Con il Decreto Rinnovabili sono stati introdotti due nuovi commi al D. Lgs 192/05 che mutano le disposizioni sulla certificazione energetica.
La recente pubblicazione del cosiddetto Decreto Rinnovabili, il n. 28/2011, ha apportato al D. Lgs. 192/2005 delle modifiche che comporteranno delle novita' per quanto riguarda la certificazione energetica in caso di trasferimento a titolo oneroso di immobile: compravendita e locazione.
In particolare sono stati aggiunti all'articolo 6 due nuovi commi con i quali si stabilisce che, nei contratti di compravendita e di locazione, l'acquirente e il conduttore devono dichiarare di aver ricevuto la documentazione relativa alla certificazione energetica dell'immobile e che, a decorrere dal primo gennaio 2012, negli annunci commerciali di vendita deve essere riportato anche l'indice di prestazione energetica risultante dalla certificazione.
Nei giorni scorsi Confedilizia ha diramato, in proposito, una nota esplicativa indirizzata ai propri uffici territoriali.
Infatti il primo dubbio che si pone davanti a queste disposizioni legislative riguarda l'eventuale comportamento da tenere in quelle Regioni in cui non è ancora stato legiferato in materia di certificazione energetica.
L'indicazione di Confedilizia, naturalmente non tassativa, è quella che debbano prevalere le indicazioni di carattere nazionale, che cioè le prescrizioni contenute nei nuovi commi debbano essere osservate.
Come sappiamo, le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, stabiliscono che in alcuni casi, e precisamente per gli edifici di superficie inferiore a 1000 mq e realizzati prima del 08.10.05, si possa ovviare alla presentazione della Certificazione energetica, poiché in tali casi si dà per scontato che i costi per la gestione energetica siano molti alti. In tali casi, quindi, essa può essere sostituita da un'autocertificazione del proprietario attestante che l'edificio ricade in classe energetica G.
Le linee guida stabiliscono che tale dettame si applichi sempre ai casi delle Regioni che non hanno legiferato in materia, pertanto ci si chiede come comportarsi alla luce delle nuove disposizioni.
Confedilizia ritiene di poter continuare ad usare lo strumento dell'autodichiarazione trattandosi in ogni caso di una informazione corretta data all'acquirente, così come ritiene anche il Consiglio Nazionale del Notariato.
Per quanto riguarda gli immobili ceduti in locazione, la certificazione risulta obbligatoria, in particolare, per quelli costruiti dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 192/2005 e che, dopo il 2007, hanno goduto di agevolazioni di ogni genere per interventi finalizzati al miglioramento delle loro prestazioni energetiche.
Con l'introduzione delle nuove norme non sono, comunque, state introdotte nuove sanzioni per il loro mancato rispetto.
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