Sospensione dei mutuialla luce dell'emergenza Covid 19
In attesa di conoscere maggiori dettagli dal governo per la sospensione dei muti prima casa a seguito anche dell'estensione dell'emergenza COVID-19 sull'intero territorio nazionale, nel frattempo alcune indicazioni già sembrano potersi delineare.
In primis è necessario che la casa acquistata non sia di categoria catastale di lusso (quindi non appartenente a categoria A/1, A/8 ed A/9); inoltre il piano di ammortamento deve essere già attimo da un anno.
La sospensione potrà arrivare fino a un massimo di 18 mesi (anche non consecutivi). Durante questi mesi l'apposito fondo (Consap) rimborserà le banche per la quota parte riferita agli interessi. Il piano di ammortamento riprenderà una volta terminata la sospensione.
Si ricorda quanto prevede il comma 476 art. 2 del D. Lgs. n. 244 del 2007: per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto.
In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione.
Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
Il successivo comma 476-bis, lettera c), stabilisce poi che alla fine di un periodo di sospensione inferiore ai 18 mesi è possibile, se ci sono tutti i requisiti e le condizioni, presentare richiesta di sospensione al Fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa, senza soluzione di continuità, purché nei limiti dei 18 mesi complessivi.
Esclusi dalla richiesta di sospensione dovrebbero essere coloro che presentano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi (art. 2 comma 477).