Decadenza dal bonus prima casa in caso di riascquisto nuda proprietà
Il diritto a fruire del bonus prima casa viene meno se dopo la vendita dell'immobile per il quale si è goduto delle agevolazioni si riacquista la nuda proprietà. È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in merito al bonus prima casa in caso di riacquisto della nuda proprietà nella risposta all'interpello n. 349 del 28 giugno 2022.
Andiamo con ordine e spieghiamo brevemente in cosa consiste il Bonus prima casa e quando si può decadere dal beneficio.
Con il bonus prima casa si fa riferimento a quelle agevolazioni che vengono applicate in caso di acquisto di un immobile da destinare a prima casa. Si tratta della riduzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.
Tale agevolazione, tuttavia, può essere revocata nel caso in cui l'immobile agevolato venga venduto nei primi 5 anni dalla data di acquisto. Tuttavia la legge fa salva un'ipotesi al verificarsi della quale si scongiura la perdita del beneficio e l'applicazione dell'imposta ordinaria. Il contribuente deve, entro un anno dalla vendita dell'immobile per il quale aveva fruito del bonus, riacquistare altra abitazione.

Quando la condizione dell'acquisto può ritenersi soddisfatta?
Spiega l'Agenzia delle Entrate che tale requisito non sussiste nel caso in cui si acquisti unicamente la nuda proprietà lasciando ad altri il godimento dell'immobile a titolo di usufrutto.
La regola esposta si applica anche ai residenti all'estero iscritti all'AIRE ai quali lo Stato tra l'altro riconosce la possibilità di beneficiare del bonus prima casa per il primo immobile posseduto in Italia, senza che sia necessario trasferire la residenza.
Tale punto di vista conferma quanto era già stato esposto dalla Corte di Cassazione con sentenza 17148/2018.
Il riacquisto per essere valido al fine di evitare la decadenza deve avere a oggetto un titolo idoneo a consentire l'uso e il godimento dell'immobile da destinare ad abitazione principale in via piena ed esclusiva.
Tale regola vale anche per gli italiani residenti all'estero in quanto la deroga all'obbligo di trasferimento della residenza in Italia non può ritenersi estesa al punto da ammettere il riacquisto della nuda proprietà per tale categoria di soggetti.