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Con l'intento di sostenere chi contrae un mutuo per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinarsi a propria abitazione principale, il legislatore riconosce una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nella misura del 19% sugli interessi corrisposti all'istituto di credito erogante (rientrano nella detrazione anche i relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione).
Occorre, tuttavia, distinguere a seconda che si tratti di mutuo acceso per l'acquisto oppure di mutuo per ristrutturare casa o costruire il fabbricato che si destinerà a residenza e dimora abituale dell'acquirente e della sua famiglia, poiché diversi sono i requisiti e le regole previste ai fini del beneficio.
In primis occorre ricordare cosa si intende ai fini IRPEF per abitazione principale: si tratta della casa in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal proposito, come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 11/E del 23 marzo 2015 rilevano le risultanze dei registri anagrafici del comune o l'autocertificazione effettuata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 2000, con la quale il contribuente può anche attestare che la sua dimora è diversa da quella indicata nei registri anagrafici medesimi.
Ad ogni modo, se trattasi di mutui per l'acquisto stipulati dal 1993, ai fini della detrazione è necessario che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno.
Inoltre, l'acquisto deve avvenire nell'anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo (quindi si può prima acquistare l'immobile ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure viceversa stipulare prima il mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di acquisto).
La detrazione prevista per gli interessi del mutuo per ristrutturazione abitazione principale o costruzione, invece, è ammessa per quei mutui stipulati dal 1998 in poi purché siano rispettate una serie di condizioni, ossia:
L'Amministrazione finanziaria ha però precisato, nella Circolare n 34/E dell'8 aprile 2008, che il citato termine di diciotto mesi può essere preso in considerazione anche da coloro che alla data del 1° dicembre 2007 avrebbero comunque potuto fruire dell'agevolazione in base alla precedente normativa e, in particolare, da coloro che a tale data avevano iniziato i lavori da non più di sei mesi.
Laddove trattasi di mutuo per acquisto, c'è da sapere che la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000 (la detrazione massima prevista, quindi, è il 19% di 4.000) e che per i contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1993, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il menzionato limite è da riferirsi all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.
Pertanto, tale importo deve essere ripartito in parti uguali tra i mutuatari, ad eccezione del mutuo cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, per il quale il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.
Si pensi al caso di marito e moglie che accendono un mutuo cointestato per acquistare in comproprietà la casa dove andranno a vivere. In questa circostanza se i coniugi non sono fiscalmente a carico l'uno dell'altro, ciascuno detrae la propria parte (quindi, supponendo interessi annui del mutuo per 3.000 euro, ciascuno avrà diritto a calcolare la detrazione del 19% su 1.500 euro; laddove, invece, la moglie fosse a carico del marito, quest'ultimo potrà godere della detrazione del 19% sull'intera somma di 3.000 euro).
Cose diverse, invece, sono previste per gli interessi su mutuo per ristrutturazione prima casa o per costruirla. In questa ipotesi, la detrazione è da calcolarsi su un importo massimo di euro 2.582,28.
Anche qui, in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo con ristrutturazione o costruzione, il limite di euro 2.582,28 si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ma la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall'altro coniuge (pertanto, sarà persa).
Si ricorda che può considerarsi fiscalmente a carico dell'altro il coniuge che nell'anno d'imposta oggetto della dichiarazione dei redditi ha posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
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