Solo i consumi effettuati dal contribuente e dal suo nucleo familiare forniscono prova della dimora abituale ai fini dell'esenzione Imu. Lo dice la Ctp di Napoli
Esenzione Imu e dimora abituale
Si è esonerati dal pagamento dell'Imu, l'imposta municipale unica, quando l'immobile posseduto viene destinato ad abitazione principale.
Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente
Secondo quanto stabilito dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, per poter individuare l'abitazione principale, ai fini del beneficio fiscale, non è sufficiente la residenza anagrafica stabilita dal contribuente e dalla sua famiglia.
Occorre un elemento in più, ovvero che in quell'immobile il contribuente abbia fissato la sua dimora abituale, intesa come il luogo in cui con la famiglia egli vive stabilmente.
Per la Ctp di Napoli, che si pronuncia con sentenza n sentenza 7835 del 16 novembre 2020, non valgono a fornire la prova della dimora abituale: il pagamento della tassa sui rifiuti, l'allaccio al sistema fognario, la domanda di condono edilizio o le utenze del telefono. Tali elementi non determinano la destinazione dell'immobile, in quanto possono indicare anche un utilizzo occasionale dello stesso.
Per provare la dimora abituale si deve invece fare riferimento ai consumi effettuati, ovvero i costi sostenuti per l'energia elettrica e l'acqua, purché non si tratti di consumi modesti che invece escluderebbero il requisito per ottenere l'esenzione dall'Imu.
Nella fattispecie esaminata dalla Ctp di Napoli le prove fornite dal contribuente non venivano ritenute idonee a comprovare i requisiti necessari per il riconoscimento dell'esenzione.
Da evidenziare altresì che l'abitazione, per essere considerata principale deve rappresentare la dimora abituale di tutto il nucleo familiare. Per fruire dell'agevolazione fiscale entrambi i coniugi devono stabilire presso l'immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale. Si fa riferimento a quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la recente ordinanza 20130/2020 che in mancanza di tale requisito aveva escluso l'esenzione.
Eccezioni sono state fatte da taluni giudici di merito nei casi in cui i coniugi siano stati costretti a fissare la residenza in comuni diversi per motivi lavorativi pur non essendo separati.