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Quando un legame affettivo volge al termine, sia esso nato a suo tempo con vincolo matrimoniale o semplicemente per mezzo di una convivenza stabile, inevitabilmente ci si ritrova a gestire una ridefinizione dei rapporti patrimoniali tra i soggetti coinvolti.
Anche chiarire la questione del mutuo cointestato rappresenta, in concreto, forse uno degli aspetti più spinosi e complessi da risolvere.
Mutuo cointestato e separazione - Getty Images
L’intreccio tra obbligazioni civilistiche verso l’ente creditore e l’esigenza di regolare equamente i rapporti interni tra ex coniugi o conviventi, impone un’attenta riflessione giuridica e una non meno rilevante valutazione sul piano umano e sociale.
Per capire fino in fondo il peso degli effetti del mutuo cointestato in sede di separazione, si deve per forza partire dalla natura giuridica del contratto stesso.
Per consuetudine bancaria si stabilisce che, nel momento in cui due soggetti richiedano in modo congiunto un mutuo per l’acquisto di una casa, il vincolo contrattuale venga stipulato in regime di obbligazione solidale.
Questo ai sensi dell’art. 1292 del codice civile.
Ciò vuol dire che entrambi i contraenti hanno l'obbligo nei confronti dell’istituto bancario di far fronte all’intero debito.
Pertanto la banca può dunque agire nei confronti di uno solo di essi per il pagamento integrale delle rate.
Tale obbligo solidale tende a sopravvivere anche alle evoluzioni negative del rapporto personale tra i mutuatari.
Detto in modo più semplice, la rottura dell’unione coniugale o della convivenza non va ad inficiare in alcun modo sull’efficacia dell’obbligazione contrattualmente assunta nei confronti della banca.
Quest'ultima infatti continua a vantare il diritto di credito sull’intero importo nei confronti di entrambi gli intestatari.
Né il giudice della separazione o del divorzio può modificare tale assetto, potendo disporre soltanto assegnazioni interne tra i coniugi ma non alterare i rapporti contrattuali verso i terzi.
Nel corso dell'iter di separazione (ma la stesso vale anche in caso di divorzio), il giudice è tenuto ad equilibrare pure gli aspetti patrimoniali derivanti dalla comunione o dalla coabitazione.
Mutuo cointestato - Getty Images
Il tutto con specifico riguardo al mantenimento, all’assegnazione dell’abitazione familiare e alla gestione dei beni comuni.
In tale sede, può decidere che sia uno dei due coniugi ad assumersi il pagamento delle rate del mutuo, totalmente o in parte, a titolo di contributo al mantenimento oppure come effetto compensativo dell’assegnazione della casa coniugale all’altro coniuge.
Tali decisioni, tuttavia, pongono in essere effetti soltanto tra i coniugi e non a che nei riguardi della banca.
Per tale ragione, in presenza di un mutuo cointestato, si consiglia sempre di affiancare ai provvedimenti del giudice un interno accordo tra le parti, che sia formalmente riconosciuto.
Lo scopo è regolamentare gli obblighi reciproci e, laddove possibile, modificare il contratto di mutuo con l’istituto di credito.
L’ipotesi dell’accollo interno del mutuo, ad esempio, permette a uno dei due coniugi di assumersi formalmente, nei confronti dell’altro, l’onere esclusivo del pagamento delle rate residue.
Tuttavia, in assenza dell’intervento della banca, tale accollo rimane privo di effetti liberatori verso l’istituto di credito, che potrà comunque agire nei confronti di entrambi.
Soltanto un accollo esterno, cioè accettato e sottoscritto dalla banca, potrà modificare in modo effettivo la titolarità dell’obbligazione.
Un altro elemento di complessità in caso di cointestazione del mutuo concerne il regime patrimoniale adottato dai coniugi durante il matrimonio.
Nel caso della comunione legale dei beni, l’immobile acquistato, anche se formalmente intestato ad uno solo dei coniugi, rientra tra i beni comuni, ai sensi dell’art. 177 c.c.
Ciò vuol dire che, in caso di separazione, la proprietà dell’immobile spetti ad entrambi, al di là della proporzione con cui le rate siano state effettivamente pagate.
Di contro, in presenza di una separazione dei beni, ogni coniuge è titolare esclusivo dei beni acquistati con il proprio denaro, salvo prova contraria.
Con il mutuo cointestato, però, sorge ugualmente una responsabilità solidale tra i contraenti, indipendentemente dalla titolarità del bene acquistato.
È pertanto possibile che un coniuge si ritrovi a dover pagare rate per un bene formalmente intestato all’altro, qualora l’obbligo non venga assolto dal debitore principale.
Mutuo, comunione e separazione del beni - Getty Images
Questa asimmetria può essere corretta, almeno parzialmente, attraverso meccanismi di rivalsa e compensazione patrimoniale in sede di separazione, che tuttavia devono essere oggetto di specifica domanda giudiziale o accordo tra le parti.
Davanti alle unioni civili o alle convivenze more uxorio, la questione del mutuo cointestato ha connotazioni ulteriori.
Se da un lato la legge n. 76/2016 ha dato alle unioni civili una disciplina in larga parte assimilabile a quella matrimoniale, incluse le obbligazioni di assistenza materiale e morale, dall'altro la convivenza di fatto rimane priva di una cornice normativa del tutto strutturata, affidando la regolazione dei rapporti economici all’autonomia contrattuale delle parti.
La conseguenza sarà che, se dovesse volgere a termine la convivenza, le obbligazioni derivanti da un mutuo cointestato tra ex partner conviventi rispetteranno il contenuto del contratto stipulato con la banca o gli eventuali patti interni.
In mancanza di un’unione giuridicamente riconosciuta, il giudice non potrà imporre l’assegnazione dell’immobile né la ripartizione del mutuo, salvo la presenza di figli, che imponga l’applicazione delle norme a tutela del minore.
Se la separazione coinvolge figli minori o non economicamente autosufficienti, la questione del mutuo cointestato ha risvolti aggiunti. In virtù dell’art. 337-sexies c.c., il giudice è tenuto a privilegiare l’interesse preminente della prole, assegnando la casa familiare al genitore collocatario, incurante della proprietà formale dell’immobile o della cointestazione del mutuo.
Potrebbe pertanto accadere che il coniuge non collocatario continui a pagare integralmente o in parte le rate del mutuo, come misura a sostegno del mantenimento del figlio.
Il pagamento del mutuo può quindi costituire una forma indiretta di contributo al mantenimento, il cui ammontare verrà detratto da quanto dovuto a titolo di assegno periodico.
Tuttavia, anche in questo caso, la responsabilità verso la banca permane in capo a entrambi i mutuatari, con tutti i rischi che ne derivano.
Nei casi in cui la gestione del mutuo cointestato diventi insostenibile o fonte di conflitto, una soluzione praticabile è quella dell’estinzione anticipata del mutuo, eventualmente mediante la vendita dell’immobile.
Questa opzione consente di sciogliere definitivamente i vincoli economici tra gli ex partner, evitando l’inevitabile protrarsi di obbligazioni comuni.
Mutuo cointestato e vendita bene - Getty Images
L’estinzione anticipata, tuttavia, comporta dei costi – tra cui le penali previste dal contratto – e richiede il consenso di entrambi i cointestatari.
È fondamentale, in ogni caso, che le parti si rivolgano a un legale o a un mediatore familiare per definire in modo equo la ripartizione del ricavato e l’eventuale rimborso delle rate già versate.
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