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A decorrere da quest'anno d'imposta 2020, l'imposta unica comunale (IUC), che fu istituita con il comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e comprensiva di IMU, TASI e TARI, è abolita, a eccezione delle disposizioni relative a quest'ultimo tributo (tassa sui rifiuti). Resta, invece, con una disciplina leggermente riscritta rispetto a quella già in vigore precedentemente, l'IMU che accorpa ora anche la TASI.
Il riscritto tributo (nuova Imu) si applica, comunque, in tutti i Comuni del territorio nazionale, ferma restando per la Regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti.
Continuano ad applicarsi le norme di cui alla Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all'Imposta immobiliare semplice (IMIS) della provincia autonoma di Trento, e alla Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull'imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano.
Fermo anche il presupposto impositivo, che si configura nel possesso dell'immobile, inteso come titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, enfiteusi, abitazione, ecc.).
La nuova IMU continua a essere dovuta in base ai mesi d alla percentuale di possesso (si conta per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).
Come per il vecchio tributo, anche per la novellata imposta, è prevista l'esenzione per l'abitazione principale appartenente a categoria catastale non di lusso (quelle diverse da A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze. A tal proposito, ai sensi della lett. b) comma 741 della manovra 2020, per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Pertanto se, ad esempio, ad un immobile di categoria catastale A/2, che rappresenta abitazione principale per il contribuente, cui sono legate due pertinenze entrambe C/2, l'esenzione si applica all'A/2 e ad uno solo dei C/2 (la scelta è a discrezione del possessore), mentre l'altro C/2 sarà assoggettato ad IMU come secondo immobile. Così come, ad esempio, nel caso di immobile di categoria catastale A/1 (categoria di lusso), rappresentante abitazione principale per il possessore, al quale sono legate 3 pertinenze di cui due C/6 ed un C/7, l'IMU sarà determinata come abitazione principale per l'A/1, il C/7 ed uno solo dei due C/6 (l'atro C/6 sarà soggetto ad IMU come secondo fabbricato).
Si ricorda che per l'abitazione principale continua ad essere prevista una detrazione di 200 euro da rapportarsi ai mesi ed alla percentuale di possesso dell'immobile. Il comma 748 della manovra prevede poi che l'aliquota Imu base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5% e il comune, con apposita deliberazione, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
Ci sono dei casi in cui il legislatore considera, nel rispetto di determinate condizioni, l'immobile posseduto assimilato ad abitazione principale ai fini IMU e, quindi, soggetto a tutte le agevolazioni del caso. Sono i casi contemplati dalla lett. c) del medesimo comma 741 Legge di bilancio 2020.
Tra questi vi è quello di cui al punto 6) ai sensi del quale si considera assimilata ad abitazione principale, su decisione del singolo Comune, l'unità immobiliare posseduta da anzianio disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Ad ogni modo, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare.
Pertanto, laddove un soggetto anziano ricoverato acquisisce residenza nell'istituto di ricovero e resta proprietario di un immobile di categoria A/2, quest'ultimo può considerarsi esente IMU poiché assimilato ad abitazione principale. Tuttavia, l'applicazione o meno di tale agevolazione è rimessa all'autonomia comunale, nel senso che è l'ente locale dove è ubicato l'immobile a dover prevedere nel proprio regolamento IMU o delibera tale assimilazione.
Come chiarito nel corso di Telefisco 2020 (consueto appuntamento annuale tra Amministrazione finanziaria e stampa specializzata in cui vengono dati i primi chiarimenti in merito alle misure contenute nella manovra di bilancio) il MEF (Ministero delle Finanze) ha precisato che il comune deve limitarsi a prevedere questa possibilità senza poter stabilire nuovi ed ulteriori requisiti rispetto a quelli fissati ex lege.
Non è, invece, richieste espressa previsione da parte del regolamento comunale, per le altre ipotesi di assimilazione previsti. Nel dettaglio, sono altresì considerate abitazioni principali:
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