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Cosa succede se dopo l'esecuzione di interventi rientranti nel Superbonus 110% si accerta la morosità di alcuni condomini in riferimento ai predetti lavori?
Di questo e di altri aspetti relativi alla vita in condominio si è occupata l'Agenzia delle Entrate con l'importante circolare numero 30/E del 22 dicembre 2020.
Con il documento di prassi l'Amministrazione finanziaria risponde infatti a numerosi quesiti relativi alla maxi detrazione introdotta con il Decreto Rilancio.
Tra i tanti temi trattati in materia di condominio il problema dei condomini morosi è di grande spicco.
Come in seguito vedremo, chi non è in regola con gli oneri condominiali non potrà beneficiare del Superbonus 110%.
Sono sempre più numerosi i condominii che decidono di eseguire lavori finalizzati al miglioramento energetico degli edifici ammessi al Superbonus 110%.
Per intenderci stiamo parlando di:
L'opportunità inoltre di scegliere, in alternativa alla detrazione fiscale, altre modalità di fruizione del Superbonus 110%, ha reso ancor più vantaggiosa l'esecuzione dei lavori.
Stiamo parlando dello sconto in fattura e della cessione del credito di imposta che hanno spinto molti condominii ad approfittare di questa opportunità.
Ecco che si è posto il problema relativo alla morosità di taluni condomini non in regola con il pagamento delle spese condominiali.
Come si concilia questa situazione con il diritto di fruire della detrazione fiscale o della cessione del credito?
L'Agenzia delle Entrate ha pensato di dare una risposta al quesito.
Nel rispondere alla domanda relativa alla possibilità per un condomino moroso di beneficiare della cessione del credito di imposta ai fini del Superbonus 110%, l'Agenzia delle Entrate spiega in cosa consiste questa modalità alternitiva di fruizione dell'agevolazione fiscale.
Anziché portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi la quota di spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori il condomino, il condomino potrà fruire della cessione del credito d'imposta.
Si potrà, ad esempio, cedere il credito maturato, pari alla detrazione spettante, ad un istituto di credito o ad un intermediario finanziario. Possibile inoltre cedere il credito alla stessa impresa che abbia eseguito i lavori.
Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate specifica che non si potrà concedere la cessione del credito 110 o lo sconto in fattura a quei condomini che non siano in regola con il pagamento degli oneri condominiali.
Il credito ceduto sarà pari alla detrazione che il condomino maturerà con l'avvenuto pagamento dei lavori.
Nel caso in cui il condominio abbia manifestato l'intenzione di cedere il credito a soggetti terzi, diversi dall'impresa esecutrice dei lavori, l'amministratore dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate l'opzione per la cessione del credito solo per i condomin che abbiano regolarmente versato la quota imputata.
In caso di pagamenti parziali la predetta comunicazione avverrà solo in proporzione a quanto pagato rispetto alla somma dovuta.
In sostanza, secondo i chiarimenti del Fisco, in riferimento al condomino moroso l'amministratore non dovrà comunicare alcun dato in merito ai lavori agevolabili, poiché, non avendo egli provveduto al versamento della quota condominiale, non ha diritto al Superbonus 110%.
Quanto tempo ha il condomino per mettersi in regola con le spese condominiali al fine di poter fruire del Superbonus 110%?
Nel caso in cui il proprietario di una delle unità immobiliari facenti parte del condominio abbia optato per la detrazione fiscale il condomino avrà tempo fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi per poter onorare il suo debito. In tal modo, versando la parte dovuta all'amministratore, potrà fruire della detrazione di imposta.
Diverso è il caso in cui si opti per la cessione del credito di imposta o lo sconto in fattura. È necessario in questo caso aver provveduto al pagamento della propria quota condominiale in riferimento ai lavori al momento della chiusura del bilancio del condominio. Si applica in tal caso il principio di cassa.
Se, a quella data, il singolo proprietario, per motivi economici o altro, non sia in pari con il versamento della quota, non potrà avvalersi del credito di imposta e i lavori resteranno a suo carico.
L'Agenzia delle Entrate infine specifica che il recupero del credito verso il condomino moroso, rientra nell'ambito dei rapporti di diritto privato tra condominio e condomino e pertanto esula da profili di carattere fiscale.
L'Agenzia delle Entrate affronta un'altra questione, quella relativa alla fatturazione dei lavori da parte dell'impresa.
A tal proposito precisa che ad effettuare il pagamento dei lavori è il condominio rappresentato dall'amministratore, al quale verrà intestata la fattura emessa dal fornitore.
Si avrà dunque una sola fattura e non un documento per ciascun condomino.
L'eventuale detrazione fiscale effettuata da ciascun condomino verrà calcolata sulla spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori sulle parti comuni, in base ai millesimi spettanti.
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