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Lo scorso 10 marzo, è stato finalmente approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge sulla montagna, intitolato: Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane.
Si tratta di un provvedimento, contenente un pacchetto di misure finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori, che in pochi anni, sono stati protagonisti di un forte spopolamento e a incentivare la ripresa di zone montane che avranno l'opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese.
Tale provvedimento normativo è stato assunto in ossequio con quanto dispone l'articolo 174, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Diversi sono gli obiettivi dell'intervento normativo: sono contemplate misure dirette a incentivare:
Alcune misure riguardano specificamente il comparto casa in montagna.
Preliminarmente alla analisi delle principali misure agevolative previste per la casa in montagna, occorre precisare che, i comuni montani ai quali si applicano le disposizioni del Decreto Montagna, a oggi, non sono stabiliti chiaramente.
L'art. 2, stabilisce che entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore legge casa montagna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico.
In particolare, i comuni destinatari degli incentivi, sono individuati sulla base di:
Ciò premesso, devono classificarsi, in ogni caso, come montani i comuni che appartengono a una provincia interamente montana, ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56.
La Legge di Bilancio 2022 ha istituito un Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT), con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
L'art. 15, Decreto Montagna, rubricato Io resto in montagna, prevede importanti misure a favore di chi decide di acquistare la propria casa in montagna, e nello specifico, in comuni montani con popolazione non superiore a 2.000 abitanti.
Si tratta di una agevolazione che consente:
La detrazione de qua è alternativa alla detrazione prevista dall'art. 15, primo comma, lettera b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo unico delle imposte sui redditi, TUIR), con riferimento agli interessi passivi, corrisposti in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Tale beneficio fiscale può essere fruito esclusivamente da contribuenti che non abbiano compiuto anni 41 nell'anno in cui l'acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo sono stati rogitati.
Ulteriore condizione per l'accesso all'agevolazione riguarda la categoria catastale dell'immobile.
Infatti, possono ottenere la detrazione dall'imposta lorda, i contribuenti che acquistano case in vendita in montagna o appartamenti in montagna diversi da quelli iscritti in catasto nelle categorie A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (Uffici e studi privati).
Le disposizioni dell'art. 15, Decreto Montagna si applicano con riferimento agli acquisti di unità immobiliari conclusi e a mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto.
Ulteriori agevolazioni fiscali, sono previste con riferimento al trasferimento di fondi rustici.
Il Decreto Montagna prevede una misura a sostegno del trasferimento di proprietà di fondi rustici in Comuni classificati montani o in caso di accorpamento di proprietà diretto.
In particolare, è previsto che, in riforma dell'attuale art. 9, secondo comma, D.P.R. n. 601/73 nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali.
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