IVA per stufe a pellet

Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti.
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Installazione di stufe a pellet in edifici abitativi


stufaPer interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa in cui viene fornita una stufa a pellet l'applicazione dell'IVA non è cosa scontata e deve essere valutata attentamente.

Infatti l'IVA potrebbe essere al 4%, al 10%, in parte al 10% e in parte al 22% o anche tutta al 22%. Per una corretta applicazione è necessario capire in quale caso si ricade.

Procediamo però con ordine e analizziamo tutti i casi possibili.


IVA stufe a pellet per interventi di nuova costruzione


iva 4%Nel caso in cui la stufa a pellet sia installata in un'abitazione di nuova costruzione o nell'ampliamento di un'abitazione esistente, l'IVA sulla fornitura e sulla manodopera necessaria per installare la stufa è al 4% se l'immobile ricade in uno dei seguenti casi:
- abbia i requisiti di prima casa
- sia un fabbricato rurale a destinazione abitativa
- ricada nell'ambito dei cosiddetti edifici Tupini.

In tutti gli altri casi di nuova costruzione l'aliquota IVA è al 22%.


IVA stufe a pellet per interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro


iva 10%È noto che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo esistente vige un regime agevolato di applicazione dell'IVA al 10%.
Nei casi di ristrutturazione, risanamento conservativo e restauro l'IVA da applicare sia sulla fornitura che sulla manodopera per l'installazione di una stufa a pellet è al 10%. Ciò è valido sia che la stufa sia fornita dalla medesima ditta che la installa sia che sia acquistata direttamente da un fornitore e installata da ditta diversa.


IVA stufe a pellet per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria


Anche per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di abitazioni esistenti è generalmente previsto il regime agevolato dell'IVA al 10%.
Tuttavia esiste una particolare categoria di beni (i cosiddetti beni di valore significativo) per i quali in occasione di una manutenzione ordinaria o straordinaria l'IVA sulla fornitura del bene deve essere applicata in una modalità un po' particolare: l'IVA sarà in parte applicata al 10% ed in parte al 22%. Questo calcolo è ben spiegato in un articolo pubblicato qualche tempo fa, di cui consiglio la lettura.

Nell'elenco dei beni di valore significativo, che è riportato nel Decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999, rientrano:
- ascensori e montacarichi
- infissi interni ed esterni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento
- sanitari e rubinetteria da bagno
- impianti di sicurezza.

Come vanno inquadrate le stufe a pellet? Rientrano nella stessa categoria delle caldaie e di conseguenza l'IVA sulla loro fornitura in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria deve essere applicata come previsto per i beni di valore significativo? Oppure le stufe a pellet non sono da considerarsi caldaie vere e proprie e quindi non essendo beni di valore significativo possono godere dell'IVA tutta al 10% in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria?

Il dubbio è giustamente stato sollevato dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, che ha chiesto in merito una consulenza giuridica all'Agenzia delle Entrate. La risposta ottenuta è chiara e sarà certamente utile in futuro.

L'Agenzia delle Entrate ritiene che i termini utilizzati nell'elenco dei beni di valore significativo (in questo caso ci interessa il punto relativo alle caldaie) vanno intesi nel loro significato generico e non in senso tecnico, riferendosi anche a beni che hanno la stessa funzionalità, ma che per specifiche caratteristiche o per esigenze commerciali assumono una diversa denominazione.

Nel caso particolare dell'installazione di stufe a pellet all'interno di una manutenzione ordinaria o straordinaria di un edificio ad uso abitativo occorre valutare se tali beni abbiano o meno la stessa funzionalità delle caldaie, definite dall'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192, come il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione.

pelletIn genere le stufe a pellet sono utilizzate in uno dei seguenti modi:
- come impianto generatore di calore che riscalda l'acqua (fluido termovettore) che alimenta il sistema di riscaldamento e per produrre acqua calda sanitaria;
- come impianto per riscaldare l'ambiente in cui si trova la stufa o gli ambienti limitrofi mediante tubazioni ad aria, senza alimentare il sistema di riscaldamento e senza produrre acqua calda sanitaria.

Se la stufa a pellet è riconducibile al primo caso, ossia realizza un passaggio di calore verso un fluido che poi circola nell'impianto di riscaldamento (ad esempio con pannelli radianti a pavimento o radiatori), l'Agenzia delle Entrate ritiene che la stufa sia assimilabile ad una caldaia e di conseguenza l'applicazione dell'IVA seguirà il metodo previsto per i beni di valore significativo (la fornitura avrà IVA in parte al 10% e in parte al 22% e quindi si rimanda alla lettura dell'articolo prima citato).

Se invece la stufa a pellet è riconducibile al secondo caso, ossia trasferisce l'energia ottenuta dalla combustione direttamente all'aria per irraggiamento, l'Agenzia delle Entrate non la contempla come caldaia e quindi come bene di valore significativo. Pertanto può godere dell'applicazione dell'IVA agevolata al 10% su tutta la fornitura.

Quanto descritto è valido solo qualora la fornitura della stufa venga fatta dalla medesima impresa che la installa. In caso contrario, che sia considerata bene di valore significativo o meno, l'IVA sulla fornitura di una stufa a pellet nell'ambito di una manutenzione ordinaria o straordinaria sarà al 22%, mentre la manodopera per l'installazione al 10%.

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  • Ennio1205
    Ennio1205
    Martedì 4 Maggio 2021, alle ore 19:09
    Nell'ambito di lavori di ristrutturazione devo rifare la canna fumaria inserendo una tubazione in acciaio.
    Sostituirò il vecchio inserto camino a legna con un nuovo inserto a pellet, rifacendo anche la struttura in muratura del camino.
    La ditta che effettuerà i lavori è anche rivenditore degli inserti (che però non sono di sua produzione).
    Atteso che i lavori avranno un'aliquota IVA del 10%, a che aliquota IVA è assoggettato l'inserto a pellet? (solo aria calda).
    È corretto che venga applicata l'aliquota del 10% sul costo netto dell'Inserto?
    Oppure dovrà essere applicata l'aliquota del 22%?
    Ed in quest'ultimo caso, è corretto che venga richiesta un ulteriore IVA del 10% sull'inserto?
    rispondi al commento
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