Detrazione 65% per caminetti e stufe: cosa sapere

Dal 2015 è diventato più semplice accedere alla detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%) per chi installa generatori a biomassa come caminetti e stufe.
Pubblicato il

Novità dal 1° gennaio 2015 per caminetti e stufe


Detrazione 65 stufeDal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore interessanti modifiche alla detrazione sul risparmio energetico (65%) inerenti i generatori a biomasse, tra cui rientrano i caminetti e le stufe.

Prima di questa data, riuscire a beneficiare della detrazione 65% per l'installazione di caminetti e stufe era possibile, ma spesso difficoltoso a causa di parametri molto restrittivi da rispettare.
Tra l'altro la procedura richiedeva calcoli complessi inerenti non solo i nuovi generatori installati, ma i consumi energetici di tutto l'edificio.

Con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014) sono stati finalmente superati vari ostacoli burocratici che spesso facevano desistere il contribuente dal beneficiare di questa opportunità.

Resta tuttavia l'obbligo di rispettare specifici requisiti inerenti l'intervento e alcuni adempimenti burocratici.


Requisiti tecnici di caminetti e stufe ai fini della detrazione 65%


A differenza delle caldaie a condensazione, che devono obbligatoriamente sostituire un generatore già esistente per essere detraibili al 65%, in caso di installazione di caminetti o stufe sono ammesse sia le sostituzioni sia le nuove installazioni, anche a integrazione di un impianto di riscaldamento a caldaia già presente.

L'ENEA (l'ente preposto alla gestione delle pratiche inerenti la detrazione sul risparmio energetico) ha individuato con questa tabella le norme di riferimento a cui i caminetti e le stufe devono essere conformi affinché possano beneficiare della detrazione:

Norme di riferimento caminetti e stufe
Inoltre, tutti i generatori elencati devono possedere i seguenti requisiti:

a) Un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);

b) Il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del DLgs. n°152 del 2006, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29/3/2012, in base al punto 1 dell'Allegato 2 del DLgs. 28/2011);

c) Il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;

d) La conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29/3/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012).


Adempimenti per accedere alla detrazione 65% di caminetti e stufe


Stufe e caminettiPer accedere alla detrazione 65% in seguito all'installazione di un caminetto o stufa, il contribuente è tenuto a rispettare i seguenti adempimenti:

1) Conservare le fatture attestanti le spese sostenute;

2) Conservare le ricevute dei pagamenti effettuati tramite apposito bonifico per le detrazioni fiscali;

3) Conservare le schede tecniche che attestino il rispetto dei requisiti sopra elencati;

4) Far redigere un'asseverazione da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio Albo professionale) attestante i requisiti tecnici di cui sopra. In base alle disposizioni di cui al D.M. 6 agosto 2009, l'asseverazione può essere:
- sostituita dalla dichiarazione resa dal direttore dei lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (obbligatoria ai sensi dell'Art.8, comma 2, del DLgs. n°192 del 2005);
- esplicitata nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici (che ai sensi dell'Art.28, comma 1, della L. n°10 del 1991 occorre depositare presso le amministrazioni competenti);

5) Inviare, entro 90 giorni dal termine dei lavori, la scheda informativa dell'intervento (il cosiddetto Allegato E) all'Enea, attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui si sono conclusi i lavori e conservarne una stampa firmata dal tecnico e/o dal cliente;

6) Conservare la ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice CPID), costituente garanzia del corretto invio della documentazione.


Altre informazioni utili per la detrazione 65% di caminetti e stufe


Come abbiamo scritto in più articoli, la detrazione sul risparmio energetico (65%) è ammessa solo per edifici esistenti, ossia per edifici che sono iscritti al Catasto.
Sono quindi escluse dalla detrazione 65% le installazioni di caminetti e stufe su immobili di nuova costruzione.
Detrazione 65 caminettiAltro particolare a cui prestare attenzione ai fini della detrazione è l'obbligo di essere in regola con tutti i tributi inerenti la casa, come ad esempio ICI/IMU, ovviamente se dovuti.

Si ricorda poi che si possono portare in detrazione tutte le spese legate all'intervento eseguito, ossia quelle per la fornitura e posa in opera dei materiali (compresa la realizzazione della canna fumaria) e quelle per eventuali professionisti coinvolti (ad esempio per la presentazione di una pratica comunale o per la comunicazione ENEA).
In caso di sostituzione di caminetto o stufa, sono detraibili anche le spese di smantellamento dell'impianto esistente.


L'alternativa della detrazione sulle ristrutturazioni (50%) per caminetti e stufe


L'installazione di caminetti e stufe rientra nella categoria di interventi che possono beneficiare sia della detrazione sul risparmio energetico (65%) di cui abbiamo trattato finora, sia della detrazione sulle ristrutturazioni edilizie (50%).
Ciò non comporta la possibilità di beneficiare di entrambe le detrazioni contemporaneamente, ma semplicemente si può scegliere fra le due.

Per comprendere quale delle due detrazioni faccia al caso nostro, consiglio la lettura dell'articolo Detrazione 50% o 65%: quale scegliere quando un lavoro può beneficiare di entrambe?

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Detrazione 65% per camini e stufe
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  • Marina4
    Marina4
    Martedì 6 Marzo 2018, alle ore 23:22
    Le stufe a bioetanolo sono detraibili?
    rispondi al commento
    • Spartaco
      Spartaco Marina4
      Sabato 28 Luglio 2018, alle ore 11:27
      Stufe o caminetti a bioetanolo sono detraibili se si in che percentuale e qaule la norma vigente? Grazie
      rispondi al commento
  • Melissao
    Melissao
    Lunedì 19 Febbraio 2018, alle ore 21:54
    Devo sostituire il camino aperto con un termocamino a pellet.
    In pratica acquisterò l'inserto da inserire nel camino utilizzando quindi la stessa canna fumaria.
    Per aderire al conto termico cosa serve in questo caso visto che non ho una stufa da rottamare?
    Ho letto che serve chiudere il camino aperto, ma se io compro l'inserto come faccio?

    rispondi al commento
  • Massimo4
    Massimo4
    Martedì 13 Febbraio 2018, alle ore 09:22
    Ho installato nel 2015 una stufa a pellet in una casa che ho preso in locazione, ho ottenuto l'incentivo del 65%.
    Ora devo cambiare casa e chiedo se posso portare con me la stufa a pellet o se devo obbligatoriamente lasciarla nella casa che ho in locazione e per cui ho dato disdetta.
    Se è obbligatorio lasciarla li, come credo, mi potete suggerire la norma di legge che mi obbliga a fare questo (non riesco a trovare il riferimento normativo) in modo da presentarlo al proprietario che non vuole che lascio nell'appartamento la stufa?
    rispondi al commento
  • Barbara
    Barbara
    Sabato 24 Giugno 2017, alle ore 15:31
    Inserimento tubi canna fumaria, devo fare bonifico per risparmio energetico?
    Quale allegato devo inviare all'ENEA?
    Come va compilato l'allegato?
    E dove non esiste in specifico la sostituzione della canna fumaria?
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Barbara
      Martedì 27 Giugno 2017, alle ore 12:10
      Se l'intervnto non prevede anche il generatore, non è detraibile al 65%. Può comunque detrarlo al 50%.
      rispondi al commento
  • Giovanni
    Giovanni
    Lunedì 10 Ottobre 2016, alle ore 19:31
    Ho edificio con impianto di riscaldamento a metano.
    Voglio istallare un inserto a pellet, che mi riscaldi la zona cucina e soggiorno.
    Per il 50% mi necessitano titoli abilitativi?
    Debbo fare calcoli o verifiche ai sensi del D.lgs 192/05?
    E' corretto fare solo la autocertificazione e non presentare cila o cil?
    rispondi al commento
  • Flavio
    Flavio
    Giovedì 22 Settembre 2016, alle ore 11:12
    Sto acquistando un immobile di nuova costruzione, poco dopo il roggito prevedo di installare sia una canna fumaria esterna, che l'installazione di un caminetto con un rendimento del 80,2 %.

    L'installatore diceva di non usufruire del iva agevolata, poiché avrebbe inibito la detrazione del 50% del caminetto in 10 anni.

    Può chiarirmi meglio cosa posso fare , visto che parliamo di 2000? di canna fumaria e di 8000? di caminetto ?
    rispondi al commento
  • Ddelia
    Ddelia
    Giovedì 3 Dicembre 2015, alle ore 14:14
    Buongiorno ho acquistato un termocamino ad aria; ho dovuto realizzare canna fumaria esterna rivestita in rame per vincolo paesaggistico: ma l'IVA per l'acquisto di tali materiali è soggetta a 10% o sono detraibili?grazie
    rispondi al commento
    • Sara.m.
      Sara.m. Ddelia
      Lunedì 28 Dicembre 2015, alle ore 11:35
      Ha diritto sia all'iva agevolata al 10%, che alla detrazione di questo importo.
      rispondi al commento
  • Vigsup
    Vigsup
    Martedì 29 Settembre 2015, alle ore 11:28
    Buon giorno, complimenti per il sito e l'articolo. Per detrazione del 65% per installazione stufa a pellet in locale già dotato di riscaldamento, chi mi compila l'asseverazione richiesta? Debbo incaricare un tecnico a parte (ingegnere o perito che sia) o viene rilasciata dal tecnico dell'assistenza che effettua installazione e prima accensione della stufa? O sono sufficienti le dichiarazioni rilasciate dal produttore?Grazie/Saluti. Maurizio
    rispondi al commento
  • Aliceballabio
    Aliceballabio
    Lunedì 22 Giugno 2015, alle ore 14:41
    Buongiorno,non mi è chiara una cosa: se sto ristrutturando e sostituisco una caldaia e installo anche una termostufa a pellet posso detrarre come risparmio energetico entrambe?Grazie
    rispondi al commento
  • espandi
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