzionasse troppo la sera e troppo poco la mattina. Il tribunale non ha accolto le lamentele dell'attore.
Si legge nella sentenza che quand'anche, comunque, fosse stata provata una diminuzione delle temperature nel corso delle mattinate, risulta evidente che, nella gestione del servizio condominiale, le esigenze dell' attore devono essere necessariamente contemperate con quelle degli altri condomini, tutti proprietari di appartamenti ad uso abitativo.
Conseguentemente, la scelta discrezionale della maggioranza della distribuzione giornaliera delle dodici ore di riscaldamento non può configurarsi quale fatto illecito valutabile ai fini della responsabilità aquiliana.Tale scelta, infine, non può neppure essere sindacata nel merito (cfr. Cassazione civile, Sez. 2, n. 5889 del 20/04/2001:
Il sindacato dell'Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, deve comprendere anche l'eccesso di potere, ravvisabile quando la decisione sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non controlla l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante (Trib. Savona 13 agosto 2012).
A questo punto è bene comprendere quali siano le maggioranze necessarie a regolamentare l'uso delle cose comuni e quindi anche l'orario di accensione del riscaldamento.
A parere di chi scrive è sempre necessario il consenso della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi, in quanto questo è il quorum previsto per la disciplina dell'uso delle cose comuni in relazione al regolamento condominiale.
Siccome il regolamento dev'essere approvato dall'assemblea, perché la disciplina dell'uso delle cose comuni dovrebbe essere deliberato con due maggioranze diverse a seconda che sia deciso da una delibera normale o per via regolamentare?