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Le spese sostenuta per eseguire lavori di ristrutturazione e di risparmio energetico non possono essere portate in detrazione nel caso in cui l'intervento venga effettuato su un fabbricato ancora in costruzione.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 13043 del 15 maggio 2019. Qualora infatti l'edificio sul quale si eseguono le opere sia ancora in costruzione si tratterebbe di lavori di completamento che come tali non rientrano nelle spese agevolabili.
Ricordiamo, infatti, che sono oggetto di detrazione fiscale solo i lavori di ristrutturazione finalizzati alla conservazione del patrimonio immobiliare, eseguiti su un edificio esistente.
Vediamo la vicenda che ha dato origine al provvedimento della Corte di Cassazione.
Un contribuente aveva portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese per la ristrutturazione e il risparmio energetico di un'unità immobiliare in comproprietà con la moglie.
A fronte dei documenti presentati dal contribuente, non veniva riconosciuta la detrazione fiscale delle spese sostenute, in quanto ritenute relative a un edificio ancora in fase di completamento, accatastato nella categoria F3.
Dunque, i lavori venivano realizzati su un immobile privo di idoneità abitativa.
Il contribuente si opponeva e la vicenda giungeva dinnanzi alla Corte di Cassazione che confermava le decisioni assunte dai giudici di merito e respingeva il ricorso.
I giudici di legittimità chiariscono quelle che sono le condizioni per poter fruire del bonus ristrutturazione e affermano il seguente principio di diritto: per poter detrarre le spese dei lavori effettuati deve trattarsi di interventi su immobile esistente oggetto di recupero e non di lavori di completamento su immobile in costruzione.
Nel caso di specie mancavano le prove in merito all'ultimazione dei lavori e pertanto l'edificio doveva dirsi in costruzione.
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