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Sarà in discussione nei prossimi giorni in Parlamento il disegno di legge di Stabilità del Governo Monti, una sorta di Finanziaria per il 2013, presentato qualche giorno fa.
Tra i contenuti principali del provvedimento legislativo c'erano i ritocchi alle aliquote Irpef ed IVA e i tagli a numerose detrazioni fiscali.
Quest'ultima notizia ha suscitato la preoccupazione di alcuni nostri utenti, interessati alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare esistente, pertanto riteniamo opportuno cercare di rispondere ai loro dubbi con questo articolo di approfondimento.
La Legge varata dal governo Monti prevede il ritocco di un punto percentuale delle aliquote IVA, misura che andrà in vigore a partire dal prossimo primo luglio 2013, comunque inferiore ai due punti previsti in un primo momento.
Ciò vuol dire che l'aliquota base, attualmente al 21%, passerà al 22%, mentre l'aliquota IVA agevolata avrebbe dovuto passare dal 10% all'11%.
A seguito degli emendamenti presentati, invece, si prevede che l'aliquota agevolata resterà congelata, grazie ai fondi recuperati dalla mancata riduzione delle aliquote Irpef.
Questi aspetti riguardano, tra gli altri, anche il settore dell'edilizia, in quanto l'aliquota fissa è quella utilizzata, ad esempio, per il calcolo dell'onorario dei professionisti, tra cui architetti, ingegneri e geometri, oltre che per le nuove costruzioni e il costo di numerosi prodotti per la casa, mentre l'aliquota agevolata è utilizzata per il pagamento delle opere edilizie finalizzate alla ristrutturazione di immobili esistenti, oltre che per l'acquisto di beni finiti.
La buona notizia per i contribuenti è che la riduzione delle detrazioni fiscali non interessa quelle relative agli interventi edilizi sul patrimonio esistente.
Infatti la riduzione riguarda soltanto le spese elencate nell'art. 15 del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi), ad esclusione di quelle sanitarie, e le detrazioni per interventi edilizi non sono appunto contenute in questo testo.
Vale a dire quindi che rimarranno invariate sia le aliquote che i termini di scadenza previsti per quelle attualmente vigenti, senza alcun limite o franchigia:
- 55% per interventi di riqualificazione energetica fino al 30 giugno 2013;
- 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente fino al 30 giugno 2013;
- 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente realizzati dopo il 30 giugno 2013.
Quindi possono tirare un sospiro di sollievo i contribuenti e le imprese che hanno già avviato interventi di ristrutturazione o intendono farlo, vista la possibilità di poter detrarre delle spese.
La nota dolente, invece, arriva per quello che riguarda le detrazioni fiscali elencate nel Tuir, tra cui rientrano le agevolazioni fiscali per chi accende un mutuo per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa, cioè la detrazione Irpef del 19% sugli interessi passivi, e quelle per alcuni canoni d'affitto.
I tagli riguarderanno anche le spese per l'intermediazione immobiliare per l'acquisto delle prima abitazione, per le quali anche sono previste agevolazioni.
Queste voci, infatti, rientrano tra quelle per le quali è previsto un tetto massimo di 3.000 euro su cui calcolare le detrazioni e una franchigia iniziale di 250 euro per la quale non è previsto alcuno sconto.
In ogni caso il tetto si applicherà soltanto ai contribuenti che dichiarano un reddito superiore ai 15.000 euro, pertanto ne rimarranno esenti tutti gli altri.
Per quanto riguarda le agevolazioni per i mutui, va detto che fino ad oggi la detrazione del 19% si poteva applicare su un tetto massimo di oneri pari a 4.000 euro, per cui lo sconto effettivo di cui si beneficiava si traduceva in 760 euro.
Oggi, applicando la detrazione su un tetto massimo ridotto a 3.000 euro, lo sconto si riduce a 570 euro, con una differenza di ben 190 euro.
In un primo momento il disegno di legge prevedeva la retroattività della norma, per cui tali tagli si sarebbero dovuti applichare anche alle spese sostenute a partire dal primo gennaio 2012.
Fortunatamente la norma è stata cancellata da uno degli emendamenti presentati. Infatti sarebbe stata in contrasto con lo Statuto del Contribuente, che vieta la retroattività delle misure fiscali, per cui questa parte del testo avrebbe potuto essere approvata solo a seguito di una specifica deroga.
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