Conseguenze possibili e reazioni effettive al DDl Brunetta-Calderoli sulla sempificazione in materia amministrativa applicata alle procedure edilizie
Da qualche tempo è in discussione un disegno di legge (cd ddl Brunetta-Calderoli) per la semplificazione amministrativa in materia di interventi minori che vorrebbe, nelle intenzioni del Governo, accelerare e rendere più snello il processo amministrativo relativo ad alcune attività edilizie ritenute di entità minima; il primo passaggio considerato necessario per effettuare la semplificazione è stato modificare l'elenco di cui all'art.6 del Dpr 380/2001(Testo Unico dell'edilizia) inserendo, tra gli interventi da considerarsi Attività edilizia libera, alcuni tipi di lavori che, i precedenza, sarebbero stati classificabili come manutenzione straordinaria.
Tali interventi -manutenzione straordinaria che non riguardi parti strutturali degli edifici; pavimentazione di spazi esterni; installazione di pannelli solari, fotovoltaici e termici senza serbatoi esterni, fuori dai centri storici; arredi nelle pertinenze degli edifici; opere temporanee; serre mobili stagionali; movimenti di terra per le attività agricole- si realizzerebbero senza titolo abilitativo, perché, appunto, attività edilizia libera, fermo restando il rispetto delle norme regionali, degli strumenti urbanistici comunali, delle norme antisismiche e di quelle di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie, delle norme di tutela dei beni culturali e del paesaggio e di quelle relative all'efficienza energetica.
La formula amministrativa scelta per permettere lo svolgimento di tali interventi è una comunicazione al Comune, con, allegate eventuali autorizzazioni necessarie e, nei casi di manutenzione straordinaria, l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori; quest'ultima categoria di interventi, per le sue particolari e specifiche implicazioni, ha suscitato non poche reazioni tra i tecnici liberi professionisti, i quali, con un filo di ironia, hanno fatto notare come un semplice muratore, in casi come quelli contemplati dal DDL, assurgesse alla figura di Direttore dei lavori.
Aldilà del tono ironico e delle facili reazioni a caldo, le considerazioni preoccupate espresse da più parti nel mondo professionale abbracciano due elementi significativi: uno riguarda il colpo assestato alla professionalità dei tecnici abilitati e la riduzione delle opportunità di lavoro che tale scelta comporterebbe (sebbene sia fatto noto a tutti che da sempre committenti temerari spesso affidano lavori di qualunque entità ai muratori senza neanche preoccuparsi di effettuare comunicazioni e/o richiedere titoli abilitativi), considerazione ritenuta da alcuni corporativistica ma sicuramente fondata sotto il profilo del valore che una società da alle figure tecniche abilitate.
L'altro argomento, rivolto alla società in generale, riguarda la sensatezza del lasciare ai committenti e alle imprese (spesso piccole e non dotate di un direttore tecnico abilitato) l'onere e la responsabilità di accertare che gli interventi effettuati siano conformi alle tante norme esistenti, assumendo per certo che gli stessi abbiano le capacità e le conoscenze per poter effettuare le suddette verifiche, usualmente e giustificatamente affidate ad Architetti, Ingegneri e Geometri.
Le considerazioni espresse relative al timore che interventi disinvolti possano compromettere la sicurezza strutturale degli edifici sono assolutamente condivisibili, del resto la cronaca del nostro paese ci riporta periodicamente sotto gli occhi episodi di crolli di edifici la cui causa è strettamente legata a lavori eseguiti con scelleratezza le cui responsabilità non sono state facilmente identificate.
Il CNAPPC -Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori- è sceso in campo, in qualità di organo rappresentativo a livello nazionale, ed in una nota del 30 Novembre scorso ha proposto al governo l'aggiunta di uno specifico emendamento, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria, che preveda l'obbligo di affidamento della direzione dei lavori ad un professionista abilitato iscritto all'albo che asseveri la correttezza normativa degli interventi in essere, allegando la relazione e/o gli elaborati prodotti alla comunicazione di inizio lavori e prevedendo che, al termine degli stessi, certifichi la effettiva rispondenza dei lavori effettuati alle norme cui essi devono assoggettarsi.
In attesa che si giunga ad una soluzione di compromesso che abbia come obiettivo principale la salvaguardia delle condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio esistente, considerando anche la lettera del Ministro Brunetta di disponibilità a vagliare le osservazioni degli architetti, c'è da augurarsi che i futuri interventi in materia di semplificazione nel campo del edilizia, per le ovvie conseguenze su vari aspetti del corretto svolgimento della vita sociale, possano essere proposte dopo un attenta valutazione che coinvolga tutti i soggetti interessati in tali processi.