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L'inizio del 2011 ha portato, alla Regione Campania, la prima Legge Regionale dell'anno che va a modificare la LR 19/2009, relativa al Piano Casa regionale, ed anche la Legge Urbanistica Regionale 16/2004, naturalmente coinvolta in questa procedura vista la natura delle modifiche alla Legge 19 e la conseguente influenza sulla pianificazione e sulle norme di gorverno del territorio.
È indubbio che le modifiche siano state generate da una evidente riflessione sull'insuccesso del Piano Casa, insuccesso di livello nazionale, che per alcuni è dovuto a problemi di natura burocratica e di sincronizzazione con le norme nazionali e locali, mentre per altri, in buona parte le imprese di costruzione, per considerazioni sulla scarsa convenienza economica in concomitanza con la crisi globale finanziaria.
Premesso che il presupposto della legge rimane che gli interventi sono possibili solo su immobili regolarmente autorizzati alla data di promulgazione della legge, una prima modifica sostanziale, sicuramente accolta favorevolmente dai proprietari di immobili, è l'eliminazione dell'articolo 6 che limitava gli interventi alla sola prima casa, ampliandoli di fatto a tutti gli immobili regolarizzati, nonché l'eliminazione del divieto di cumulabilità degli ampliamenti generati da normative diverse.
Relativamente agli interventi straordinari di ampliamento, ammissibili in deroga agli strumenti urbanistici a solo fine abitativo, per un incremento massimo di volumetria pari al 20% dell'esistente, su edifici uni-bifamiliari e di volumetria massima non superiore ai 1500 mc, è stata estesa la casistica anche ad edifici fino a tre piani fuori terra oltre il sottotetto. Un ulteriore correttivo introdotto, per gli edifici a destinazione prevalentemente abitativa, è la possibilità di chiedere il cambio di destinazione d'uso per la volumetria esistente non residenziale modificandola in residenziale per una quota non superiore al 20%.
Per quanto riguarda gli interventi straordinari di demolizione e ricostruzione, la casistica che alcuni assimilano alla cosiddetta rottamazione del costruito di scarsa qualità, rimangono le possibilità di ricostruire con un premio di volumetria fino al 35% dell'esistente e le modifiche introdotte permettono la costruzione del nuovo edificio sostitutivo all'interno dell'area di ubicazione del vecchio manufatto, di proprietà del soggetto richiedente.
Assunto che resta invariata la prescrizione che prevede che questi interventi siano permessi solo su edifici già accatastati o con la pratica di accatastamento in corso, è stata introdotta la possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione in zona agricola, anche con mutamenti di destinazione d'uso di immobili o di loro parti purchè siano regolarmente assentiti, da destinare a residenza del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per usi relativi alla conduzione dell'attività agricola dello stesso fondo.
Dal punto di vista dell'attenzione al territorio e all'ambiente, vanno fatti notare gli incentivi alla delocalizzazione dei manufatti ubicati in zone a rischio idrogeologico e nelle zone rosse del Vesuvio in altre aree dello stesso comune o in comuni limitrofi, ma anche la delocalizzazione di industrie inquinanti presenti nei centri abitati.
La legge, che prevede lo spostamento del termine di presentazione delle domande di Permesso di costruire o le DIA all'11 Luglio 2012, fa propria la norma del recupero abitativo dei sottotetti, per quelli realizzati alla data di entrata in vigore della norma, ed ha eliminato anche il limite di 15.000 mq per le aree industriali che possono essere sottoposte ad intervento di riqualificazione delle aree urbane, con iniziative di sostituzione integrale e cambio di destinazione d'uso purchè eseguiti con criteri di sostenibilità ambientale e vincolo di destinazione del 30% all'edilizia sociale.
Riguardo il reperimento di alloggi da destinare all'edilizia sociale, è interessante la norma che prevede la trasformazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale in alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata mediante interventi di manutenzione, ristrutturazione e completamento, escludendo i casi di rischio idrogeologico e nel rispetto dei vincoli paesaggistici.
Per provare a rendere da subito più efficace il nuovo Piano casa Regionale, contestualmente alla sua stesura sono state apportate modifiche alla legge regionale 16/2004, la Legge Urbanistica della Campania, introducendo criteri di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative competenti ai Comuni ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal Piano Casa.
Il corpo delle suddette modifiche è rappresentato dall'art. 43Bis che introduce il regolamento di attuazione, strumento che disciplinerà i procedimenti di formazione di tutti i livelli di pianificazione, dal PTR fino ai PUA, ai RUEC, ai comparti edificatori fino ai criteri di stipula degli accordi pubblico-privato. Nel regolamento di attuazione saranno anche disciplinate le attività dei SUE, le attività di vigilanza nonché quelle relative agli accertamenti di conformità delle opere edilizie abusive. Secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 3 della LR 1/2011, il regolamento d'attuazione deve essere emanato entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le aspettative sugli esiti del Piano Casa a Livello nazionale sono state, nel complesso, disattese da risultati non entusiasmanti, per non dire deludenti in diversi casi.
Probabilmente è per questo che diverse Regioni, nell'ambito delle proprie competenze specifiche in materia, hanno deciso o stanno rapidamente approntando la proroga del proprio Piano Casa Regionale.
È della scorsa settimana la notizia della proroga del Piano Casa della Regione Campania, che era ormai prossimo alla sua scadenza naturale del prossimo 11 Luglio: in particolare la proroga è stata stabilita e sancita nel corso della seduta di Consiglio Regionale di mercoledì 13 giugno, mediante la modifica all'articolo 3 della Legge 1/2011 inserita con un emendamento alla Legge che stabilisce alcuni nuovi provvedimenti relativi ai suoli industriali.
Nelle intenzioni dell'assise Regionale Campana, attraverso le parole rilasciate alla stampa dall'Assessore Marcello Taglialatela, ci sarebbe l'intenzione di fornire slancio ulteriore agli Enti locali per meglio sfruttare le aree e gli immobili in stato di abbandono e di degrado, in particolare facendo leva sul contenuto delle norme dell'art.7 per l'edilizia pubblica sociale, che in caso di abbattimento e ricostruzione di immobili pubblici prevede addirittura un premio in volumetria pari al 50%.
Altra motivazione determinante, e comprensibile, è stata generata dalla valutazione sullo stato di sofferenza del comparto dell'edilizia in questo lungo periodo di crisi economica, ragione per cui si è deciso di effettuare questa proroga come possibile incentivo alle imprese edili, che denunciano un notevole calo di fatturato e, conseguentemente, di lavoratori. Nelle intenzioni della Regione, comunque, ci sarebbe di trasformare la norma transitoria in norma a regime, avendo sempre fermi i principi base di pianificazione a volumetria zero e imponendo delle compensazioni di tipo ambientale nell'ottica del coordinamento con i Piani Paesaggistici.
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