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Con la Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, l'Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che l'aliquota Iva da applicare per i servizi prestati per i periodici ed obbligatori controlli a cui devono essere sottoposti gli impianti di riscaldamento e le relative caldaie di edifici privati e condomini, deve essere quella agevolata del 10%.
La risoluzione rappresenta la risposta al quesito che era stato formulato da un'azienda che si occupa proprio di manutenzione e revisione periodica di impianti termici, e in particolare di caldaie a gas, ed era stato presentato facendo appello all'articolo 11 della Legge n. 212 del 2000.
La ditta, interpretando in maniera erronea la normativa in materia, riteneva che l'agevolazione fiscale potesse applicarsi solo agli interventi su fabbricati condominiali, pertanto era solita applicare ai propri committenti l'aliquota Iva ordinaria, pari al 21%.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate è stata invece di parere diverso, infatti l'ente ha ricordato che l'agevolazione è applicabile agli interventi compiuti su qualunque edificio che abbia prevalente destinazione abitativa, e quindi non solo ai condomini, ma anche quelli ad uso esclusivo.
La legge di riferimento è la n. 488 del 23 dicembre 1999, che stabilisce che tale agevolazione si applica a qualunque intervento di manutenzione ordinaria e quindi anche alla manutenzione delle caldaie, in quanto rientrante tra gli interventi necessari a mantenere in efficienza impianti tecnologici esistenti, senza fare alcuna distinzione per il fatto che si trovino in condomini o in fabbricati privati.
La definizione di manutenzione ordinaria da prendere in considerazione è quella espressa dall'art. 3, lettera a), del Testo Unico dell'Edilizia (D.P.R. 380/01), che ha ripreso i contenuti dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Ma già con la circolare n. 71 del 2000 l'Agenzia delle Entrate aveva precisato che l'agevolazione fiscale è applicabile anche a quegli interventi di manutenzione da svolgere obbligatoriamente, per impianti elevatori e di riscaldamento, per i quali è prevista la corresponsione di un canone annuo e che possono richiedere anche la sostituzione di parti usurate.
Tuttavia l'AdE ha però specificato che l'agevolazione non si può invece estendere a quei tipi di contratto di revisione periodica, che oltre alla manutenzione ordinaria, comprendono anche altre prestazioni, come ad esempio una eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, se gli importi di tali prestazioni non sono indicate separatamente.
Per riassumre, possiamo dire che i controlli periodici previsti per le caldaie a gas e per gli impianti termici sono di manutenzione ordinaria, e possono godere di Iva agevolata se effettuati su edifici residenziali.
Cosa dovrà fare, quindi, il condominio o il privato che abbia versato erroneamente l'Iva al 21%?
L'Agenzia delle Entrate ha precisato che le aziende che avranno applicato erroneamente questa aliquota, dovranno risarcire ai clienti la parte di Iva richiesta in eccesso, rilasciando un'attestazione.
Le ditte a loro volta potranno richiederne il rimborso da parte del Fisco, entro due anni dal versamento, ma solo dimostrando di aver correttamente restituito ai clienti l'Iva versata in più.
Questo è stato ovviamente stabilito per evitare indebiti profitti.
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