Materiali Strutturali

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere a specifici requisiti, devono essere identificati, qualificati ed accettati dalla direzione lavori.
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Secondo le NTC 08 (Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. Gennaio 2008 ) i materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere a requisiti ben precisi, innanzitutto essi devono essere identificati univocamente a cura del produttore, devono essere qualificati sotto la responsabilità del produttore ed infine devono essere accettati dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.

Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, possono configurarsi diversi casi, per alcuni materiali e prodotti per uso strutturale esiste una norma europea armonizzata il cui riferimento è pubblicato sulla GUUE (Gazzetta ufficiale Unione Europea) il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se essi sono in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE Prodotti da costruzione (CPD), recepita in Italia dal DPR 21/04/1993, n.246, modificato dal DPR 10/12/1997, n. 499.

Un altro scenario è quello dei materiali e prodotti per uso strutturale per i quali non sia disponibile una norma armonizzata per essi è invece prevista la qualificazione con le modalità e le procedure indicate nelle NTC.

Infine per i materiali ed i prodotti per uso strutturale innovativi che non ricadono in una delle tipologie descritte, il produttore potrà pervenire alla Marcatura CE in conformità a Benestare Tecnici Europei (ETA), ovvero, in alternativa, dovrà essere in possesso di un Certificato di Idoneità Tecnica all'Impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Ad eccezione di quelli in possesso di Marcatura CE, possono essere impiegati materiali o prodotti conformi ad altre specifiche tecniche qualora dette specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto nelle norme.

Tale equivalenza sarà accertata attraverso procedure all'uopo stabilite dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sentito lo stesso Consiglio Superiore. Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere del Direttore dei Lavori, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni
diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione. Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione (caso B) o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici potrà attivare un sistema di vigilanza presso i cantieri e i luoghi di lavorazione per verificare la corretta applicazione delle disposizioni, ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 246/93.

Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da laboratori di prova notificati ai sensi dell'art.18 della Direttiva n.89/106/CEE; laboratori di cui all'art.59 del DPR n.380/2001; altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.

Qualora si applichino specifiche tecniche europee armonizzate, ai fini della marcatura CE, le attività di certificazione, ispezione e prova dovranno essere eseguite dai soggetti previsti nel relativo sistema di attestazione della conformità. I produttori di materiali, prodotti o componenti disciplinati nella presente norma devono dotarsi di adeguate procedure di controllo di produzione in fabbrica. Per controllo di produzione nella fabbrica si intende il controllo permanente della produzione, effettuato dal fabbricante. Tutte le procedure e le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentate sistematicamente ed essere a disposizione di qualsiasi soggetto od ente di controllo che ne abbia titolo. Il richiamo alle specifiche tecniche europee EN armonizzate, di cui alla Dir. 89/106/CEE ed al DPR 246/93, contenuto nella norma deve intendersi riferito all'ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie EN, UNI e ISO contenute nella norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, ovvero, laddove non indicata, all'ultima versione aggiornata.

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