Con l?approvazione del d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 contenente norme in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali si è introdotto nel nostro ordinamento il tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia condominiale
	Con l'approvazione del 
d.lgs n. 28 del 4 marzo 2010 contenente norme 
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali si è introdotto nel nostro ordinamento il 
tentativo obbligatorio di conciliazione anche in materia condominiale.

Per restare ancorati pedissequamente alla 
parola della legge, in realtà, è più corretto affermare che per quelle controversie aventi ad oggetti 
questioni condominiali (così come per altre, si veda 
art. 5 d.lgs n. 28/10), dopo un anno dall'entrata in vigore del summenzionato decreto, prima d'iniziare una controversia in sede giudiziale, sarà obbligatorio (la legge pone una condizione di procedibilità rilevabile anche d'ufficio entro la prima udienza) attivare un 
procedimento di mediazione che può avere come esito la conciliazione tra le parti.Caratteristica fondamentale del procedimento, nelle intenzioni del legislatore, è 
l'informalità e la celerità che dovrebbero caratterizzarne l'esperimento.L'esito del procedimento di mediazione conciliazione, ossia il così detto 
verbale d'accordo può ottenere efficacia esecutiva ai fini dell'adempimento coattivo degli obblighi in esso contenuti.A differenza dell'arbitrato il 
procedimento di mediazione non è un procedimento 
dinanzi a giudici privati, quanto piuttosto un 
tentativo di comporre una controversia nascente senza dover appurare l'effettiva portata giuridica delle argomentazioni (e delle pretese) delle parti ma cercando di fare in modo che si possa comporre il loro contrasto anche mediante un accordo che metta da parte la disputa prettamente giuridicaUno degli intenti dichiarati del legislatore delegato nella emanazione dei decreti era quello di 
decongestionare in modo significativo il carico giudiziario attraverso questo strumento che rientra nel novero dei così detti mezzi di risoluzione alternativa delle controversie (meglio noto con l'acronimo 
ADR ossia 
alternative dispute resolution).Nonostante ciò, 
non sono mancate le critiche a questo tipo di procedimento che a dire di molti, più che una razionalizzazione e velocizzazione del sistema rappresenta una ulteriore 
barriera, che in molti casi potrebbe rivelarsi anche 
inutile e costosa, per i cittadini che chiedono giustizia.Queste critiche colgono nel segno anche e soprattutto nella 
materia condominiale.Il 
motivo è molto semplice: il rinvio 
tout court alle controversie che riguardano il condominio senza alcun coordinamento con la disciplina codicistica à�€“ soprattutto quella che regolamenta, già di per sà in modo molto vago, la ripartizione delle competenze tra amministratore ed assemblea à�€“ rischia di 
generare confusione e di conseguenza ulteriore contenzioso.

Il dato certo è che 
non è necessario azionare il procedimento di mediazione per:a)ricorsi per 
decreto ingiuntivo ex art. 63 disp. att. c.c.;b)per i procedimenti di 
volontaria giurisdizione (nomina e revoca amministratore di condominio, ricorso ex 
art. 1105 c.c.).Resta il dubbio per 
alcuni tipi di controversie che rappresentano dei veri e propri contenziosi.Si pensi al 
giudizio di revisione delle tabelle millesimali: quale potrà mai essere l'accordo conciliativo?In sostanza, solitamente, se una persona giunge alla conclusione di dover agire giudizialmente per ottenere la revisione e/o la modifica delle tabelle millesimali, vuol dire che già 
in assemblea non ha avuto ascolto e ragione.Allo stesso modo dicasi per le 
deliberazioni assembleari di ripartizione delle spese.Davvero si può pensare che l'amministratore, in sede di conciliazione, possa 
modificare il deliberato assembleare riparametrando il piano di riparto sulla base dell'accordo conciliativo (che quindi può anche non essere rispettoso di parametri di ripartizione legali o convenzionali) raggiunto con la controparte.Infine, nei giudizi relativi all'
osservanza del regolamento di condominio, potrebbe accettarsi un accordo conciliativo che rappresenti di fatto, una 
deroga ad personam alle clausole regolamentari?Tutte questioni che solo 
la prassi, ci si augura, potrà risolvere senza troppe fibrillazioni.