Si ritiene possibile, a determinate condizioni, godere della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA agevolata per l'acquisto e l'istallazione dell'addolcitore di acqua
Installazione addolcitore d'acqua e benefici fiscali
Vuoi installare un addolcitore d'acqua nella tua abitazione oppure sull'interno impianto idraulico del condominio e sapere se si può beneficiare della detrazione IRPEF del 50% e dell'IVA al 10% previsti per i lavori di ristrutturazione?
L'argomento è stato espressamente affrontato dall'Agenzia delle Entrate in passato e il chiarimento dato all'epoca può ritenersi ancora a tutt'oggi valido. Si tratta della Circolare 20/E del 13 maggio 2011, in cui è stato detto che la detrazione IRPEF e l'aliquota IVA ridotta sono ammissibili solo se l'installazione degli addolcitori domestici comporta modificazioni strutturali integranti opere di manutenzione straordinaria dell'abitazione e/o degli impianti relativi (la precisazione è stata ripresa nella Circolare n. 13/E del 2019).
Quindi, ad esempio, il beneficio spetta quando per l'installazione dell'addolcitore si va a eseguire un intervento di rinnovamento con modifica strutturale sull'impianto idraulico esistente (cosa che in genere si rende necessaria per l'allaccio dell'addolcitore medesimo).
Resta fermo che, ai fini del beneficio della detrazione, il pagamento della spesa vada effettuato con bonifico bancario o postale c.d. parlante da cui risultino: a) la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR 917/1986); b) il codice fiscale del beneficiario della detrazione; c) il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.