Il procedimento di mediaconciliazione ed i decreto ingiuntivo in materia condominiale: le connessioni, la facoltatività e l'obbligatorietà.
Recita l'art. 63, primo comma, disp. att. c.c. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Per ottenere il decreto relativo a quote non versate, è indispensabile l'approvazione assembleare ma, come dice la giurisprudenza, il verbale di un'assemblea condominiale contenente l'indicazione delle spese occorrenti per la conservazione o l'uso delle parti comuni costituisce prova scritta idonea per ottenere decreto ingiuntivo pur in mancanza dello stato di ripartizione delle medesime, necessario per l'ulteriore fine di ottenere anche la clausola di provvisoria esecuzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. (Corte App. Napoli 25 gennaio 2012).
La giurisprudenza ha semplificato ancor di più l'accesso al procedimento. Infatti, se l'assemblea, per cause non imputabili all'amministratore (es. ritardi pluriennali nella presentazione dei rendiconti) e senza specifici motivi, non approvasse i conteggi regolarmente presentati, per ottenere un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. sarebbe sempre sufficiente l'ultimo rendiconto preventivo approvato (cfr. Cass. 29 settembre 2008 n. 24299). L'intento è chiaro: fare in modo che i morosi non possano paralizzare l'attività di gestione della compagine. Il ricorso per decreto ingiuntivo per i crediti condominiali, al pari delle altre azioni monitorie, non è soggetto a procedimento di mediazione (d.lgs. n. 28/10). Stessa cosa dicasi per l'opposizione al decreto, fino ad un certo punto, però; ai sensi dell'art. 5 d.lgs n. 28/10 ciò vale fino alla decisione sulla sospensione dell'esecutività. Dopo, tuttavia, visto che siamo in materia condominiale soggetta a tentativo obbligatorio, ci si dovrà rivolgere ad un organismo iscritto presso il registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Con che modalità? La risposta è contenuta nel primo comma dell'art. 5 d.lgs n. 28/10. Si legge nella norma che: […] l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è gia' iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione […]. Detto praticamente: dopo la prima udienza (parliamo dell'opposizione a decreto ingiuntivo condominiale) in cui si decide sulla sospensione della provvisoria esecutività, il giudice, se le parti non v'hanno ancora provveduto, ordina la presentazione della domanda di mediazione, rinviando l'udienza ad una data successiva di almeno quattro mesi (termine massimo di durata del tentativo di conciliazione). Se, invece, la domanda di mediazione è stata già presentata la causa dovrà essere rinviata ad un'udienza successiva alla durata massima prevista per il tentativo.Sembrerebbe chiaro l'interesse dell'opponente (ossia il condomino moroso) presentare domanda di mediazione; se non lo facesse, così è stato detto in dottrina, il giudizio d'opposizione sarebbe improcedibile ed il decreto diverrebbe definitivo. Non è d'accordo la giurisprudenza, in particolare il Tribunale di Varese, secondo il quale dopo il no allo stop all'esecuzione del decreto spetta al creditore attivare la mediazione. Sullo spirito con cui s'affronta il procedimento di conciliazione pesa molto la decisione sulla sospensione dell'esecutività. Se il decreto resta provvisoriamente esecutivo è nell'interesse del debitore trovare un accordo (naturalmente le buone ragioni dell'opposizione, se essa non è puramente dilatoria, fanno aumentare e non poco le probabilità di ottenere una sospensione del decreto). Ad ogni buon conto, per ovvie ragioni, un accordo in sede di conciliazione presuppone la rinuncia al decreto e, di conseguenza, la rinuncia all'opposizione da parte del condomino-debitore.