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10 Giugno 2009 ore 14:25 - NEWS Normative |
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2009, attraverso il Modello Unico, è fissata in due date distinte:
– dal 2 maggio 2009 al 30 giugno 2009 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 31 luglio 2009 se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o da un Ufficio dell'Agenzia delle entrate.
L'Agenzia delle Entrate ha predisposto un apposito software, scaricabile gratuitamente, attraverso il quale è possibile effettuare il pagamento da parte dei contribuenti italiani.
La compilazione di tale modello Unico PF 2009 (UNICOWEB, UNICOWEBMini e UNICONLINE) è semplice, soprattutto se si seguono le indicazioni fornite dal l'Agenzia delle Entrate.
Con questa modalità è possibile compilare ed inviare direttamente on line il modello Unico PF con pochi semplici click, senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio pc.
Questo modello semplificato del Modello Unico Persone Fisiche è nato per agevolare coloro che si trovano in determinate situazioni reddituali più semplici.
Esso può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
• non hanno variato il domicilio fiscale dal 1° novembre 2007 alla data di presentazione della dichiarazione;
• non sono titolari di partita IVA.
Hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
– redditi di terreni e di fabbricati;
– redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
– redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.
• intendono fruire delle detrazioni e deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro.
• non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad. esempio erede, tutore, ecc.)
• non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica.
• non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.La dichiarazione deve essere sottoscritta dal contribuente a pena di nullità, che può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscriverla vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
Il contribuente barrando la casella Invio avviso telematico all'intermediario inserita in questo riquadro esercita la facoltà di far recapitare l'avviso telematico all'intermediario.
L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella Ricezione avviso telematico inserita nel riquadro IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA.
Pertanto, qualora dal controllo delle dichiarazioni emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, l'invito a fornire chiarimenti è inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).
Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità).
Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare: il proprio codice fiscale, se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo, la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione e la firma. Inoltre, nella casella Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio. Con riferimento alla casella Ricezione avviso telematico si rimanda alle indicazioni fornite nel paragrafo precedente.
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