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31 Agosto 2018 ore 09:34 - Detrazioni e agevolazioni fiscali |
In caso di mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile come prima casa nel quale è in corso un contratto di affitto, non si potrà fruire delle detrazioni fiscali fino a quando non verrà meno il contratto di locazione.
Solo con lo scioglimento del rapporto locativo, il contribuente potrà detrarre, in sede di dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi del mutuo ipotecario, gli oneri notarili e di intermediazione immobiliare (ovvero le provvigioni corrisposte all'agenzia).
Vediamo cosa dice la legge sull'argomento.
L'art.15 del Tuir afferma che in caso di acquisto di unità immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, intendendo per questa l'abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Spieghiamo meglio il dettato normativo. Per poter fruire della detrazione del 19% degli interessi del mutuo pagati nell'anno sono necessarie due condizioni:
- entro tre mesi dalla stipula del rogito di compravendita l'acquirente deve inviare al conduttore l'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione;
- l'immobile acquistato con il mutuo deve essere adibito ad abitazione principale nel termine di un anno dall'effettivo rilascio dei locali da parte dell'inquilino.
I requisiti sopra evidenziati consentiranno, oltre alla detrazione degli interessi passivi del mutuo, anche la detrazione delle spese di intermediazione.
Si potrà così fruire della detrazione fiscale nel limite dei 4.000 euro previsti dalla legge da suddividere tra tutti i contitolari del mutuo.
Allo stesso modo si perderà il beneficio fiscale della detrazione se si concederà in locazione l'appartamento prima adibito ad abitazione principale, trasferendo altrove la propria residenza.
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