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I cittadini italiani che risiedono all'estero, ma possiedono immobili sul territorio nazionale, hanno l'obbligo di pagare Imu e Tasi 2019.
Lo Stato considera qualunque immobile posseduto in Italia, abitativo o non abitativo, un immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui è ubicato, e i relativi proprietari hanno l'obbligo di corrispondere le tasse dovute come se fossero residenti in Italia.
Le scadenze da tenere a mente per chi paga la TASI e l'IMU per l'anno in corso, sono fissate per il 16 giugno per l'acconto e per il saldo il 16 dicembre 2019.
Le aliquote utili per il calcolo IMU restano invariate, fermo restando la possibilità dei sindaci di ridurre le percentuali, ma non di aumentarle.
Ai fini delle imposte IMU e TASI, l'abitazione principale è l'immobile, iscritto o inscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
L'IMU e la TASI sono dovute sulle abitazioniprincipali di lusso e non su quelle appartenenti a categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e relative pertinenze C/2, C/6 e C/7.
Se il proprietario di un immobile, identificato come abitazione principale, trasferisce all'estero la propria residenza, iscrivendosi all'AIRE, anagrafe dei residenti all'estero, l'immobile in oggetto perde automaticamente la qualifica di abitazione principale, e può essere definito:
Si ricorda che la stipula del contratto di locazione, nel caso di tassazione Irpef, comporta il pagamento di imposte indirette, come l'imposta di registro e l'imposta di bollo; nel caso di tassazione con cedolare secca, i proprietari sono esonerati dal pagamento delle imposte indirette dovute sul contratto di locazione.
Per quanto riguarda invece, l'IMU, gli immobili locati detenuti da soggetti non residenti in Italia sono soggetti all'imposta, secondo le aliquote del comune di appartenenza.
Dal 2015 per gli Aire l'immobile in Italia si può considerare abitazione principale solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Vediamo cosa dice nello specifico la legge del 23/05/2014 n° 80:
a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso
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Si precisa, inoltre, che su tali unità immobiliari, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.
Pertanto, in pratica a partire dal 2014 tutti gli immobili di proprietà di cittadini residenti all'estero, a esclusione dei pensionati, sono da ritenersi automaticamente seconde case e quindi escluse da esenzioni.
Dall'1 gennaio 2015, quindi, il residente estero può chiedere l'esenzione IMU in relazione a una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, solo se:
Qualora, quindi, sussistano queste tre condizioni, sono previste una serie di agevolazioni a favore del contribuente:
Questo significa che se si continua a percepire una pensione erogata direttamente dallo Stato italiano, anche se si risiede all'estero, non c'è possibilità di considerare l'immobile come abitazione principale.
Il Dipartimento delle Finanze ha specificato che il pensionato, proprietario di più di una unità immobiliare, ha la facoltà di indicare quale unità, tra quelle rispondenti ai requisiti richiesti dell'art.13 del D. L. n. 201/2011 per l'esenzione IMU, vuole destinare ad abitazione principale, per usufruire del regime di favore.
Per gli altri immobili dovrà invece corrispondere l'aliquota così come deliberata dal Comune per tali tipologie di fabbricati.
A tal fine, la scelta dell'immobile deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione IMU in cui il proprietario dell'alloggio deve ricordare di barrare anche il campo relativo alla Esenzione e spiegare nel campo delle Annotazioni che l'immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011.
Il contribuente ha inoltre la possibilità di inserire anche le pertinenze per le quali sceglie di godere del regime agevolato, sempre nel limite di tre pertinenze di categoria catastale differente.
Per i proprietari di immobili con residenza all'estero la procedura di pagamento dell'imposta prevede il versamento effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili.
Presso l'Ufficio Tributi di ciascun Comune è possibile trovare indicazione delle relative coordinate bancarie.
É consigliabile indicare nella causale del versamento il Codice fiscale o partita IVA del contribuente, l'indicazione dell'imposta versata IMU - TASI - TARI, l'anno di riferimento, se si versa l'Acconto o il Saldo, così come richiesto anche dal Modello F24.
Il Comune può infine richiedere invio della copia del bonifico via Fax o email.
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