IMU per gli Italiani residenti all'estero

Gli italiani residenti all'estero che posseggono immobili in Italia hanno l'obbligo di pagare IMU e TASI: vediamo in quali casi si può usufruire dell'esenzione.
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Italiani residenti all'estero: chi paga l'IMU?


I cittadini italiani che risiedono all'estero, ma possiedono immobili sul territorio nazionale, hanno l'obbligo di pagare Imu e Tasi 2019.

Lo Stato considera qualunque immobile posseduto in Italia, abitativo o non abitativo, un immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui è ubicato, e i relativi proprietari hanno l'obbligo di corrispondere le tasse dovute come se fossero residenti in Italia.

Le scadenze da tenere a mente per chi paga la TASI e l'IMU per l'anno in corso, sono fissate per il 16 giugno per l'acconto e per il saldo il 16 dicembre 2019.

IMU per residenti all'esterno
Le aliquote utili per il calcolo IMU restano invariate, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.


Trasferimento all'estero della residenza: cosa cambia?


Ai fini delle imposte IMU e TASI, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

L'IMU e la TASI sono dovute sulle abitazioniprincipali di lusso e non su quelle appartenenti a categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7.

Se il proprietario di un immobile, identificato come abitazione principale, trasferisce all'estero la propria residenza, iscrivendosi all'AIRE, anagrafe dei residenti all'estero, l'immobile in oggetto perde automaticamente la qualifica di abitazione principale, e può essere definito:

  • abitazione a disposizione, se l'immobile non viene locato ed è nella disponibilità del proprietario, non sussistendo alcun contratto di locazione. L'aliquota Imu è in questo caso da corrispondere annualmente, così come previsto dai singoli Comuni.

  • abitazione locata, se l'immobile viene concesso in locazione. Come per i residenti in Italia i redditi da locazione, possono essere assoggettati sia a tassazione ordinaria Irpef, sia a tassazione con cedolare secca.


Proprietari residenti all'estero di immobili
Si ricorda che la stipula del contratto di locazione, nel caso di tassazione Irpef, comporta il pagamento di imposte indirette, come l'imposta di registro e l'imposta di bollo; nel caso di tassazione con cedolare secca, i proprietari sono esonerati dal pagamento delle imposte indirette dovute sul contratto di locazione.

Per quanto riguarda invece, l'IMU, gli immobili locati detenuti da soggetti non residenti in Italia sono soggetti all'imposta, secondo le aliquote del comune di appartenenza.


Pagamento IMU: alcune precisazioni per chi vive all'esterno


Dal 2015 per gli Aire l'immobile in Italia si può considerare abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.

Vediamo cosa dice nello specifico la legge del 23/05/2014 n° 80:

a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

.
Si precisa, inoltre, che su tali unità immobiliari, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Pertanto, in pratica a partire dal 2014 tutti gli immobili di proprietà di cittadini residenti all'estero, a esclusione dei pensionati, sono da ritenersi automaticamente seconde case e quindi escluse da esenzioni.

Pensionati residenti all'estero
Dall'1 gennaio 2015, quindi, il residente estero può chiedere l'esenzione IMU in relazione a una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, solo se:

  • risulta regolarmente iscritto all'Aire;

  • è pensionato;

  • la pensione è erogata dallo Stato estero di residenza.


Qualora, quindi, sussistano queste tre condizioni, sono previste una serie di agevolazioni a favore del contribuente:

  • IMU, non si applica all'immobile, né alle pertinenze dello stesso, a eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota come previsto dalla norma;

  • TASI, si applica in misura ridotta di due terzi; quindi il contribuente deve versare il tributo nella misura di un terzo dell'imposta calcolata in base dell'aliquota TASI prevista dal comune per l'abitazione principale;

  • TARI, si applica in misura ridotta di due terzi come già indicato per la TASI.

Questo significa che se si continua a percepire una pensione erogata direttamente dallo Stato italiano, anche se si risiede all'estero, non c'è possibilità di considerare l'immobile come abitazione principale.


Cosa accade se si è proprietari di più immobili?


Il Dipartimento delle Finanze ha specificato che il pensionato, proprietario di più di una unità immobiliare, ha la facoltà di indicare quale unità, tra quelle rispondenti ai requisiti richiesti dell'art.13 del D. L. n. 201/2011 per l'esenzione IMU, vuole destinare ad abitazione principale, per usufruire del regime di favore.
Per gli altri immobili dovrà invece corrispondere l'aliquota così come deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.

A tal fine, la scelta dell'immobile deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU in cui il proprietario dell'alloggio deve ricordare di barrare anche il campo relativo alla Esenzione e spiegare nel campo delle Annotazioni che l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011.

Il contribuente ha inoltre la possibilità di inserire anche le pertinenze per le quali sceglie di godere del regime agevolato, sempre nel limite di tre pertinenze di categoria catastale differente.


Pagamenti IMU per italiani all'estero


Per i proprietari di immobili con residenza all'estero la procedura di pagamento dell'imposta prevede il versamento effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili.

Presso l'Ufficio Tributi di ciascun Comune è possibile trovare indicazione delle relative coordinate bancarie.

É consigliabile indicare nella causale del versamento il Codice fiscale o partita IVA del contribuente, l'indicazione dell'imposta versata IMU - TASI - TARI, l'anno di riferimento, se si versa l'Acconto o il Saldo, così come richiesto anche dal Modello F24.

Il Comune può infine richiedere invio della copia del bonifico via Fax o email.

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Imu per italiani all'estero
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  • Joebello
    Joebello
    Mercoledì 10 Giugno 2020, alle ore 23:10
    Scusa ma non siete aggiornati, dal 2020 anche l´Italiani residenti all´estero e sono pensionati devono pagare IMU.
    È una vergogna di trattare altri Italiani e poi pensionati di penalizzarli come cittadini di seconda classe!
    Dopo un sacrificio lavorativo risparmio per trascorrere un ultimo tempo di vita con una piccola pensione vengono strozzate dall IMU!
    rispondi al commento
    • Pasquale
      Pasquale Joebello
      Lunedì 15 Giugno 2020, alle ore 10:11
      Concordo pienamente con Lei.  Purtoppo da quest'anno l'esenzione sull'abitazione principale è stata abolita. Cordiali saluti.
      rispondi al commento
  • Gianni
    Gianni
    Venerdì 15 Giugno 2018, alle ore 09:56
    Non ho avuto ancora una risposta alla domanda.
    Che cosa significa "pensione dello stato di residenza"?
    Pensione governativa  dello stato di residenza?
    Oppure penisone da investimeno pensionistico personale fatto nello stato di residenza ?
    rispondi al commento
  • Florian_bz
    Florian_bz
    Giovedì 14 Giugno 2018, alle ore 18:58
    Faccio presente che malgrado le mie ripetute proteste fin dal 2015, il Comune di Bolzano concede l'esenzione dell'IMU solo per la casa principale, ma non per le pertinenze della stessa (nel mio caso: due garage della categoria catastale C6), per le quali devo pagare l'IMU pari a circa € 400 all'anno.

    Il Comune di Bolzano agisce a norma di legge ?
    rispondi al commento
  • Gianni5
    Gianni5
    Giovedì 31 Maggio 2018, alle ore 14:11
    Una domanda che non e' ancora stata fatta è questa:
    se nel paese estero di residenza  non esiste "una pensione dello stato" ma una persona lavorando versa contributi in una pensione privata che pagherà poi una certa cifra dopo una certa eta,  basta avere prova di questo investimento/pensione per un'esenzione IMU.
    rispondi al commento
  • Lino1
    Lino1
    Giovedì 4 Gennaio 2018, alle ore 15:10
    Non vedo giusto che anche se non si e pensionati, ma residenti all´estero per lavoro, che si debba pagare per la prima abitazione la tassa IMU.
    E ora che si cambi legge anche su territorio Europeo visto che si vive in una europa unita, ma europa unita per chi e per che cosa ?
    La commissione Europea dice che non puo intervenire su questo caso, ma su altre cose interviene, come mai ?
    Saremo sempre penalizzati di essere andati fuori nazione per lavoro e dopo sacrifici aver costruito un tetto. Mentre quelli che sono rimasti in Italia sono agevolati da tutto e su tutto.
    Lino
    rispondi al commento
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