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Mutuo per ristrutturare casa: quali interessi si possono detrarre?

Gli interessi del mutuo cointestato acceso per la costruzione o ristrutturazione dell'abitazione sono detraibili solo da chi non è fiscalmente a carico dell'altro.
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Mutuo ristrutturazione casa: la detrazione del 19%


Con l'intento di sostenere chi contrae un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinarsi a propria abitazione principale, il legislatore riconosce una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% sugli interessi corrisposti all'istituto di credito erogante (rientrano nella detrazione anche i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione).

Mutuo e abitazione principale
Occorre, tuttavia, distinguere a seconda che si tratti di mutuo acceso per l'acquisto oppure di mutuo per ristrutturare casa o costruire il fabbricato che si destinerà a residenza e dimora abituale dell'acquirente e della sua famiglia, poiché diversi sono i requisiti e le regole previste ai fini del beneficio.


La definizione di abitazione principale


In primis occorre ricordare cosa si intende ai fini IRPEF per abitazione principale: si tratta della casa in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.

A tal proposito, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 rilevano le risultanze dei registri anagrafici del comune o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può anche attestare che la sua dimora è diversa da quella indicata nei registri anagrafici medesimi.

Mutuo ristrutturazione abitazione principale
Ad ogni modo, se trattasi di mutui per l'acquisto stipulati dal 1993, ai fini della detrazione è necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno.

Inoltre, l'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo (quindi si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure viceversa stipulare prima il mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di acquisto).

La detrazione prevista per gli interessi del mutuo per ristrutturazione abitazione principale o costruzione, invece, è ammessa per quei mutui stipulati dal 1998 in poi purché siano rispettate una serie di condizioni, ossia:

  1. l'unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;

  2. il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione (a decorrere dal 1° dicembre 2007 per poter fruire della detrazione, il contratto di mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti ovvero nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione);

  3. l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori;

  4. il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale.


Mutuo per costruzione casa
L'Amministrazione finanziaria ha però precisato, nella Circolare n 34/E dell'8 aprile 2008, che il citato termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data del 1° dicembre 2007 avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa e, in particolare, da coloro che a tale data avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi.


Limite di detraibilità e cointestazione del mutuo ristrutturazione


Laddove trattasi di mutuo per acquisto, c'è da sapere che la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 (la detrazione massima prevista, quindi, è il 19% di 4.000) e che per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il menzionato limite è da riferirsi all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Pertanto, tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

Si pensi al caso di marito e moglie che accendono un mutuo cointestato per acquistare in comproprietà la casa dove andranno a vivere. In questa circostanza se i coniugi non sono fiscalmente a carico l'uno dell'altro, ciascuno detrae la propria parte (quindi, supponendo interessi annui del mutuo per 3.000 euro, ciascuno avrà diritto a calcolare la detrazione del 19% su 1.500 euro; laddove, invece, la moglie fosse a carico del marito, quest'ultimo potrà godere della detrazione del 19% sull'intera somma di 3.000 euro).

Mutuo cointestato
Cose diverse, invece, sono previste per gli interessi su mutuo per ristrutturazione prima casa o per costruirla. In questa ipotesi, la detrazione è da calcolarsi su un importo massimo di euro 2.582,28.

Anche qui, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo con ristrutturazione o costruzione, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ma la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge (pertanto, sarà persa).

Si ricorda che può considerarsi fiscalmente a carico dell'altro il coniuge che nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi ha posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

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Mutuo ristrutturazione casa: quali interessi si detraggono
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