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Esiste una norma nel nostro ordinamento giuridico che disciplina l'ipotesi di immissioni, di vario genere, così dette intollerabili.
Tra queste vi sono quelle rumorose.
L'articolo cui si fa riferimento è l'844 del codice civile.
Recita la norma:
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Insomma, il rumore non deve essere inesistente ma non può nemmeno diventare intollerabile.
Com'è stato egregiamente evidenziato dalla Corte di Cassazione il limite di tollerabilità non è assoluto, ma relativo alla situazione ambientale, secondo le caratteristiche della zona, per cui tale limite è più basso in zone destinate ad insediamenti abitativi, ma è anche vero che la normale tollerabilità non può essere intesa come assenza assoluta di rumore.
In altri termini, il fatto che un rumore venga percepito non significa anche che sia intollerabile.
La normale tollerabilità, poi, va riferita alla sensibilità dell'uomo medio. Non si può, infine, non tenere conto della durata continua o della occasionalità delle immissioni sonore.
Nella specie i giudici di merito, ritenendo scarsamente percepibili le immissioni di rumore, hanno tenuto conto di tutti gli elementi essenziali (il rumore della ventola d'aspirazione era percepibile solo nelle ore serali o notturne; la ventola era situata in immobile addirittura non confinante con quello della attrice e funzionava solo quando veniva usato il bagno, per eliminare i cattivi odori)(Cass. 11 febbraio 2011 n. 3440).
Detta in modo sintetico: non esiste il diritto a reclamare il silenzio assoluto ma si può ottenere che non si esageri.
In questo contesto, sempre con riferimento ai rumori, qual è il limite di tollerabilità superato il quale il malcapitato può chiedere che siano presi provvedimenti?
La domanda è stata posta più volte perché oltre all'art. 844 c.c. esistono una serie di norme di legge che fissano in modo ben preciso i limiti delle immissioni rumorose.
Il quesito è stato affrontato in diverse occasioni dalla Corte di Cassazione e recentemente lo scorso 25 giugno.
Il caso riguardava una persona che chiedeva fossero presi provvedimenti contro una macelleria: i frigoriferi di quell'attività, secondo chi se ne lamentava, erano troppo rumorosi.
In effetti nel corso del giudizio di merito s'è accertata questa intollerabilità.
Il macellaio non ci stava e ricorreva in Cassazione: a suo dire, infatti, i rumori era perfettamente in regola in quanto osservavano i limiti previsti dal d.p.c.m. 1.3.1991 e 14.11.1997 (quelli che fissano le soglie massime di rumore).
La Cassazione, in conformità al proprio orientamento maggioritario, non s'è detta d'accordo.
Si legge in sentenza, che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato,in particolare, che i parametri fissati dalle norme speciali a protezione dell'ambiente e di esigenze della collettività, pur potendo essere considerati come criteri minimali di partenza, al fine di stabilire l'intollerabilità delle immissioni, non sono necessariamente vincolanti per il giudice civile, potendo questi pervenire al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., delle immissioni, ancorchè contenute nei limiti di detti parametri, sulla scolta di un prudente apprezzamento che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica.
La relativa motivazione, ove adeguatamente motivata costituisce accertamento di merito insindacabile in sede di legittimità (Cass. 25 giugno 2012 n. 10587).
In sostanza bisogna tenere distinti due piani:
a) quello pubblicistico;
b) quello privatistico.
Nella prima ipotesi per essere a norma è sufficiente che i rumori non superino le soglie indicate dai provvedimenti legislativi vigenti.
Nel caso delle controversie tra privati, invece, i rumori possono essere considerati intollerabili anche se ricadenti in quell'ambito, poiché tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice adito.
Quanto alle conseguenze dell'accertamento dell'intollerabilità, non è detto che la cessazione dell'attività sia l'unica soluzione.
In giudice, infatti, può ordinare pure solamente l'adozione di accorgimenti utili ad eliminare il rumore o a riportarlo entro limiti accettabili.
La parte che ha causato l'intollerabilità, in tal caso, fermo restando l'eventuale risarcimento del danno per il passato, dovrà adeguarsi a quanto prescritto dal giudice a meno che non decida di contestare la decisione giudiziale.
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