Nel condominio Alfa per lunghi anni, in ragion delle disposizioni contenute nel regolamento contrattuale, le spese per il riscaldamento sono state ripartite
Nel condominio Alfa per lunghi anni, in ragion delle disposizioni contenute nel regolamento contrattuale,
le spese per il riscaldamento sono state ripartite sulla base di un'apposita tabella. A seguito di alcune variazioni nella composizione della compagine,
l'assemblea si riunisce per decidere alcune vicende inerenti la gestione e le spese per i beni comuni. Risultato: tra le varie cose
l'assise, a maggioranza, ha deliberato di modificare il criterio di ripartizione delle spese per il funzionamento dell'impianto di riscaldamento. Una storia inventata, quella appena descritta, che però ha una base comune a quella che ha portato la
Cassazione ad emettere il 15 dicembre la sentenza n. 27016. Oggetto del contendere: la
modifica dei criteri di ripartizione delle spese condominiali.
I Supremi Giudici hanno confermato il loro costante pronunciamento in materia che trova, poi, l'addentellato normativo nel primo comma dell'art. 1123 c.c. In sostanza la modifica ai criteri di suddivisione vigenti (siano essi convenzionali o legali) deve essere
deliberata con il consenso di tutti i condomini.
Contrariamente, affermano
gli ermellini,
è affetta da nullità (la quale può essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ed ancorchè abbia espresso voto favorevole, e risulta sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c.) la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condomini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 c.c.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune, dal momento che eventuali deroghe, venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca (
Cass. 15 dicembre 2011 n. 27016). Inoltre, ribadendo un concetto già espresso, la
Corte regolatrice ha specificato ricordato che non sono nulle ma
annullabili e, come tali, impugnabili nel termine di cui all'art. 1137 c.c., u.c., le delibere con cui l'assemblea, nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 1135 c.c., nn. 2 e 3, determina in concreto la ripartizione delle spese medesime in difformità dai criteri di cui all'art. 1123 c.c. (
Cass. 15 dicembre 2011 n. 27016). La distinzione, quindi, va rintracciata nel verbale:
se si modificano i criteri di ripartizione la delibera è nulla mentre se si ripartisce, in concreto, una spesa in misura differente allora la decisione sarà da ritenersi annullabile.