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Una delleproblematiche che piu' frequentemente si pongono nell'ambito dei cosi' detti rapporti di vicinato è relativa alla sporgenza degli alberi nel fondo vicino.
Invasione della proprietà con la presenza di rami e/o di radici di alberi altrui nel proprio fondo.
Villette a schiera, fondi in campagna, alle volte anche semplicemente alberi condominiali che a causa della scarsa manutenzione protendono nel giardino di proprietà esclusiva di uno dei comproprietari.
Che cosa fare in questi casi?
Come tutelare il proprio diritto a non vedere invaso il proprio fondo?
Al riguardo è chiaro e preciso l'art. 896 del codice civile, a mente del quale:
Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali.
Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti.
Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell'albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell'art. 843.
Un ruolo fondamentale è giocato dai regolamenti e dagli usi locali.
I primi sono consultabili presso il municipio del comune di residenza, i secondi sono raccolti dalla Camera di Commercio provinciale e consultabili presso la sede dell'ente.
Entrambi i tipi di documentazione possono essere reperiti anche su internet se le istituzioni competenti alla loro tenuta hanno predisposto la consultazione anche in formato elettronico mettendoli a disposizione sul proprio sito.
Nel silenzio di questi atti, o nel caso in cui gli stessi rinviino alle norme codicistiche, è utile evidenziare che il legislatore ha inteso distinguere l'ipotesi dello sconfinamento dei rami da quello delle radici.
Nel primo caso sarà possibile chiedere al proprietario degli alberi anche per via giudiziale (è questo il significato del termine costringerlo) di tagliare i rami che si protendono sul fondo altrui.
Nel caso di radici, invece, esse potranno essere recise direttamente dal proprietario sul cui fondo si sono addentrate.
Quanto ai frutti che potrebbero cadere, gli stessi devono essere considerati di proprietà del titolare del fondo su cui cadono.
Pure in questo caso, tuttavia, bisogna fare salve le (eventuali) diverse disposizioni dei regolamenti ed usi locali che potrebbero imporre al titolare del fondo sul quale sono caduti di concedere l'ingresso per la raccolta o comunque di metterli a disposizione (il così detto accesso al fondo art. 843, terzo comma, c.c.).
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