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La Legge di bilancio 2020 ha prorogato anche per le spese sostenute quest'anno la detrazione IRPEF al 50% (ripartita in 10 quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.
A tal proposito si ricorda che la stessa manovra finanziaria, ha prorogato al 31 dicembre 2020 anche la misura della detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall'articolo 16-bis, comma 1, del TUIR.
Si tratta dei seguenti interventi:
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione IRPEF del 50% nell'ambito del recupero del patrimonio edilizio vi rientrano anche quelli relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Come si evince anche dalla guida predisposta in merito dall'Agenzia delle Entrate, a tal fine, per atti illeciti devono intendersi quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
Ne sono alcuni esempi:
Si precisa, tuttavia, che in tali casi la detrazione è applicabile esclusivamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili (non rientra nell'agevolazione, ad esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza).
Per godere del bonus mobili ed elettrodomestici, dunque, è indispensabile, realizzare una ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Non è agevolabile il solo acquisto dei mobili senza che ciò sia accompagnato da interventi di ristrutturazione su immobili che diano diritto alla relativa detrazione fiscale.
Nel dettaglio, per le spese sostenute nel 2020, il bonus può essere richiesto solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato non prima del 1° gennaio 2019.
Per gli acquisti effettuati nel 2019, invece, è stato possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2018; così come per gli acquisti effettuati nel 2018, è stato possibile fruire della detrazione solo se l'intervento di ristrutturazione è iniziato in data non anteriore al 1° gennaio 2017.
Si tenga presente che il beneficio spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio (ad esempio si ristruttura il bagno di casa e si acquista la camera da letto).
Laddove poi l'intervento di ristrutturazione interessi parti condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), i condòmini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti (se ad esempio si ristruttura la guardiola, il bonus arredi può spettare per l'acquisto dello scrivania destinata alla guardiola stessa e non all'immobile del singolo condomino).
Resta fermo che per fruire del bonus fiscale, il pagamento della spesa deve avvenire con bonifico (anche ordinario) o carta di debito o credito (non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento).
Spesso ci si chiede se la realizzazione di un impianto di allarme possa rientrare tra quegli interventi di ristrutturazione che potrebbero poi anche dar diritto al bonus oggetto di trattazione.
In altri termini, se ad esempio, installo le telecamere sulla mia abitazione e per questo intervento fruisco della detrazione IRPEF del 50% previsto per interventi diretti all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, potrò poi fruire anche dello sgravio fiscale per l'acquisto di mobili?
L'Agenzia delle Entrate ammette questa possibilità ma nel rispetto di determinate condizioni.
Il chiarimento, tutt'oggi ancora valido, è quello espresso nella Circolare n. 10/E del 2014, in cui la stessa Amministrazione finanziaria rivede (anzi ribalta) un precedente orientamento.
In particolare da tale documenti di prassi si evince che la fruizione della detrazione per le spese sostenute per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, non consente di per sé di fruire dell'ulteriore detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici salvo l'ipotesi in cui in cui le misure di prevenzione, per le loro particolari caratteristiche, siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia).
Detta verifica, concretizzando un accertamento fattuale sulla tipologia di intervento, deve essere effettuata caso per caso, con riferimento alla fattispecie concreta. Pertanto darebbe diritto a fruire anche del bonus mobili, ad esempio l'installazione dell'antifurto che necessita di opere murarie che danno diritto a loro volta alla detrazione IRPEF per ristrutturazione.
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