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Nell'ipotesi in cui una banca fallisca in molti si chiedono quali siano le conseguenze per il mutuo e per i propri risparmi nel caso in cui era stato aperto un conto corrente.
Analizziamo la fattispecie e vediamo quali siano gli effetti del fallimento sui clienti della banca.
Poiché anche le banche sono imprese può succedere che essi si trovino in condizioni di forte difficoltà economica e di dover affrontare un fallimento.
In un periodo di grande crisi e di incertezza economica anche gli istituti di credito possono essere costretti a gestire una situazione di emergenza.
In questo caso, oltre agli azionisti e agli speculatori, sono i correntisti a doversi maggiormente tutelare in quanto sono i soggetti più a rischio.
Il conto corrente con i propri risparmi non è l'unico problema. Il cliente della banca può infatti chiedersi se, nel caso di sottoscrizione di mutuo, si potrà subire dei danni.
Come accade per qualsiasi altra impresa anche le banche sono soggette al fallimento?
Trattandosi di imprese che solitamente hanno grandi strutture e bilanci considerevoli le loro sorti hanno un notevole impatto su svariati enti e sui clienti, compreso lo Stato stesso e pertanto è difficile che esse vengono lasciate alle loro sorti.
Tecnicamente, in caso di crisi di una banca, interviene l'amministrazione straordinaria, un'apposita procedura durante la quale i liquidatori sono tenuti a recuperare i crediti che sono ancora esigibili al fine di provvedere al saldo dei debiti.
Vediamo più nel dettaglio cosa accada qualora la banca fallita abbia dei mutui ancora in vigore. In caso di sottoscrizione di un mutuo con una banca in stato di fallimento soccorre il Decreto salva banche.
Nella maggioranza dei casi la banca in stato di dissesto verrà assorbita da un altro gruppo finanziario che si accollerà i debiti e acquisirà i crediti della banca che è stata incorporata.
Il mutuatario dovrà pertanto fare riferimento al nuovo istituto di credito e continuare a versare le rate come avrebbe fatto con la precedente banca.
Si applicano infatti le stesse condizioni previste in origine dal contratto di mutuo sottoscritto con la banca fallita.
In sostanza, per il mutuatario non cambia nulla. L'istituto di credito subentrato dovrà darne comunicazione ai nuovi debitori per invitarli a rivolgersi alla banca subentrata. L'importo delle rate rimarrà invariato o comunque non potrà subire cambiamenti in senso peggiorativo per il cliente.
Resta ferma la portabilità del mutuo. Infatti il mutuatario conserverà comunque il diritto di trasferire il mutuo presso altro istituto di credito. Si tratta dell'ipotesi più frequente per fortuna.
Qualora non si verifichi tale condizione che abbiamo sopra descritto sarà il Tribunale a intervenire, al fine di effettuare il recupero del credito nei confronti del mutuatario. Quest'ultimo sarà obbligato a rimborsare le rate del mutuo secondo il piano di ammortamento originario.
In caso di mancata incorporazione interviene una procedura guidata dal Tribunale che provvederà i riscuotere i crediti della banca in fallimento.
Anche in tale ipotesi il mutuo non verrà cancellato.
Diversa la situazione se sei un creditore della banca perché hai aperto ad esempio un conto corrente. Un tempo soccorreva la Banca d'Italia ma oggi questo non accade più.
Come abbiamo anticipato all'inizio della trattazione, innanzitutto viene aggredito il patrimonio degli azionisti, poi quello degli investitori speculativi e in ultimo, quello dei correntisti con più di 100.000 euro.
Ecco che, quando si dispongono di somme ingenti, è preferibile depositarle presso più isitituti di credito al fine di diversificare il rischio.
Qualora invece si ha un conto corrente inferiore a 100.000 euro, si può stare più tranquilli perché si potrà rientrare delle proprie somme.
Per tali correntisti, infatti, al fine di far fronte al fallimento del proprio istituto di credito, è stato istituito il Fondo di garanzia a tutela dei depositi. Da tener conto del fatto che è previsto un tetto massimo pari a 100mila euro. Di cosa si tratta?
Qualora si verifichi il fallimento di una banca in Italia i correntisti hanno diritto alla restituzione delle somme depositate fino al limite massimo garantito che abbiamo visto essere pari a 100mila euro per ciascun cliente.
Qualora il conto aperto sia cointestato questa soglia sale a 200mila euro.
In caso di conto correnti superiori che non possono essere rimborsati dal Fondo si va incontro a una perdita economica.
Qualora si rientri invece nel piano di rimborso, la restituzione del proprio denaro avverrà entro 7 giorni lavorativi dalla data in cui si sono prodotti gli effetti della procedura di liquidazione coatta.
È chiaro che nelle more della liquidazione coatta e dell'attivazione della garanzia offerta dal Fondo, i risparmiatori non potranno disporre momentaneamente dei loro fondi.
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