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In alcune situazioni ambientali, non è possibile sempre ricorrere all'utilizzo del gas metano per uso domestico.
Questo poiché alcune località, possono non essere raggiunte dal servizio pubblico di erogazione.
I proprietari di immobili, si ritrovano così a poter utilizzare il gas G.P.L., fornito da ditte specializzate che, al contempo, danno in comodato d'uso il serbatoio da installare nell'area individuata.
Tendenzialmente, l'utente tipo è il proprietario di villetta isolata dotata di giardino, anche se oggi, è possibile l'installazione per condomini, purché dispongano di area esterna sufficiente ad alloggiare il serbatoio del gas, nel rispetto delle normative vigenti.
La legge, infatti, è stata resa piuttosto severa nei confronti delle ditte erogatrici del servizio e, in riferimento ai requisiti da possedere, per vedersi installato un serbatoio GPL.
Ultime disposizioni in termini cronologici, arrivano con il D.L. del 22 febbraio 2006, n. 128 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
Tale D.L., semplifica, con l'articolo 17, le norme per l'installazione dei depositi di G.P.L. con capacità complessiva non superiore a 13 mc.
L'installazione di questi dispositivi, infatti, viene considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, come un'attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 380 e s.m.e i.
Evidenziate le ultime prescrizioni, veniamo al Decreto cardine della legislazione in materia di installazione di serbatoi di G.P.L., ossia il D.M. del 14 maggio 2004 con successivo D.L. del 5 luglio 2005.
Il D.L. del 5 luglio 2005 ha introdotto delle integrazioni al Decreto Ministeriale del 14 maggio 2004, recante l'approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con capacità complessiva non superiore a 13 m3.
Una fondamentale modifica riguarda le distanze di sicurezza da garantire nell'installazione di serbatoio in ambito residenziale.
Nel dettaglio, vanno assicurati:
- 5 ml in riferimento a depositi con capacità fino a 3 metri cubi;
- 7,5 ml per depositi con capacità compresa tra i 3 e 5 metri cubi;
- 15 ml, per depositi aventi capacità compresa tra i 5 e i 13 metri cubi.
Queste distanze, stabilite dal D.M. del 2004, sono state oggetto di integrazione attraverso l'approvazione del D.M. del 5 luglio 2005.
Con quest'ultimo decreto, infatti, viene stabilito che le distanze di sicurezza da mantenere e garantire nella collocazione dei serbatoi GPL, rispetto al circondario, possono essere ridotte della metà, nel caso in cui si ricorresse all'interramento del serbatoio.
In alternativa, si possono interporre dei muri fra gli elementi pericolosi del deposito, ossia serbatoio e relativi accessori di funzionamento, e gli elementi da proteggere.
Le pareti che fungono da barriera, devono essere costruite con un'altezza superiore di almeno 50 centimetri, rispetto all'altezza dell'elemento più alto e pericoloso.
Per edifici e/o locali destinati, anche in parte, ad esercizi pubblici, a collettività e simili, le distanze di sicurezza da adottare, per serbatoti con capacità compresa tra i 3 e i 5 metri cubi, potranno dimezzarsi solo ed esclusivamente ricorrendo all'interramento del serbatoio.
Lo scopo e il campo di applicazione del D.M. del 14.05.2004, con le relative integrazioni e modifiche, è quello di fornire degli ordinamenti in materia di prevenzione incendi.
La norma ha così cercato di dare delle linee guida necessarie alla corretta installazione e, ad un attento esercizio, dei depositi di G.P.L. sotto forma di serbatoi fissi di nuova installazione.
La caratteristica sulla quale si fonda la legge, è che i serbatoi in questione, presentino una capacità volumetrica complessiva non superiore ai 13 metri cubi e che siano destinati ad essere impiegati in impianti di distribuzione per impieghi civili, ma anche industriali, artigianali e agricoli.
L'obiettivo che la norma si è posto, è stato quello di ridurre al minimo le cause di perdite accidentali di G.P.L., con possibile incendio o esplosione.
Sicuramente limitare i possibili danni a persone e/o a edifici e cose poste in prossimità del serbatoio.
Infine permettere alle squadre di soccorso di svolgere nel modo più rapido ed efficiente possibile, i soccorsi e di condurre le operazioni in piena sicurezza.
Abbiamo visto che la capacità massima di portata del deposito di G.P.L. deve essere di 13 metri cubi. La norma stabilisce, però, che possono essere impiegati al servizio della stessa utenza, anche più serbatoi con capacità singola compresa tra 0.5 e 13 metri cubi, e la scelta della tipologia, dipende dallo spazio di cui si dispone.
Per tale ragione, si parlerà di due depositi distinti e separati, quando la distanza tra il perimetro dei serbatoi più vicini, sarà superiore ai 15 metri lineari.
I serbatoi contenti il G.P.L., interrati o fuori terra che siano, devono essere installati esclusivamente su aree libere e a cielo aperto.
Di riflesso, è vietata l'installazione di serbatoi su terrazze o aree sovrastanti locali chiusi, come ad esempio giardini pensili.
Anche quando si parla di cortili occorre verificare la persistenza di alcune condizioni fisiche del sito e, solo in questo caso, i serbatoi che si possono installare, devono essere esclusivamente di tipo interrato.
Prima caratteristica da verificare è che l'accesso del cortile, abbia una larghezza ed altezza libera, non inferiori a 4 metri.
Inoltre il cortile deve estendersi per una superficie di almeno 1000 metri quadrati e avere almeno un quarto del perimetro sgombro dalla presenza di edifici e costruzioni.
La restante parte del perimetro, ossia i rimanenti tre quarti, devono confinare con edifici di civile abitazione, con altezza antincendio inferiore ai 12 metri e la destinazione d'uso delle costruzioni non deve prevedere affollamento di persone.
La norma inoltre prevede l'installazione di serbatoi interrati, anche su terreni in pendenza e, grazie al D.L.128 del 22 febbraio 2006, le distanze di sicurezza tra i serbatoi interrati e gli edifici possono essere dimezzate anche se in presenza di terreni con pendenze pari o superiori ai 5°.
In questo caso le distanze di sicurezza andranno misurate secondo la proiezione orizzontale.
Nel caso di serbatoi esterni, le piazzole dovranno essere sempre realizzate in piano.
Non è invece ammessa l'installazione di serbatoi in corrispondenza di rampe carrabili.
I serbatoi impiegati per il G.P.L., possono venire installati fuori terra o, come abbiamo visto, possono essere anche interrati.
Tutto dipende dalle loro caratteristiche costruttive, dai requisiti del sito prescelto per la loro collocazione e dallo spazio di cui si dispone.
La norma, in generale, prevede che i serbatoi siano sempre ben ancorati al suolo, per scongiurare eventuali spostamenti e oscillazioni durante la fase di riempimento.
Nel caso in cui siano posti a meno di 3 metri da superfici carrabili, occorre realizzare una idonea difesa fissa per evitare possibili urti provocati dai veicoli in transito.
Si può optare per una protezione collocata ad una distanza di almeno 1 metro dal perimetro del serbatoio o, nel caso di un cordolo, questo deve avere un'altezza minima di 20 cm ed una distanza dal serbatoio uguale o superiore al metro e mezzo.
Il D.L. n.128 prevede che i serbatoi debbano essere circondati da un'area ampia, completamente sgombra da vegetazione, ivi compresi alberi ad alto fusto.
I serbatoi da interrare, devono essere predisposti per una tale funzione di esercizio e devono presentare, tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza posti e raggruppati all'interno di un pozzetto stagno, che abbia in dotazione un apposito coperchio con serratura e che garantisca la completa impermeabilizzazione.
Inoltre, il pozzetto deve avere uno specifico sistema di sfiato, nel caso in cui ci fossero perdite e fuoriuscite di gas dagli accessori o anche, dai dispositivi di tenuta.
Importante è che l'attacco per l'erogatore dell'autocisterna sia posizionato all'esterno del pozzetto e accessibile in tutta sicurezza dall'operatore.
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