La nomina dell?amministratore è un atto di competenza dell?assemblea dei condomini.Quando in un condominio ci sono più di quattro comproprietari
La
nomina dell'amministratore è un atto di competenza dell'assemblea dei condomini.
Quando in un condominio ci sono
più di quattro comproprietari di singole unità immobiliari, la legge (
art. 1129 c.c.) impone la nomina di un amministratore.Ai fini di questo computo
nei casi di appartamento in comunione legale dei beni (si pensi ai coniugi),
o avuto in eredità (ad esempio l'appartamento dei genitori che va in eredità ai figli) i soggetti interessati si considerano come un solo condomino.Si tratta, in sostanza, di
una comunione nell'ambito di un condominio.La
delibera di nomina dell'amministratore sarà valida qualora, tanto in prima, tanto in seconda convocazione, sia stata votata dalla
maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
Che cosa succede se l'assemblea, pur dovendo, non nomina un amministratore?La
risposta a questa domanda è molto semplice:
ogni condomino, singolarmente considerato, potrà rivolgersi all'
Autorità Giudiziaria affinchà la stessa, in sostituzione dell'assemblea incapace di farlo,
provveda a nominare un amministratore per il condominio.Prendiamo spunto da quest'affermazione per sviluppare
alcune riflessioni utili a comprenderne meglio la portata.
Legittimazione ad agireOgni
condomino (quindi, ad esempio,
non l'inquilino) ha diritto di chiedere all'amministrazione giudiziaria la nomina del rappresentante legale del condominio di cui fa parte.L'amministratore
potrà agire in giudizio solo se è anche condomino.
Tipologia di giudizio ed autorità giudiziaria competenteSi tratta di un
procedimento di volontaria giurisdizione.In sostanza,
le parti (
id est i condomini interessati) chiedono al
Tribunale del luogo in cui è ubicato il condominio di sostituirsi all'assemblea, nominando l'amministratore di condominio.
La nomina avverrà con decreto e l'amministratore sarà scelto o sulla base delle indicazioni dei condomini o, qualora non fosse possibile, a discrezione del Tribunale sulla base di appositi elenchi da esso tenuti.Va sottolineato, tuttavia, che
la tenuta degli elenchi non è disciplinata dalla legge ma resta a discrezione del singolo ufficio giudiziario.
L'atto introduttivo del giudizio è il ricorso, che, una volta emesso il decreto di fissazione dell'udienza,
dovrà essere notificato, unitamente a questo,
a tutti i partecipanti al condominio che non abbiano promosso l'azione.Le
spese da sostenersi sono quelle relative al versamento del contributo unificato, quelle per le copie degli atti da notificare, quelle per la notifica degli atti stessi nonchà per l'onorario del legale incaricato.Sul punto va detto che nel silenzio della legge, trattandosi di volontaria giurisdizione,
non è chiaro se l'assistenza del legale sia obbligatoria.
Non è chiaro, altresì, se il
decreto debba contenere obbligatoriamente l'
indicazione del compenso dell'amministratore o se questo debba essere deciso successivamente dall'assemblea.Come la
nomina ordinaria, infine, anche quella giudiziaria ha
validità di un anno.L'
amministratore, che
deve accettare l'incarico affinchà il decreto di nomina produca effetti, in sostanza, prende i
pieni poteri che ineriscono al suo incarico.La
sola differenza, pertanto, è l'atto ed il soggetto dal quale proviene la nomina, null'altro.